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Reati tributari

Omesso versamento IVA: il dolo è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità

Omesso versamento IVA

Tribunale Bari sez. II, 16/05/2016, n.2706

Per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto. Il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violalo.
Gli argomenti utilizzati dal collegio difensivo a sostegno della fondatezza della oggettiva impossibilità di adempiere appaiono, alla luce della considerazioni che precedono, frutto di un'operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell'orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell'ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l'intensità (art. 133 c.p.). La scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono. L'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 3 settembre 2014 il PM citava a giudizio P.N. per rispondere dei delitti in epigrafe indicati. All'udienza del 23 marzo 2015. presente l'imputato, aperto il dibattimento, venivano ammesse le prove richieste dalle parti. All'udienza del 7 marzo 2016 venivano escussi i testi C.V. (in servizio presso l'Agenzia delle Entrate), L.O. e D.F.A. ed esaminato l'imputato. All'odierna udienza, acquisita la ulteriore documentazione depositata in cancelleria il 28 aprile 2016. indicati gli atti utilizzabili per la decisione, sentite le conclusioni delle parti, la scrivente ha deciso dando lettura della presente sentenza. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Il PM ha contestato al prevenuto, nella sua qualità di legale rappresentante della N. società cooperativa, di aver omesso di versare all'Erario entro il 27 dicembre dell'anno successivo l'iva dichiarata a debito in relazione agli anni di imposta 2008 e 2009 per gli importi rispettivamente di € 208.314.00 ed € 416.849,00. La circostanza non è oggetto di contestazione. In ordine all'anno di imposta 2008 va emessa sentenza di assoluzione trattandosi di importo sotto soglia. Invero, la soglia di punibilità è stata fissata in 250.000 €, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015: essa, peraltro, non configura una condizione oggettiva di punibilità, bensì un elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che la sua mancata integrazione comporta l'assoluzione con la formula "il fatto non sussiste" (Sez. 3, Sentenza n. 3098 del 05/11/2015). Quanto ai l'anno di imposta 2009 il collegio difensivo ha allegato che l'iva non è stata versata entro il 27 dicembre 2010 a causa di una crisi di liquidità determinata da un rilevante inadempimento contrattuale (circa 550.000,00 € - cfr. esame imputato) da parte di alcuni clienti della cooperativa operante prevalentemente nel settore dei trasporti e della logistica (C.. Logistica Renato) nei cui confronti sono state intraprese azioni civili volte al recupero del credito (cfr. documentazione in atti). Il C. era il cliente maggiore con un fatturalo pari a circa il 70% del volume di affari (cfr. esame imputato). Il residuo fatturato del 2009 (pari a circa 250.000.00 €) è stato regolarmente incassato, anche se con qualche ritardo, il prevenuto ha riferito che la cooperativa, da lui presieduta, ha dovuto stipulare un mutuo con la banca di circa 90.000.00 €, da lui garantito personalmente, per far fronte a dei debiti pregressi determinati dal mancato incasso delle fatture il cui importo era stato anticipato dalla banca stessa. Inoltre in quel periodo la cooperativa ha dovuto pagare 40.000.00 di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada commesse dagli autisti, soci della stessa cooperativa. Dall'istruttoria è emerso altresì che in seguito alla notifica della cartella esattoriale la cooperativa ha chiesto la rateizzazione del debito (maggiorato di interessi e sanzioni) e che a marzo 2016 risultavano versati 224.848,00 € su un importo complessivo di € 580.663,00. Dalla lettura delle note integrative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 emerge che l'esecuzione dell'appalto con il Gruppo C. era terminato nel febbraio 2008 e che, quindi, la situazione debitoria del predetto gruppo era risalente già al 2008, sicchè non può certamente parlarsi di una crisi di liquidità improvvisa. Inoltre si deve aggiungere che i bilanci evidenziano una situazione creditoria della cooperativa rispettivamente di € 2.850.008 al 31 dicembre 2000 e di € 3.745.970 al 31 dicembre 2010. La parte non ha provato di avere fatto il possibile per riscuotere tempestivamente detti crediti onde provvedere al pagamento dell'IVA. Va inoltre evidenziato che dalla nota al bilancio di esercizio del 2009 il debito residuo della C. srl viene quantificato in € 326.062,00 a fronte di una iva non versata da parte della cooperativa di importo superiore e pari ad € 416.849.00 e relativa all'esercizio del 2009. anno in cui la cooperativa non aveva più rapporti commerciali con la C.. Se ne deve dedurre che l'iva percepita sulle fatture emesse nell'anno 2009 è stata utilizzata per autofinanziarsi. L'imputato inoltre non ha dimostrato di avere cercato di ricorrere al prestito bancario o ad altre forme di finanziamento per poter versare la somma dovuta all'Erario. Pertanto non può ritenersi sussistente l'invocata forza maggiore provocata dalla dedotta crisi di liquidità dell'impresa. Sviluppando e riprendendo questo tema, la Corte di Cassazione ha precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3. 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014. Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055). Per la sussistenza del reato in questione non è richiesto il fine di evasione, tantomeno l'intima adesione del soggetto alla volontà di violare il precetto. Il dolo del reato in questione è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violalo. Gli argomenti utilizzati dal collegio difensivo a sostegno della fondatezza della oggettiva impossibilità di adempiere appaiono, alla luce della considerazioni che precedono, frutto di un'operazione dogmaticamente errata che tende ad attrarre nell'orbita del dolo generico requisiti che, per definizione, non gli appartengono e che si collocano piuttosto nell'ambito dei motivi a delinquere o che ne misurano l'intensità (art. 133 c.p.). La scelta di non pagare prova il dolo; i motivi della scelta non lo escludono. L'oggettiva impossibilità di adempiere può avere rilevanza solo se dovuta a causa di forza maggiore che, come noto, esclude la suitas della condotta. Secondo l'impostazione tradizionale, è la "vis cui resisti non potest", a causa della quale l'uomo "non agit sed agitur" (Sez. 1. n. 900 del 26/10/1965, Sacca, Rv. 100042; Sez. 2. n. 3205 del 20/1271972, Pilla. Rv. 123904; Sez. 4, n. 8826 del 21/0471980, Ruggieri, Rv. 145855). Per questa ragione, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso (Sez. 4, n. 1492 del 23/11/1982, Chessa, Rv. 157495; Sez. 4, n. 1966 del 06/12/1966, Incerti, Rv. 104018; Sez. 4 n. 2138 del 05/12/1980, Biagini, Rv. 148018); essa sussiste solo e in tutti quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità (Sez 4, n. 8089 del 13/0571982, Galasso, Rv. 155131; Sez. 5, n. 5313 del 26/03/1979, Geiser, Rv. 142213; Sez. 4. n. 1621 del 19/01/1981, Sodano, Rv. 147858; Sez. 4 n. 284 del 18/02/1964, Acchiardi, Rv. 099191). Poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, la Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3. n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez. 3. n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805: Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Chiappa, Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bottura, Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, Anderi, Rv. 165822). Costituisce corollario di queste affermazioni il fatto che nei reati omissivi integra la causa di forza maggiore l'assoluta impossibilità, non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (Sez. 6, n. 10116 del 23/03/1990, Iannone, Rv. 184856). Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la suitas della condotta: b) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. La politica della sistematica perpetrazione dell'illecito amministrativo-tributario, quale strumento di gestione della crisi di liquidità, non può giustificare la forza maggiore che s'invoca al momento della scadenza del termine c.d. lungo, come se tale forza maggiore non affondasse le sue radici in una situazione di persistente illegittimità voluta dal contribuente. Alla luce di quanto esposto si impone un giudizio di colpevolezza. In considerazione del parziale versamento dell'imposta dovuta, dopo il momento consumativo del delitto, si ritengono concedibili le attenuanti generiche. Si stima equo infliggere la pena di 5 mesi di reclusione (pena base mesi sette e giorni 15 di reclusione, ridotta di un terzo per le generiche). Si può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo che il prevenuto si asterrà dal commettere ulteriori reati. Vanno applicate le pene accessorie ex art. 12 nella misura minima come da dispositivo. P.Q.M. Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara P.N. colpevole del delitto di cui al capo B) di imputazione e, concesse te attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Vanno altresì applicale le pene accessorie ex art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000 nei seguenti termini: 1) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di sei mesi; 2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per il periodo di un anno; 3) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per il periodo di un anno; 4) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; 5) la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 36 c.p. per la durata di venti giorni. Pena sospesa alle condizioni di legge. Visto l'art. 530 c.p.p., lo assolve dal delitto di cui al capo A) di imputazione perché il fatto non sussiste. Motivazione contestuale. Così deciso in Bari, il 16 maggio 2016. Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2016.
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