RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/02/2024, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza resa in data 10/05/2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pavia, confermata l'affermazione di responsabilità di Cl.Ro. per il reato di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000 - perché quale legale rappresentante della società "Pulmark di Cl.Ro.", al fine di consentire alla società cooperativa sociale "MGM ONLUS" l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva nel corso dell'anno 2016 le fatture recanti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 relative ad operazioni inesistenti per un ammontare complessivo di euro 105.000,00 - rideterminava la pena in mesi otto di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cl.Ro., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello al codifensore dell'imputato, avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti ed esponendo che, pur in presenza di specifica eccezione nelle conclusioni scritte ritualmente inviate, la Corte di appello rimaneva silente sul punto.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 601, comma 1 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto regolare la notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato, nonostante la notifica fosse nulla perché avvenuta a mezzo posta e difettasse agli atti l'avviso di ricevimento e senza rispettare il termine di comparizione di 40 giorni tra la notifica e la data di udienza.
Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000 e 192 cod. proc. pen., lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto la fittizietà delle fatture di cui all'imputazione, tutte riferibile al contratto di procacciamento di affari ed a pagamenti effettuati in suo favore a mezzi di bonifici bancari; non era condivisibile l'affermazione della Corte di appello che la fittizietà delle fatture era dimostrata dalla circostanza che il pagamento era stato stabilito a corpo e non per numeri di clienti, in quanto il contenuto dell'accordo contrattuale è determinato dalla volontà negoziale delle parti contraenti.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000 e 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto oggettivamente inesistenti le fatture di cui all'imputazione senza adeguata motivazione, senza adeguata valutazione degli elementi di prova di utilizzati ed omettendo di ricercare elementi di riscontro individualizzati e di considerare in maniera analitica gli elementi a discarico dell'imputato.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente delle ulteriori doglianze proposte.
2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, qualora l'imputato sia assistito da due difensori, l'avviso della data di udienza deve essere dato ad entrambi, con la conseguenza che l'omesso avviso ad uno dei difensori dà luogo ad una nullità a regime intermedio (cfr., Sez. U, n. 6 del 25/06/1997, Gattellaro, Rv. 208163; Sez. U, n. 33540 del 27/06/2001, Di Sarno, Rv. 219229; Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188).
Le Sezioni unite hanno stabilito che il termine ultimo di deducibilità della predetta nullità a regime intermedio, ove essa inerisca al giudizio d'appello, è quello della deliberazione della sentenza di secondo grado, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ancorché ritualmente avvisati. Ma nei procedimenti in cui è obbligatoria la presenza del difensore, la nullità derivante dall'omesso avviso della data fissata, per l'udienza, ad uno dei due difensori di fiducia deve essere eccepita non nel termine ultimo di deducibilità, ex art. 180 cod. proc. pen., appena menzionato, ma nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dall'altro difensore, che sia presente, o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art 97, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014 Rv. 261529). Ove l'eccezione non venga formulata, la nullità è da ritenersi sanata (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651).
Più di recente, si è ribadito che la nullità di ordine generale a regime intermedio derivante dall'omesso avviso a uno dei difensori di fiducia della data fissata per il giudizio (nella specie, di appello) deve essere eccepita, dall'altro difensore o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 49717 del 7/11/2023, Rv. 285545-01, che ha richiamato in motivazione Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, dep. 2014, cit).
3. Nella specie, come emerge dall'esame degli atti processuali, la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello veniva effettuata ad uno solo dei difensori di fiducia dell'appellante e, cioè, all'avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi, mentre veniva omessa nei confronti del codifensore di fiducia, l'avv. Pierpaolo Scevola Ruscellotti.
L'eccezione di nullità veniva tempestivamente dedotta dall'avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi in sede di formulazione delle conclusioni scritte ex art. 23-bis, D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 2020, per cui la nullità non può ritenersi sanata ed inficia irrimediabilmente l'intero procedimento di appello.
4. La sentenza impugnata, va dunque, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2024.