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Reati tributari

Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. I, 24/09/2014, n.44274

In tema di delitto di omesso versamento dell'Iva, ai fini della individuazione della competenza per territorio, non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ma deve ricercarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell'art. 8 c.p.p.; ne consegue che, essendo impossibile individuare con certezza il suddetto luogo di consumazione, siccome l'adempimento dell'obbligazione tributaria può essere effettuato anche presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, va applicato il criterio sussidiario del luogo dell'accertamento del reato indicato dall'art. 18, comma 1, d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 c.p.p.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa il 29 aprile 2014 il G.I.P. del Tribunale di Macerata, richiesto dalla difesa dell'indagato T.S. di revocare il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente, emesso dallo stesso giudice in data 1 marzo 2014 nel procedimento penale a carico del T. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, dichiarava la propria incompetenza per territorio a prendere cognizione del procedimento ed indicava come competente il Tribunale di Siena nel cui circondario aveva sede legale l'impresa dell'indagato. 2. Con successiva ordinanza del 21 maggio 2014 il G.I.P. del Tribunale di Siena, investito della stessa richiesta e su sollecitazione del locale Procuratore della Repubblica, ritenendo di non essere a propria volta competente per ragioni di territorio, sollevava conflitto negativo di competenza e trasmetteva gli atti a questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo è ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'istanza di revoca, formulata nell'ambito dello stesso procedimento di cognizione, promosso a carico dell'imputato per il medesimo fatto di reato; si è in tal modo determinata la stasi del procedimento, che può essere superata soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 c.p.p.. 1.2 Quanto alla regolamentazione della competenza, si ritiene di dover condividere i puntuali rilievi contenuti nel provvedimento di remissione. Il G.I.P. del Tribunale di Macerata, invero, ha declinato la competenza, rilevando che il reato di omesso versamento dell'I.V.A., ascritto al Ti., si era consumato, ai sensi della L. n. 405 del 1990, art. 6, comma 2, il (OMISSIS), momento nel quale era già stata trasferita in provincia di (OMISSIS) la sede legale l'impresa nella sua titolarità "presso la quale si verifica l'omissione dell'attività dovuta", ossia il versamento delle imposte dovute. Ha quindi richiamato precedenti decisioni della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali il reato oggetto d'indagini, di natura omissiva ed istantaneo, si consuma "nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo", quindi il 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento, secondo quanto disposto dalla L. 29 dicembre 1990, n. 405, art. 6, comma 2, (Cass. sez. 3, n. 38619 del 14/10/2010, Pg in proc. Mazzieri, rv. 248626; sez. 3, n. 19099 del 06/03/2013, Di Vora, rv. 255327). 1.3 In tal modo ha ritenuto, pur non avendolo esplicitato, di fare applicazione del criterio regolatore della competenza per territorio, stabilito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2, che però non può applicarsi al caso di specie. 1.3.1 E' noto che con riferimento ai reati tributari il testo normativo citato all'art. 18 detta criteri specifici e di applicazione gradualmente successiva per la determinazione della competenza per territorio con effetti di parziale deroga a quelli stabiliti in via generale dall'art. 8 c.p.p.. In particolare, la disposizione in esame al comma 1 fa salva l'ipotesi di applicabilità della regola contenuta al comma 2, la quale prevede che i reati di cui al capo 1^ del titolo 2^ della stessa legge si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Per gli altri reati tributari stabilisce che, qualora non sia possibile determinare il giudice competente mediante le ordinarie indicazioni dell'art. 8 c.p.p., si dovrà fare riferimento al luogo di accertamento. In tal modo la norma prescrive una serie di verifiche da attuare in ordine graduale e successivo: dovrà dapprima procedersi all'individuazione del luogo di consumazione del reato secondo le indicazioni specifiche dettate per il contribuente se si tratti di reati compresi nel titolo 1^, capo 1^, quindi in tutti i casi verificare se siano utilizzabili i criteri del citato art. 8 e soltanto in via residuale, non potendo ricorrere agli stessi, applicare la regola del luogo di accertamento del reato, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l'individuazione degli illeciti nella loro materialità ed all'acquisizione dei mezzi di prova, secondo quanto già affermato dagli interpreti in riferimento alla previgente disposizione della L. n. 561 del 1982, art. 11 (Cass. sez. 3, n. 8419 del 28/06/1991, Faccenda ed altri, rv. 188009). 1.3.2 Ciò premesso, come correttamente rilevato dal giudice remittente, il delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, - introdotto nel corpo normativo del T.U.I.R. dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 2006, n. 248, non rientra nel capo 1^ del titolo 2^, ma nel capo 2^, sicchè per accertare la competenza a prenderne cognizione non può farsi riferimento al criterio del domicilio fiscale del contribuente, ossia della sede legale della sua impresa. Al riguardo si ritiene di dover dissentire dalla diversa opinione espressa da questa Corte, sez. 3, nr. 27701 dell'1/4/2014, non massimata, secondo la quale il luogo di consumazione del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter coincide con quello in cui si realizza l'omissione del pagamento dovuto, luogo che "di regola corrisponde per le società a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale". Tale pronuncia ha inteso valorizzare gli stessi principi interpretativi, basati sul canone della effettività, già elaborati dalla giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte per pervenire all'individuazione della sede legale delle persone giuridiche quale loro domicilio fiscale, principi poi applicati ai fini della determinazione del "locus commissi delicti" dei reati tributari in materia di dichiarazione, disciplinati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5 e 7 (Cass., sez. 3, nr. 20504 del 19/2/2014, non massimata). Ebbene, si è affermato che per tali violazioni il luogo di consumazione, secondo il criterio dettato dal cit. D.Lgs., art. 18, comma 2, è quello ove la persona giuridica ha il domicilio fiscale, solitamente coincidente con la sede legale, tranne che non emergano univoche indicazioni della natura fittizia di tale sede, per cui il domicilio fiscale andrà individuato nel luogo ove è stabilita la sede effettiva. La pronuncia citata riconosce che "formalmente" il reato di cui all'art. 10 ter non è soggetto alla regola di cui all'art. 18, comma 2, perchè inserito nel capo 2^ del titolo 1^, ma ravvisa profili di analogia con i reati di dichiarazione e ritiene di poter applicare lo stesso criterio di collegamento per la determinazione della competenza territoriale in assenza di una puntuale analisi delle fattispecie criminose, che per la verità soltanto all'apparenza sono accomunate nelle caratteristiche fattuali, mentre divergono quanto alla condotta materiale non compiuta, - da un lato la presentazione di una dichiarazione o di una dichiarazione veritiera negli elementi attivi o passivi esposti, dall'altro il versamento all'Erario degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto - e della corretta considerazione del dato letterale della norma e del profilo sistematico, che entrambi inducono a ritenere non valevole la disciplina dettata dall'art. 18, comma 1. 1.3.3 Va dunque ricercato il luogo di consumazione del reato secondo le indicazioni dettate dall'art. 8 c.p.p.. Nel caso specifico l'omissione si è perfezionata alla scadenza del termine prescritto nel luogo ove avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione tributaria sotto forma di versamento dell'importo spettante all'Erario, che però, secondo la regolamentazione introdotta dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3 avrebbe potuto avvenire in via telematica mediante intermediari appositamente incaricati, oppure presso qualsiasi concessionario operante sul territorio nazionale, stante l'avvenuta eliminazione dell'obbligo di effettuare il versamento all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale. 1.3.4 Tali rilievi impediscono di individuare con certezza il luogo di consumazione del reato, per cui va applicato il criterio sussidiario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, prevalente per la sua natura speciale rispetto alle regole generali dell'art. 9 c.p.p., e stabilita la competenza del G.I.P. del Tribunale di Macerata, quale giudice del luogo di accertamento del reato. P.Q.M. Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Macerata, cui ordina trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014. Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014
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