Cassazione penale , sez. I , 12/06/2019 , n. 5205
L' art. 635 c.p. , nel testo sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lg. 15 gennaio 2016 n. 7, in materia di depenalizzazione, esclude rilievo penale alle ipotesi di danneggiamento semplice, ossia non aggravato, riconducibili alla previsione del previgente art. 635, comma 1, c.p. , che risulta in tal modo abrogato, mantenendo la rilevanza penale delle condotte di danneggiamento descritte nei commi successivi. Mentre il nuovo art. 635, comma 1, c.p., nella parte in cui punisce il danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, deve essere interpretato in conformità con la giurisprudenza prevalente formatasi in relazione alla disciplina previgente, che escludeva la necessità del nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, essendo sufficiente, ma necessaria, la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, risiedendo la ragione dell'aggravante nella maggiore pericolosità manifestata in tal modo nell'esecuzione del reato.