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Reati tributari

Omesso versamento IVA: l’applicazione della confisca è sottratta alla discrezionalità del giudice

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 23/11/2017, n.4750

La confisca, quindi, come misura di sicurezza patrimoniale a carattere obbligatorio, come tale sottratta nell'an alla discrezionalità del giudice della cognizione; e fermo restando che rimane affidata alla diversa fase esecutiva - la cui iniziativa spetta al pubblico ministero - la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (per l'appunto) all'esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l'effettiva sussistenza di beni - nella disponibilità del condannato - suscettibili di esser sottoposti a vincolo.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/12/2016, il Tribunale di Pesaro dichiarava C.O. colpevole del delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, e lo condannava alla pena di quattro mesi di reclusione; non disponeva, tuttavia, la confisca del profitto, risultando che l'imputato non aveva alcuna disponibilità di beni. 2. Propone ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, deducendo - con unico motivo l'inosservanza o erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter. Il Tribunale non avrebbe ordinato la confisca a carico del condannato pur a fronte di un esplicito obbligo di legge; il giudice, in questo caso, non dovrebbe infatti individuare i beni concretamente da apprendere, ben potendosi limitare all'indicazione dell'importo complessivo da vincolare, non essendo necessaria in caso di confisca per equivalente - alcuna pertinenzialità tra la res ed il reato. Quel che, peraltro, non necessiterebbe di un precedente sequestro, ben potendo la misura ablativa colpire anche beni futuri. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte. 3. Il ricorso risulta fondato. La, L. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, comma 1, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, stabilisce che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal citato Decreto n. 74, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. La confisca, quindi, come misura di sicurezza patrimoniale a carattere obbligatorio, come tale sottratta nell'an alla discrezionalità del giudice della cognizione; e fermo restando che rimane affidata alla diversa fase esecutiva - la cui iniziativa spetta al pubblico ministero - la soluzione di qualsivoglia questione che possa sorgere quanto (per l'appunto) all'esecuzione della misura medesima, compresa quella concernente l'effettiva sussistenza di beni - nella disponibilità del condannato - suscettibili di esser sottoposti a vincolo. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata confisca, che viene disposta da questa Corte; ciò, in piena aderenza alla lettera ed alla ratio dell'art. 620 c.p.p., lett. l), per come sostituita dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, a mente del quale la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio - tra l'altro - se ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio; quale quello in esame, nel quale il Giudice del merito sarebbe chiamato ad adottare un atto dovuto e vincolato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata applicazione della confisca, che dispone. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2017. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018
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