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Furto di energia elettrica: querela e aggravante di pubblico servizio con limiti di procedibilità

furto di energia elettrica

Cassazione penale sez. II, 24/01/2024, n.14394

In tema di furto di energia elettrica aggravato dall'uso fraudolento, divenuto procedibile a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, la contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio, che rende il delitto procedibile d'ufficio, non rileva qualora la stessa sia stata formulata dopo la scadenza del termine per la presentazione della querela da parte della persona offesa.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Va.Ma. per il delitto di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità della querela di parte. 2. Avverso la richiamata decisione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa ha proposto ricorso immediato per cassazione assumendo che il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, pur essendo stata contesta, all'udienza del 30 giugno 2023, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. l'aggravante de furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio, ciò che aveva reso il reato procedibile d'ufficio anche ai sensi del vigente art. 624, comma 3, cod. pen., come aggiunto dall'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 150 del 2022. Il Pubblico Ministero ricorrente lamenta, in particolare, che il giudice aveva ritenuto la contestazione suppletiva, che pure può essere effettuata sino alla chiusura del dibattimento, tardiva, senza che potesse assumere rilievo la circostanza che, alla data della stessa, era già decorso il termine di cui all'art. 85 del medesimo D.Lgs. n. 150 del 2022 per la proposizione della querela ad opera della parte in quanto le contestazioni suppletive, espressione dell'obbligo di esercizio dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che, mediante l'originaria prospettazione accusatoria, è stato contestato al Va.Ma. il delitto di furto di energia elettrica aggravato dall'uso di un mezzo fraudolento (consistito nel collegare due conduttori privati alla presa di alimentazione del contatore, in modo tale da escludere la registrazione dei consumi). Alcuna contestazione formale dell'aggravante della sottrazione dell'energia elettrica rispetto alla destinazione di tale bene a pubblico servizio è stata dunque effettuata. Né, peraltro, detta aggravante avrebbe potuto considerarsi contestata in fatto in forza dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella fondamentale sentenza "Sorge", la quale, come noto, ha chiarito che, con l'espressione "contestazione in fatto", si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436-01). Tale necessaria precisione della contestazione in fatto non si evince dal capo di imputazione che si è limitato a fare riferimento all'avvenuta sottrazione dell'energia elettrica in danno della società Enel Distribuzione Spa, senza alcun riferimento alla natura pubblica del servizio svolto dalla stessa. 2. Ciò premesso, il motivo di ricorso proposto dal Pubblico Ministero non è fondato. È ben vero che la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante può intervenire in linea di principio sino alla conclusione del dibattimento (Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep. 2016, Scalia, Rv. 266081-01; Sez. 6, n. 18749 del 11/04/2014, B., Rv. 262614-01), essendo un riflesso dell'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale (Sez. U, n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, Rv. 21275- 01). Tuttavia, come hanno di recente puntualizzato le Sezioni Unite nella pronuncia "Domingo" - decidendo sull'analoga questione della prescrizione maturata prima della contestazione della circostanza aggravante della recidiva -il potere di contestare efficacemente una circostanza aggravante si arresta quando è già maturata una delle condizioni che comportano il dovere del giudice di emanare una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 49935 del 28/09/2023, Domingo, Rv. 285517-01). Se infatti resta fermo che la decisione di non doversi procedere deve essere emessa nel rispetto del principio del contraddittorio con il Pubblico Ministero (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa, Rv. 230529-01), una contestazione compiuta quando è già venuta meno la condizione di procedibilità dell'azione penale non può comportarne la reviviscenza. Detta situazione si è verificata nella fattispecie per cui è processo, nella quale la contestazione dell'aggravante della sottrazione del bene a pubblico servizio, che avrebbe reso il delitto di furto procedibile d'uff ciò anche a seguito della novella dell'art. 624 cod. pen. ad opera dell'art. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 150 del 2022, è avvenuta nella data del 30 giugno 2023, quando era già venuta meno la condizione di procedibilità dell'azione penale, per come originariamente incardinata nel contraddittorio con l'imputato, a fronte della mancata presentazione della querela da parte della persona offesa entro il termine previsto dall'art. 85 del predetto decreto. 3.Il ricorso del Pubblico Ministero deve dunque essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2024.
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