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Reati tributari

Omesso versamento IVA: sull'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 21/05/2021, n.32652

In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad Euro 250.000,00 dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna alle pene di legge in primo grado inflitta all'appellante ed odierno ricorrente - C.G. in ordine ai reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10 ter e 10 quater. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stato accolto il motivo di gravame con cui si era richiesta l'applicazione dell'art. 131 bis c.p.. Nel caso di specie, allega il ricorrente, ricorrevano tutti presupposti per l'affermazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, tenendo anche conto dei motivi di solidarietà umana - in sentenza invece non considerati - che avevano indotto l'imputato, in una situazione di crisi economica poi sfociata nel fallimento dell'impresa, a privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti rispetto al pagamento dei tributi. Era inoltre stata disconosciuta l'occasionalità della condotta con il mero richiamo ai precedenti penali, senza valutare se si trattasse di condanne per reati della medesima indole. 3. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, invero, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto sul punto il gravame di merito rilevando, da un lato, il non modesto superamento della soglia di punibilità (in misura del 14% circa) e, d'altro lato, la concomitante violazione afferente alla compensazione per crediti inesistenti, nonché il negativo profilo soggettivo derivante dai plurimi precedenti penali. 3.1. Il ricorso, dunque, è irrimediabilmente affetto da genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3.2. Sotto altro profilo, va osservato che la sentenza ha innanzitutto fatto buon governo del consolidato orientamento giusta il quale, in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad Euro 250.000,00 dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546; Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, Colzani, Rv. 275458; Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani Viani, Rv. 266570, ove, con riguardo al reato anche qui contestato, si è ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l'omesso versamento di 270.703 Euro, inferiore a quello nella specie qui ravvisato). In secondo luogo, sottolineando i plurimi elementi più sopra richiamati, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa non presta il fianco a censure in questa sede di legittimità 4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2021. Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2021
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