FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza 24 aprile 2023, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice d'appello, ha confermato la condanna alla pena di Euro 300 di multa inflitta dal Giudice di pace nei confronti di Pe.Sa. per il reato di minaccia, altresì confermando la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile Ro.Sa. Secondo il capo d'imputazione, Pe.Sa. minacciava di danno ingiusto Ro.Sa., all'epoca dei fatti sindaco di S, facendogli recapitare missive presso la sede comunale, aventi a oggetto richieste lavorative e di pagamento una cartella esattoriale, scrivendo frasi del tenore seguente: "pagala tu o finisce male".
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai cinque motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione, per non avere Giudici del merito fornito né giustificazioni in ordine al disposto risarcimento del danno non patrimoniale né risposta alla richiesta - formulata dalla difesa dell'imputato all'udienza di appello del 24 aprile 2023 - di estromissione della parte civile, attesa l'assenza della stessa in udienza e il mancato invio di conclusioni.
2.2 Col secondo motivo, si deduce omessa pronuncia del Giudice d'appello sull'eccezione concernente la prescrizione, ritualmente formulata in appello.
2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato ascritto, attesa la mancata lesività dell'unica frase ascritta all'imputato, non idonea a cagionare uno stato di turbamento psichico alla persona offesa. Sebbene, ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato in parola, sia sufficiente la mera attitudine della condotta a intimorire, i Giudici del merito non avrebbero tenuto in considerazione il contesto in cui la frase - asseritamente minatoria - è stata espressa e i toni dell'espressione.
2.4 Col quarto motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alle attenuanti generiche.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Gargiulo, il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato memoria, avente a oggetto le sole conclusioni di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo il ricorrente prospettato come vizi motivazionali questioni di diritto, che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere inquadrate come violazioni di legge ("in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge": Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -05).
Impregiudicata tale superiore argomentazione, si osserva che alcun fondamento utile dispiega l'eccezione relativa al disposto risarcimento del danno non patrimoniale: come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di risarcimento del danno, "la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento" (Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229 -01). Dalla motivazione dell'impugnata sentenza, si evince che la Corte d'appello ha indicato i fatti materiali valorizzati al fine della pronuncia sui danni morali, chiarendo come gli ascritti minacciosi del Pe.Sa. fossero idonei a far sorgere il timore dell'avverarsi di un pericolo nel destinatario, come confermato dalla persona offesa nel corso della propria deposizione testimoniale (p. 7, parte motiva).
Tale valutazione è stata svolta sulla scorta di un ragionamento non inficiato da illogicità o contraddittorietà, sicché la pronuncia impugnata è coerente con gli orientamenti elaborati da questa Corte sul punto in esame (cfr., ad es., Sez.5, n. 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P. Rv. 280495 -02: "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria". V. anche Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 257123 -01).
1.1 La seconda parte del motivo è, del pari, manifestamente infondata, perché contraria al consolidato ius receptum della Corte di cassazione in tema di principio d'immanenza della parte civile. Infatti, "la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338 -01).
È appena il caso di ricordare che il principio d'immanenza della parte civile, fatto proprio dal codice di rito, a norma del quale "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio" (art. 76, comma secondo del codice di rito), pervade così profondamente la logica processuale, al punto che esso principio si affievolisce soltanto nel caso di revoca - espressa e, in certi limiti, implicita - della costituzione ("è legittima la statuizione - pronunciata in sede di appello - di condanna alle spese a favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, stante il principio di immanenza della costituzione di parte civile, previsto dall'art. 76, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del quale la parte civile, una volta costituita, deve ritenersi presente nel processo anche se non compaia e deve essere citata nei successivi gradi di giudizio ancorché non impugnante, sicché l'immanenza viene meno solo nel caso di revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita che non possono essere estesi al di là di quelli tassativamente previsti dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen.": Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, De Iuliis, Rv. 257199-01; la mancata presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non prevede alcuna sanzione al riguardo: Sez. 5, n. 10955 del 09/11/2012, dep. 2013, La Mendala Rv. 255215 01).
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dacché, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il termine prescrizionale del reato di sette anni e mezzo, ex art. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sarebbe spirato il 22 marzo 2023 (il tempus commissi delicti è il 22 settembre 2015), se non si fossero registrati mesi sei e giorni quattordici di sospensione nel corso del processo. Il reato ascritto si prescriverà in data 6/10/2023.
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché generico, reiterativo e mancante del necessario confronto critico con la motivazione resa dal Tribunale, la quale ha dato adeguatamente atto dello stato di turbamento psichico e degli effetti intimidatori dispiegati dal tenore letterale delle missive inviate dall'imputato.
Inoltre, come ricordato dalla difesa stessa, ai fini dell'integrazione del reato in parola è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella persona offesa (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740-01; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819-01; Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678 -01). Ritiene il Collegio che il giudice d'appello, nella motivazione dell'impugnata sentenza, abbia operato buon governo dei criteri delineati da questa Corte in tema di reato di minaccia, avendo egli adeguatamente illustrato, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e della documentazione acquisita in primo grado, sia la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sia la ricorrenza del dolo generico inteso come volontà e coscienza di prospettare un ingiusto male alla persona offesa. Del tutto generico, infine, è il rilievo del ricorrente relativa al "contesto" o alla "cornice di riferimento", di cui la Corte non avrebbe tenuto conto, dei quali la difesa non fornisce alcuna specificazione.
4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto del tutto generico e aspecifico, in ciò reiterando i vizi della medesima questione sottoposta con atto di appello, in cui l'odierno ricorrente si limitava a chiedere "il minimo della pena". Viene allora in rilievo non già un'omissione valutativa del Giudice dell'appello, bensì la totale assenza di contestazioni specifiche da parte della difesa (v. Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 Rv. 254988 Reggio.; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 Rv. 271227 M. e altri).
5. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/09/2023
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2024.