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Reati tributari

Omesso versamento dell'IVA: l'imposta dovuta va valutata sulla base della dichiarazione annuale

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 18/05/2018, n.2563

In tema di reato di omesso versamento dell'i.v.a. previsto dall'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, l'imposta dovuta è quella che risulta in base alla dichiarazione annuale e, dunque, quella indicata nel rigo VL38 di tale dichiarazione, potendo, tuttavia, il giudice prescindere da tale importo, se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la quantificazione dell'imposta deve essere effettuata in base alla dichiarazione e non in forza di accertamenti sostanziali sulla corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate, potendosi configurare, in caso di falsità, i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 d.lg. n. 74 del 2000).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. F.A. ricorre per l'annullamento della sentenza del 17/05/2017 della Corte di appello di Messina che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione irrogata con sentenza del 09/02/2016 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, (omesso versamento, entro il 28/12/2009, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare pari a 260.427 Euro). 1.1.Con due motivi, deducendo il mancato superamento della soglia di punibilità, eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sul punto (primo motivo) e l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (secondo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è infondato, con conseguente utile decorso del tempo necessario a prescrivere maturato, tenuto conto delle sospensioni dibattimentali, il 21/11/2017. 3. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato l'imputato osservando che non era stata versata l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale. 3.1. In sede di appello, l'imputato aveva dedotto, per quanto qui rileva, che l'importo dovuto era inferiore al valore soglia di 250.000 Euro perchè nel corso dell'istruttoria era emerso un credito in compensazione dell'importo di 15.000 Euro. 3.2. Nel disattendere la tesi difensiva, la Corte di appello ha affermato che l'importo dell'IVA da versare era stato indicato nel rigo VL7 e che "nessun rilievo possono avere le eventuali compensazioni alle quali l'imputato ritiene di avere diritto perchè le stesse non sono state evidenziate nella stessa dichiarazione e pertanto non possono essere in alcun modo delibate, in assenza, peraltro, di specifica e attendibile documentazione di supporto". 3.3. In sede di odierno ricorso l'imputato eccepisce che il valore da prendere a riferimento, ai fini della determinazione dell'imposta da versare, è quello dichiarato al rigo VL38 e non al rigo VL7. 3.4. L'eccezione è infondata alla luce delle considerazioni che seguono. 3.5. Il modello di dichiarazione IVA 2009, approvato con provvedimento del 15/01/2009 dell'Agenzia delle Entrate, contempla il quadro VL, destinato alla liquidazione dell'imposta annuale. Il quadro è composto da tre sezioni. La sezione 1 (composta dai righi VL1-VL7) è intitolata "Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta". Nel rigo VL7 deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta oppure a credito. La sezione 2 (composta dai righi VL8-VL10) è intitolata "Credito anno precedente" e deve essere compilata da coloro che nella dichiarazione per l'anno d'imposta precedente hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso. La sezione 3 (composta dai righi VL20-VL40) è intitolata "Determinazione dell'IVA a debito o a credito". Nei righi V32 e V33 deve essere indicata l'IVA a credito (VL32) ovvero a debito (VL33), al lordo di altri crediti e al netto di eventuali interessi dovuti. Nei righi VL38 e VL 39 vengono riportati gli importi relativi, rispettivamente, al "totale IVA dovuta" (rigo VL38) e al "totale IVA a credito" (rigo VL39). 3.6. L'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale è, dunque, quella normalmente indicata al rigo VL38 della dichiarazione stessa. Tuttavia, poichè l'imposta dovuta è quella che risulta "in base alla dichiarazione annuale" (così, testualmente, la fattispecie incriminatrice), il giudice può prescindere dall'importo indicato nel rigo VL38 se esso non è giustificato dall'esame formale della dichiarazione stessa. Sez. 3, n. 311799 del 29/05/2014, Comes, n.m., per esempio, ne ha tratto argomento per convalidare il ragionamento del giudice di merito che nel determinare l'imposta dovuta non aveva tenuto conto degli importi indicati a credito, corrispondenti a versamenti periodici indicati al rigo VL29 mai effettuati, che avevano inciso, diminuendolo, sul valore dichiarato al rigo VL38 (in senso analogo, Sez. 3, n. 9049 del 05/12/2012, dep. 2013, Mamone, n.m.). 3.7. La quantificazione dell'imposta dovuta ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, deve essere effettuata, come detto, "in base alla dichiarazione", non in base ad accertamenti sostanziali sulla corrispondenza a vero delle voci attive e passive in essa indicate, potendosi in tali casi ipotizzare i più gravi reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2,3, e 4. 3.8. La Corte di appello, facendo buon governo dei principi sopra esposti, ha correttamente disatteso l'importo dell'imposta da versare dichiarato al rigo VL38 (Euro 47.405,00) della dichiarazione, valorizzando quello indicato al rigo VL7 sulla base delle ragioni illustrate al p. 3.2 che precede, non contestate dal ricorrente. 3.9. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2018. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2019
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