top of page

Fatture per operazioni inesistenti sulla genericità della contestazione

Fatture per operazioni inesistenti

Cassazione penale , sez. III , 06/11/2019 , n. 6509

In tema di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la mancata indicazione specifica dei soggetti beneficiari delle stesse nel capo di imputazione non comporta alcuna genericità o indeterminatezza della contestazione del delitto di cui all' art. 8 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , allorché tali soggetti siano agevolmente identificabili in forza di elementi fattuali che ne rendano comunque possibile l'individuazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sufficientemente determinato il capo di imputazione che si riferiva a tutte le fatture dell'anno 2011).

Reati tributari: l’art. 9 D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture false, ma non tra co-emittenti

Fatture per operazioni inesistenti sulla prova del dolo specifico

Fatture per operazioni inesistenti sulla competenza territoriale in caso di più fatture

Fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta: sulla competenza territoriale

Fatture per operazioni inesistenti sulla genericità della contestazione

Fatture emesse per operazioni inesistenti: sui rapporti con il reato di autoriciclaggio

Fatture per operazioni inesistenti si consuma nel momento di emissione della fattura

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: rileva la sola identità individuale del soggetto

Reati tributari: emissione di fatture false configurabile anche con fine misto di evasione fiscale e profitto personale

Fatture per operazioni inesistenti si configura anche nell'ipotesi di fatture emesse a favore di ditte cartiere

Fatture per operazioni inesistenti questioni intertemporali

Fatture per operazioni inesistenti sull'attenuante conseguente al pagamento dei debiti tributari

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.7.2019 il Tribunale di Terni condannava P.D. alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie, in quanto colpevole dei delitti previsti e puniti dall'art. 81 c.p. e il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere emesso, in qualità di presidente della "(OMISSIS)", fatture per operazioni inesistenti a favore di diverse società relativamente agli anni di imposta 2010 e 2011 pari all'importo, rispettivamente, di Euro 249.500,00 più IVA ed Euro 107.000,00 più IVA al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Avverso la suddetta sentenza veniva interposto appello davanti alla Corte d'Appello di Perugia che, con sentenza del 26/10/2018 dichiarava estinto il reato per prescrizione in relazione all'anno di imposta 2010, mentre confermava nel resto la sentenza di primo grado. Pace ha dunque proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello articolato in due motivi. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 429 c.p.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. c), affermando l'insussistenza della ritenuta, dalla Corte territoriale, sanatoria della nullità del capo di imputazione sub c) (unico residuato) per indeterminatezza denunciata sin dal primo grado. Nello specifico i capi di imputazione omettevano di specificare chi fossero i soggetti beneficiari delle fatture, limitandosi a richiamare genericamente "terzi" non meglio indicati. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, in relazione all'art. 533 c.p.p.. In particolare si duole del mancato rispetto dell'onere della prova da parte dell'accusa, non avendo questa dimostrato quali fossero le fatture per operazioni inesistenti nè sarebbero stati individuati i soggetti beneficiari della detrazione delle somme portate in fattura. La difesa censura inoltre le argomentazioni dell'accusa riguardo a prelievi effettuati dai conti della società dopo l'accredito del denaro, in quanto il ritiro del denaro è ovviamente possibile solo se questo sia disponibile ed una tale operazione del resto non costituisce un illecito penale; nè l'accusa avrebbe provato che i denari ritirati siano stati restituiti a chi ha eseguito i versamenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, si ha incertezza sul fatto che determina l'imputazione solo quando l'imputato non sia stato posto in grado di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere, risultando in tal modo preclusa o resa difficoltosa la possibilità di difesa (tra le altre, Sez. 1, n. 297 del 09/02/1990, Frau, Rv. 183761). La sentenza impugnata ha chiarito che le fatture indicate in imputazione erano tutte quelle afferenti l'anno 2011, essendo stato anche indicato il complessivo importo delle stesse. E', del resto, a ben vedere, proprio l'avvenuta indicazione di un importo corrispondente a quello complessivo relativo all'anno 2011 a chiarire, senza margini di equivocità, che le fatture considerate erano appunto quelle pertinenti l'intero anno considerato senza che, quindi, la mancata indicazione dei destinatari delle stesse, possa avere comportato elementi di incertezza. La corretta applicazione del principio di diritto già ricordato sopra determina, quindi, l'inammissibilità della doglianza posta con il motivo. 2. E' inammissibile anche il secondo motivo. La sentenza impugnata ha incentrato la ragione della ritenuta sussistenza della inesistenza delle operazioni per le quali è avvenuta l'emissione delle fatture, da un lato sulla circostanza che la Polisportiva Narnese, inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni, non era in grado di assicurare alcuna delle operazioni fatturate, non avendo esibito alcun documento di spesa nè fatture passive, bilanci e registri, così emergendo come società "cartiera", e, dall'altro, sul fatto che, a seguito dell'accredito dell'assegno o del bonifico a favore della emittente, questa provvedeva immediatamente a prelevare in contanti o con assegni somme non giustificate da alcun documento di spesa. A fronte di ciò la ricorrente, lamentando la significatività degli elementi valorizzati dalla Corte perugina, ha sostanzialmente contestato nel merito la valutazione del compendio probatorio effettuata dai giudici, in tal modo pretendendo da questa Corte l'improprio compito di una rilettura dello stesso, senza avanzare censure sulla idoneità della complessiva motivazione a spiegare logicamente la inesistenza delle operazioni fatturate. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2020
bottom of page