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Furto: sulla configurabilità dell'aggravante dalla violenza sulle cose ed i rapporti con il delitto di danneggiamento

Furto, Danneggiamento

Cassazione penale , sez. V , 28/02/2022 , n. 25953

Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il delitto di danneggiamento delle medesime cose, ma lo assorbe nel caso in cui la violenza si trovi in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto. (Fattispecie in cui la violenza era consistita nella forzatura della portiera di un'auto al fine di potersi impossessare di una lampada-torcia custodita all'interno).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Marsala del 14.6.2019 di condanna nei confronti di P.A., ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di una lampada-torcia tascabile contenuta nell'autovettura di L.B., parcheggiata in strada, dopo averne forzato lo sportello; nonché del reato di danneggiamento aggravato, contestato in relazione alla forzatura del medesimo sportello nello stesso contesto delittuoso. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo tre motivi di censura. 2.1. Il primo argomento eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla condanna per il reato di danneggiamento, che non avrebbe dovuto essere pronunciata, poiché il disvalore del fatto è già ricompreso nell'aggravante dell'aver commesso il furto con violenza sulle cose, prevista dall'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, senza possibilità di concorso tra le due fattispecie di reato, poiché quella di danneggiamento è assorbita in quella di furto aggravato. 2.2. La seconda ragione difensiva dedotta attiene al vizio di violazione di legge ed al difetto di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 4: la Corte territoriale ha negato la circostanza utilizzando una motivazione del tutto inadeguata, che non consente di comprendere le ragioni del diniego e non tiene conto del valore minimale del bene sottratto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso censura violazione di legge penale, travisamento e motivazione manifestamente illogica poiché i giudici di merito, equivocando le ragioni del rito abbreviato, non hanno autonomamente valutato la prova documentale principale, e cioè le videoriprese che ritraevano il ricorrente come autore del furto, ma si sono basati, per il riconoscimento dell'imputato, soltanto sull'annotazione di polizia giudiziaria, travisando anche la perizia antropometrica, che non avrebbe valore senza la visibilità del volto del soggetto analizzato, particolare che, nel caso di specie, non è rilevabile. In ultima analisi, si è valutata la prova in modo parcellizzato e non complessivo ed unitario, ponendo in dubbio l'individuazione del ricorrente come autore del furto. 3. Il PG Dr. Giuseppe Riccardi ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento, con eliminazione della relativa quota di pena come determinata in continuazione (mesi due di reclusione e 200 Euro di multa), e l'inammissibilità del ricorso nel resto. 3.1. Il ricorrente ha depositato conclusioni scritte, di seguito alla requisitoria del PG, con le quali si associa alle richieste della Procura Generale quanto al primo motivo di ricorso e ribadisce l'ammissibilità e l'esattezza degli ulteriori due motivi proposti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo dedotto, mentre è inammissibile nel resto. 2. L'argomento di censura che denuncia violazione di legge in relazione al concorso tra i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose e danneggiamento è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non concorre con il reato di danneggiamento delle medesime cose ma lo assorbe, quando la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto (così, Sez. 5, n. 49571 del 23/09/2014, Rv. 261732, in una fattispecie in cui la violenza era consistita nella rottura del vetro di una autovettura dalla quale erano stati sottratti tergicristalli, fari e antenne; cfr. anche Sez. 5, n. 20743 del 13/04/2010, Rea, Rv. 247613 secondo cui il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella specie consistita nell'effrazione di una vetrata posta a protezione del locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di danneggiamento delle cose medesime, perché la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto). Il principio deve essere ribadito nel caso sottoposto al Collegio, in cui la forzatura della portiera dell'auto è stata funzionale all'esecuzione del furto della lampada-torcia custodita nel veicolo. Né ha rilievo l'argomento logico-giuridico addotto dal giudice d'appello, secondo cui la giurisprudenza di legittimità ammetterebbe l'assorbimento tra i due reati in esame soltanto qualora l'oggetto del danneggiamento fosse proprio la res sottratta. Tale conclusione non soltanto non è desumibile dalle pronunce già citate espressive della linea interpretativa alla quale il Collegio intende richiamarsi (cfr. in particolare la sentenza n. 20743 del 2010, in cui è evidente che il danneggiamento fosse funzionale all'appropriazione da parte dell'autore della condotta di beni presenti all'interno dell'esercizio commerciale diversi dalla vetrata effratta) ma è incoerente con il nucleo essenziale del principio affermato, che si incentra sull'assorbimento del disvalore di una condotta "funzionale" alla perpetrazione del furto, qualsiasi sia l'oggetto di esso. La sentenza, pertanto, deve essere annullata limitatamente al reato di danneggiamento, con rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., previa esclusione dell'aumento per la continuazione relativa al reato assorbito: secondo le indicazioni del giudice di primo grado, la quota sanzionatoria da detrarre dalla pena finale è pari a 2 mesi di reclusione ed Euro 200 di multa, così ridotto per il rito l'aumento per la continuazione da eliminarsi (il calcolo era stato il seguente: capo A più grave, pena base anni due di reclusione ed Euro 900 di multa, aumentata per il capo B di mesi 3 ed Euro 300 di multa; ridotta di un terzo ad anni uno e mesi sei di reclusione oltre a 800 Euro di multa). 3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, è manifestamente infondato e generico. Le Sezioni Unite, infatti, hanno già avuto modo di stabilire (sia pur con riferimento al reato di ricettazione) che, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Nella fattispecie all'esame del Collegio, dunque, non rileva soltanto il valore economico della cosa sottratta, ma, altresì, il complesso dei danni patrimoniali cagionati mediante la forzatura della portiera dell'autovettura, della prospettazione dei quali il ricorso si disinteressa, laddove la sentenza impugnata riferisce, invece, proprio della non marginalità dei danni alla persona offesa, evidentemente valutati in un'ottica più complessa. 4. Il terzo motivo di ricorso prende in esame la capacità probatoria degli elementi utilizzati dai giudici di merito per l'individuazione dell'autore del reato. La doglianza è inammissibile, perché, oltre ad essere genericamente formulata, senza un reale confronto con gli argomenti del provvedimento impugnato, sollecita una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità (cfr., tra le pronunce più recenti sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In particolare, il ricorso omette di confrontarsi, anzitutto, con la circostanza che l'affermazione di responsabilità è stata pronunciata in sede di giudizio abbreviato, sulla base degli atti, senza che vi fosse necessità di visionare il supporto informatico delle immagini che ritraevano l'autore del furto, e neppure si misura con l'ampia argomentazione del giudice di appello relativa alla conoscenza diretta, "inequivoca e certa" del ricorrente da parte degli operanti di polizia giudiziaria che lo hanno riconosciuto dal video registrato nelle circostanze del furto, data la serialità dei reati contro il patrimonio da lui commessi ed il fatto che, quindi, si trattasse di soggetto ben noto alle forze di polizia. P.Q.M. Assorbito il reato di danneggiamento sub B) in quello di furto aggravato sub A), annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che determina in anni uno e mesi quattro ed Euro 600 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2022
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