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Furto di energia elettrica può essere concessa l'attenuante del danno di speciale tenuità

Furto

Cassazione penale sez. V, 18/11/2022, n.9963

In tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 luglio 2021 la Corte d'appello di Catanzaro, per quanto ancora rileva, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia B.N., avendola ritenuta responsabile del furto aggravato di energia elettrica e di gas. 2. Nell'interesse della B. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, insistendo nella eccezione di inutilizzabilità dell'attività tecnica posta in essere dagli accertatori - già fatta valere dinanzi ai giudici di merito - rilevando che la stessa si era concretata in accertamenti irripetibili ai sensi dell'art. 360 c.p.p., che avrebbero richiesto il rispetto delle prerogative difensive riconosciute dal codice di rito. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale sulla base di mere intuizioni attribuito all'imputata la disponibilità dell'immobile del quale si tratta, laddove, al contrario, era rimasta indimostrata la titolarità di diritti di sorta sull'appartamento. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 2 e 7. Sotto il primo profilo si ribadisce: a) che l'evidenza della manomissione rivela che quest'ultima non può assumere i caratteri di scaltrezza sottesi alla nozione di fraudolenza; b) che, rispetto alla circostanza aggravante dell'uso della violenza sulle cose, al pari della circostanza dell'uso del mezzo fraudolento, non era stato dimostrato il concreto apporto materiale dell'imputata; c) che erroneamente la Corte territoriale aveva ravvisato la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, avendo esclusivo riguardo al fatto che l'allaccio abusivo avesse riguardato la rete, ossia il flusso di energia elettrica, senza considerare il luogo nel quale il contatore si trovava collocato dall'ente privato gestore in luogo che consentiva l'intervento delle sole persone che concludevano il contratto di fornitura. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, alla luce dell'incertezza delle quantità di energia e di gas sottratta, anche in ragione del non determinato momento nel quale si sarebbe realizzato l'allaccio abusivo. 2.5. Con il quinto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, per avere la Corte territoriale omesso di argomentare in ordine alla correlazione tra i precedenti e il fatto oggetto del processo. 2.6. Con il sesto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare una molteplicità di fattori e non cogliendo che il silenzio dell'imputata rappresenta l'oggetto di un suo diritto. 3. Sono state trasmesse, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa Odello Lucia, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assertività di formulazione, in quanto non riesce a scalfire il dato, valorizzato dalla sentenza impugnata, in forza del quale l'accertamento delle manomissioni relative alla rete elettrica e del gas, prima ancora di ogni ulteriore attività tecnica di ripristino e messa in sicurezza della rete elettrica, sono state oggetto, per la loro immediata rilevabilità, di mera constatazione da parte della p.g.. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta assenza di specificità, poiché del tutto genericamente critica i solidi dati, obiettivi e logici, sui quali i giudici di merito hanno fondato la conclusione della disponibilità dell'immobile da parte della ricorrente (il fatto che la B., unitamente alla coimputata non ricorrente, si trovasse nell'immobile nelle primissime ore della mattinata e che entrambe, a seguito della sottoposizione agli arresti domiciliari, avevano dichiarato di abitare in tale immobile, indicato dalla ricorrente come propria residenza, anche in sede di interrogatorio di garanzia). 3. Il terzo motivo è fondato negli esclusivi limiti di cui si dirà. Infondata è l'articolazione che investe la sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, dal momento che, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307 - 01). Si è osservato condivisibilmente nella motivazione di quest'ultima decisione, che la nozione di frode è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede. E a sua volta l'artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Non è invece richiesto che, per la ricorrenza della frode, debba essere reso più elevato - mediante una condotta aggiuntiva - il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno. Inammissibile e', invece, l'articolazione che investe la sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose: ciò sia per le genericità della critica che non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, quanto all'intervenuta manomissione delle strutture di rilevazione dei consumi dell'energia elettrica e del gas, sia per la manifesta infondatezza di pretendere la dimostrazione del concorso materiale in siffatta attività, in presenza di un interesse evidente che sorregge la conclusione quantomeno del concorso morale. Fondata è invece l'articolazione del motivo concernente la circostanza aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, poiché, in tema di furto, non integra la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta dell'agente che abbia manomesso il circuito di misurazione di energia elettrica posto a servizio della sua abitazione ed ubicato all'interno dell'androne del palazzo, poiché la manomissione non è stata facilitata dalla particolare posizione del contatore, quanto, piuttosto, dalla diretta disponibilità dello strumento da parte dell'agente (Sez. 5, n. 32804 del 13/05/2022, Rv. 283592 - 01). Diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, pertanto, non è irrilevante l'identificazione del luogo in cui la manomissione si sia realizzata. Limitatamente a tale profilo, la sentenza impugnata, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. 4. Il quarto motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Sotto il primo profilo, va ribadito che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di particolare lievità non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977 - 01). Sotto altro profilo, la razionale valutazione dei giudici di merito ancorata ai consumi medi è stata rafforzata da un riferimento alle spese di ripristino dei misuratori e di intervento dei tecnici, sui i quali il ricorso serba un sostanziale silenzio. 5. Inammissibile e', per difetto di specificità, il quinto motivo dal momento che la Corte territoriale ha argomentato, in termini che non manifestano alcuna illogicità, con riguardo all'essere l'illecito del quale si discute espressione di una maggiore pericolosità della ricorrente, alla luce della sua biografia criminale. 6. Inammissibile è il sesto motivo, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Al riguardo, diversamente da quanto ritenuto in ricorso, la Corte territoriale non ha affatto valorizzato, in termini negativi, il fatto che la ricorrente si sia avvalsa della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, ma ha dato descrittivamente atto della circostanza per illustrare che in nessuna sede la B. aveva mai riferito delle proprie condizioni di assoluta indigenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2022. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2023
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