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Reati tributari

Omesso versamento IVA: in caso di crisi di liquidità, l'imputato deve dimostrare di aver messo in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 17/06/2020, n.25982

In tema di crisi di liquidità, l'imputato deve dimostrare di aver messo in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale per adempiere l'obbligazione.

Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale

Omesso versamento IVA: questione di legittimità costituzionale

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto

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Omesso versamento di IVA: causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 5 luglio 2019 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 21 settembre 2017 del Tribunale di Pisa che aveva condannato L.A. alle pene di legge per il delitto del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter perchè, in qualità di legale rappresentante della Italcuoio S.p.A., non aveva versato nei termini di legge l'IVA relativa al periodo d'imposta (OMISSIS) nella misura di Euro 471.271,00, in (OMISSIS). 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo. Espone che la società si era trovata a fronteggiare una grave crisi strutturale nel (OMISSIS), a causa della quale in data (OMISSIS) aveva stipulato un mutuo ipotecario per ottenere liquidità da immettere nel ciclo produttivo e ripianare l'esposizione bancaria. Il pagamento dell'IVA avrebbe dovuto essere assolto nel (OMISSIS). Lamenta che la Corte territoriale non aveva motivato sui seguenti elementi di fatto: a) che nei primi mesi del (OMISSIS) la società era stata travolta dalla crisi del reparto del settore conciario relativo alla produzione del cuoio per suole; b) che, pertanto, il magazzino era sovradimensionato stante la marcata diminuzione delle commesse; c) che l'impegno finanziario per i mutui era particolarmente gravoso; d) che il primo tentativo di recupero industriale non era andato a buon fine, perchè l'istituto bancario capofila si era defilato; e) che il secondo tentativo era andato a buon fine con la stipula del mutuo il (OMISSIS); f) che le necessità per il pagamento delle imposte (OMISSIS) si era manifestata successivamente; g) che nei primi mesi del (OMISSIS) aveva messo a punto un piano industriale che prevedeva l'apporto dei soci per 1,3 milioni di Euro a mezzo versamento in denaro ed il resto a mezzo conferimento in natura dell'immobile; h) che, nonostante l'apporto in denaro dei soci, era stato necessario ricorrere al piano di ristrutturazione attestato. Conclude che gli elementi di giudizio non erano sufficienti a fondare la sua responsabilità, quanto meno sotto il profilo dell'elemento psicologico. Con il secondo deduce la violazione di legge per il diniego delle circostanze generiche. Con il terzo eccepisce l'eccessiva onerosità della pena inflitta. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente propone il tema della crisi di liquidità non altrimenti fronteggiabile che risulta analizzato con motivazione logica e razionale da parte dei Giudici di merito. Già il Tribunale di Pisa aveva osservato che aveva destinato le somme del mutuo al soddisfacimento di esigenze finanziarie diverse dall'obbligazione tributaria. La Corte territoriale ha osservato che la crisi non aveva impedito all'impresa di proseguire l'attività con la contrazione di un mutuo ipotecario e che l'amministratore non aveva offerto alcuna giustificazione del mancato accantonamento del denaro in vista del successivo versamento all'Erario. In particolare, non aveva provato che questa crisi fosse dipesa da circostanze a lui non imputabili nè che si era verificata un'impossibilità assoluta e non altrimenti evitabile di adempiere all'obbligo tributario. La decisione è in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; in particolare, si è escluso che possa essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Cass., Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263128); analogamente la circostanza per cui detta crisi di liquidità si fosse materializzata al momento della scadenza del termine per il pagamento non è idonea ad integrare gli estremi della vis maior, essendo stato infatti chiarito che nel reato di omesso versamento di Iva, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter ai fini dell'esclusione della colpevolezza, è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Cass., Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013 - dep. 21/01/2014, Saibene, Rv. 258595); e, nel caso di specie, non sono state documentate iniziative finalizzate alla corresponsione della somma dovuta all'Erario nel termine di scadenza, non potendo certamente ritenersi sufficiente la stipula del mutuo o il versamento dei soci, operazioni miranti alla continuità aziendale attraverso la soddisfazione del ceto bancario che aveva imposto il rientro. E' necessario, infatti, che l'interessato metta in campo misure, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale per adempiere l'obbligazione (Cass., Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Mercutello, Rv. 258055), ciò che, nella specie, non era avvenuto. La giurisprudenza penale ritiene del tutto priva di logica l'affermazione secondo la quale dovrebbe essere esclusa la punibilità dell'imprenditore che abbia scelto di proseguire nell'attività di impresa, utilizzando il denaro destinato al pagamento dell'IVA dichiarata, in quanto dalla scelta, libera e consapevole di non adempiere il debito tributario, non può discendere il depauperamento delle finanze dello Stato, volte a garantire la prestazione dei servizi pubblici a favore della collettività, poichè la scelta del privato, per quanto coerente con la gestione d'impresa, non può certamente avere quale conseguenza il rischio di mancati introiti da parte dell'Erario. Nel caso in esame, la stessa prospettazione difensiva è incompatibile con la forza maggiore o con lo stato di necessità, perchè l'imputato ha preferito ricontrattare il debito con la banca, senza preoccuparsi del debito tributario. Nè lo iato temporale tra l'erogazione del mutuo e la scadenza dei tributi erariali costituisce un elemento che si può valutare favorevolmente, dal momento che l'imputato doveva rimborsare le rate di mutuo per poter "galleggiare" e non aveva disponibilità per pagare i tributi, non essendo riuscito il rilancio gestionale. L'imputato, peraltro, non ha spiegato quale elemento di novità sarebbe accaduto tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) che avrebbe eventualmente giustificato l'omesso versamento dell'IVA. Va ribadito che l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico; fattispecie, nella quale la Corte ha escluso che potesse essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria per effetto di una scelta di politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità (Cass., Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128-01). Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con la rilevante entità dell'omissione e per l'assenza di elementi positivamente valutabili, che neanche sono stati dedotti nel ricorso per cassazione. La gravità del fatto ha giustificato un piccolo discostamento del minimo edittale che è coperto dal riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. (Cass., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 e n. 26968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020
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