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Reati tributari

Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali

Omesso versamento IVA

Tribunale Perugia, 04/06/2015, n.747

Non risponde del reato di omesso versamento di i.v.a. chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter, d.lg. n. 74/2000, a meno che non sia provato che il soggetto abbia posto in essere una condotta inequivocabilmente preordinata all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo di proposito la carica di amministratore della persona giuridica soggetto i.v.a.) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, valutabile alla stregua dell'art. 110 c.p., all'omissione del versamento dovuto, al momento della scadenza, da parte del soggetto obbligato. (Nella specie, l'imputato è stato assolto poiché aveva dismesso le cariche sociali in ragione dell'intervenuto fallimento della persona giuridica tenuta al versamento e la dichiarazione i.v.a. era stata redatta e sottoscritta dal curatore fallimentare anteriormente alla scadenza del termine per il versamento).

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'imputato, O.C., veniva citato dinanzi al presente giudice per essere giudicato del reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 meglio descritto in epigrafe. Durante l'istruttoria era escusso il teste A.L.B.. Di seguito, il giudice, rilevata una situazione di evidenza probatoria che giustificava la pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p., invitava le parti a concludere. Le parti concludevano come riportato in epigrafe e il giudice dopo la camera di consiglio pronunciava sentenza con lettura del dispositivo. Diritto Motivazione Ritiene il Giudice che l'istruttoria svolta abbia dimostrato l'estraneità dell'imputato rispetto alla condotta contestatagli. E, infatti, la fattispecie incriminatrice contestata al R.C. - in realtà per errore è contestato l'art. 10 bis d.lgs. n. 74/2000 sebbene la violazione riscontrata attenga pacificamente al mancato versamento dell'Iva e, dunque, ricada nell'ambito dell'art. 10 ter d.lgs. n. 74/2000 - punisce il mancato versamento dell'IVA incamerata dall'imprenditore nel termine ultimo che nel caso di specie scadeva il 27 dicembre 2009. Ora, dall'escussione del teste dell'Agenzia delle Entrate è emerso che a quella data, e già dal 9 luglio 2009, il R.C. non rivestiva la carica di amministratore e, dunque, non era il soggetto su cui gravava l'obbligo, penalmente protetto, di adempiere entro quella data al versamento. Secondo la giurisprudenza costante, che fa applicazione dei principi generali in materia di concorso nei reati propri, "non risponde del reato di omesso versamento di IVA, chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dall'art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto IVA) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'art. 110 cod. pen., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata" (cfr. Cass. Pen. Sez. 3, 53158 del 2/7/2014). Questa giurisprudenza trae origine dalla considerazione che il reato in questione è un reato istantaneo che si consuma, dunque, al momento della scadenza del termine, sicché i precedenti gestori dell'impresa, pur quando abbiano avuto una condotta economicamente sconsiderata, non possono essere chiamati a rispondere del suddetto delitto in quanto al momento della scadenza dell'obbligo non erano più tenuti al versamento. A conclusioni diverse puo' giungersi solo quando si dimostri un concorso con il soggetto titolare dell'obbligo al momento della scadenza del termine, concorso che puo' prospettarsi quando vi sia stata una dismissione della carica volta unicamente a sottrarsi agli obblighi tributari o quando vi sia stata una istigazione o altro tipo di contributo anche materiale all'inadempimento da parte dell'effettivo titolare delle cariche amministrative. Nel caso di specie, si osserva che il R.C., amministratore solo dal primo febbraio 2008, dismise le cariche sociali semplicemente perché intervenne il fallimento e, dunque, anche la dichiarazione Iva fu redatta e sottoscritta non da lui, quanto, invece, dal curatore fallimentare in data 9 novembre 2009. Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, il R.C. deve essere ritenuto estraneo alla contestazione mossa in quanto non era il soggetto obbligato al versamento al momento della scadenza del termine e non vi sono elementi per affermare che abbia in qualche maniera concorso con il titolare dell'obbligo alla data di scadenza. Si indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione. PQM P.Q.M. Visto l'art. 530 c.p.p.: ASSOLVE R.C. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Visto l'art. 544 c.p.p.; INDICA in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Perugia, li 6 maggio 2015. Il Giudice (dott. Valerio d'Andria)
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