RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito di arresto in flagranza di reato avvenuto in data 29.10.2023 l'imputato era condotto dinanzi questo Giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo. L'arresto era convalidato ed era applicata la misura degli arresti domiciliari. Era chiesto termine a difesa e, all'udienza odierna, di procedersi con il rito abbreviato; dopo breve discussione, le parti rassegnavano le conclusioni di cui al verbale.
Dalla lettura degli atti e dalle dichiarazioni dell'ufficiale di PG presentante emerge che in data 29.10.2023, alle ore 14:30 circa, una pattuglia della PS in servizio con la vettura di istituto fermava un'automobile in lungo (…); al volante si trovava l'odierno imputato ed a bordo erano presenti altri due soggetti; tutti risultavano positivi al controllo per numerosi precedenti, sia di polizia che penali. Uno degli agenti notava che nell'abitacolo erano presenti una sorta di pipa artigianale per l'uso di stupefacenti ed un coltello a serramanico con il blocco lama chiuso. L'andatura incerta della guida, i precedenti penali e di polizia, la presenza di oggetti sospetti consigliavano agli agenti di effettuare una perquisizione personale e della vettura: venivano trovati un altro coltello a serramanico (nel marsupio di Ma.), una busta contenente 29 grimaldelli (piccoli manufatti di ferro di varie dimensioni utilizzati per forzare serrature), una scatoletta di plastica contenente un calibro elettronico per pietre preziose con matricola abrasa ed una pietra verosimilmente preziosa; inoltre, nel portabagagli da tetto, era rinvenuta una fiocina con due arpioni, uno a tridente ed uno a punta unica. Gli agenti di PS informavano Ma. della necessità di effettuare ulteriori accertamenti su tali oggetti, ottenendo in un primo tempo risposte fuorvianti e confuse e, dopo l'avviso di seguirli in Questura, una reazione estrinsecatasi in:
- l'offerta della pietra preziosa per evitare ulteriori controlli e per "farlo andare via";
- al diniego, una violenta aggressione con tentativo di fuga: Ma. poneva in essere una colluttazione con conseguenti escoriazioni causate agli agenti.
Riportato il soggetto alla calma, era poi effettuata una perquisizione al domicilio del Ma., con il reperimento di un ulteriore calibro di precisione nascosto all'interno di una intercapedine ricavata da un pannello del controsoffitto in cartongesso del bagno In sede di interrogatorio, Ma. ha ripetuto spiegazioni davvero incomprensibili sia sul possesso degli oggetti atti allo scasso, sia sulle ragioni per le quali avesse con sé una fiocina (tenuto anche conto del fatto che lo stesso imputato ha affermato di aver gravi problemi di respirazione che renderebbero in concreto impossibile lo svolgimento di sport di immersione), sia sulla provenienza e l'utilizzo della pietra.
Quanto all'offerta della pietra preziosa alla Polizia, l'imputato ha assunto un atteggiamento totalmente negativo sia sulla natura della stessa sia sulla sua offerta alle forze dell'ordine. Così brevemente riassunti i fatti sottesi al processo, giova osservare - quanto ai singoli reati oggetto di contestazione, anche suppletiva in ragione della accettazione degli stessi - che:
- non è emersa alcuna ragione che possa aver giustificato il porto fuori dall'alloggio di due coltelli a serramanico e di una fiocina da sub con i due relativi arpioni: l'imputato non ha alcun lavoro (né stabile né occasionale) dimostrabile e non ha fornito alcuna ragione per il porto di tali oggetti;
- Ma. ha riportato varie condanne per reati (anche gravi, come rapina e sequestro di persona) contro il patrimonio ed era in possesso di oggetti atti allo scasso, per i quali - nuovamente - non ha fornito alcun elemento atto a giustificarne il porto;
- la resistenza ai PPUU si concreta in qualunque azione fisica volta ad ostacolare il compimento dell'atto di ufficio, a prescindere dalla finale effettuazione del medesimo;
- E' provato che l'imputato ha offerto la pietra (in teoria "preziosa") alle FFOO per non soggiacere ai controlli di PS e dunque alle conseguenze delle proprie azioni delittuose; è anche provato che i pubblici ufficiali non hanno accettato tale proposta; il reato è dunque sussistente richiamata anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46494 del 23/10/2019 che ha statuito: "ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio "ex ante", sicchè la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria"; al momento è ignota la reale natura della pietra offerta alle FFO che l'hanno qualificata nel verbale come "verosimilmente preziosa"; sussiste dunque - vista la presenza anche del calibro per la misurazione proprio di preziosi - l'idoneità ex ante a figurare un vantaggio per gli agenti operanti.
Così ritenuta provata la responsabilità penale del prevenuto per tutti i reati ascritti, non resta che valutare l'entità della pena da comminare, tenuto conto peraltro della cornice edittale prevista per il delitto di cui all'art. 322 c.p., di notevole entità sia nel massimo che nel minimo. Pur dovendosi prendere atto dell'atteggiamento volto a negare l'evidenza assunto da Ma. in sede di interrogatorio, non si può non evidenziare la sua condizione disagiata, sia per la precaria salute che per la complessiva situazione familiare, sociale e culturale. Possono dunque essere concesse le attenuanti generiche.
Nel contempo, la recidiva contestata è senz'altro rispondente alle risultanze del certificato penale. Vista però l'epoca di commissione dei delitti e la loro natura, pare doversi escludere la concreta rilevanza per connotare negativamente le condotte in oggi esaminate. Tenuto poi conto del contesto spazio temporale di commissione dei reati, pare evidente l'esistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alla perpetrazione dei delitti; si dovrà dunque dare applicazione all'art. 81 c.p. (reato più grave quello p e p dall'art. 322 c.p.) ma non al suo ultimo comma - con previsione di aumento di almeno un terzo - non avendo ritenuto concretamente applicabile la recidiva contestata. Ciò consente di applicare una pena non eccedente i limiti di ragionevolezza.
Valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. ed in particolare la presenza dei precedenti, la condotta complessivamente tenuta il giorno dei fatti e l'aggressione alle forze dell'ordine, si stima equa la pena di:
- tre anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 322 c.p. (pena edittale del 318 ridotta di un terzo);
- concessione delle attenuanti generiche: anni due di reclusione;
- aumento per il delitto di cui all'art. 337 c.p.: anni due e mesi otto di reclusione;
- aumento per la contravvenzione di cui all'art. 707 e per l'art. 4 L. 110/75: due mesi e venti giorni ciascuna per un totale di cinque mesi e dieci giorni;
- riduzione per il rito di un terzo per i delitti (1 anno 9 mesi e 10 giorni) e della metà per le contravvenzioni (2 mesi e 20 giorni) per una pena finale di due anni di reclusione. L'attuale sottoposizione del prevenuto alla misura degli arresti domiciliari è indicativa della personalità dello stesso, dell'assenza di resipiscenza, del rischio concreto della commissione di ulteriori delitti; tali elementi, unitamente ai precedenti penali, all'assenza di lavoro e di stabile dimora nel territorio nazionale, impongono di negare l'accesso non solo alla sospensione condizionale della pena ma anche a qualunque istituto di pene sostitutive. Del resto la stessa difesa non ha inteso chiedere pene sostitutiva a seguito della lettura del dispositivo. Alla declaratoria di penale responsabilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché la confisca di tutto quanto è in sequestro, con la distruzione di tutti gli oggetti ad eccezione della pietra che ha formato oggetto della profferta illecita.
P.Q.M.
Visti gli artt. 438 - 533 - 535 c.p.p. dichiara MA.CL. responsabile dei reati a lui ascritti in continuazione tra loro e, concesse le attenuanti generiche, applicata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di due anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Ordina la confisca di quanto in sequestro e la distruzione degli oggetti, ad eccezione della pietra.
Così deciso in Genova il 17 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 20 novembre 2023.