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Reati tributari

Omesso versamento IVA: la crisi economica dell'azienda come scriminante

Omesso versamento IVA

Corte appello Ancona, 26/09/2019, n.1075

In tema di "crisi di liquidità" della società quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, va precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili

Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale

Omesso versamento IVA: questione di legittimità costituzionale

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto

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Omesso versamento di IVA: causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Avverso la suindicata sentenza proponeva appello il Procuratore Generale, limitatamente all'omessa applicazione della confisca, sulla base del seguente motivo: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, segnatamente degli artt. 10 ter D.L.vo n. 74/2000, 1 comma 143 L. n. 244/2007 e 322 ter c.p., avendo il Tribunale avendo omesso di applicare la prescritta confisca. Il Procuratore Generale chiedeva che, in parziale riforma della impugnata sentenza, fosse disposta la confisca, eventualmente anche nella forma per equivalente, dei beni costituenti il profitto del reato. Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato lamentando l'errata valutazione delle allegazioni difensive laddove il Tribunale non aveva ritenuto la non imputabilità all'imputato della crisi della società e laddove aveva ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La difesa appellante chiedeva, in via istruttoria, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per provare l'impegno economico personale del Concetti nella "SA. s.r.l."; nel merito, in riforma della impugnata sentenza, in via principale, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato ovvero perché manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p. Con successiva memoria ex art. 121 c.p.p., la difesa tornava ad illustrare le argomentazioni già esposte nelP atto di appello. All'odierna udienza di discussione, il Procuratore Generale concludeva insistendo nella proposta impugnazione e chiedeva la confisca per equivalente del profitto del reato; la difesa degli imputati chiedeva il rigetto dell'impugnazione proposta dal P.G. e si riportava, per il resto, ai motivi di appello; all'esito, la Corte decideva come da dispositivo di cui dava lettura. La sentenza deve essere parzialmente riformata, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale relativamente alla confisca, meritando la stessa, nel resto, integrale conferma per essere infondato l'appello proposto dall'imputato. I motivi di appello proposti dalla difesa dell'imputato sono entrambi infondati. In ordine al delitto di cui all'art. 10 ter Dl.vo n. 74/2000 contestato all'imputato per aver questi, nella sua qualità di amministratore unico della società "SA. S.R.L.", omesso di versare, per l'anno di imposta 2011, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (ovvero entro il 27.12.2012), IVA per un ammontare pari ad Euro 500.298,00, la pronuncia di colpevolezza espressa dal Tribunale, dettagliata, precisa e puntuale nella ricostruzione della vicenda e nell'analisi di tutti i dati emersi dall'istruttoria dibattimentale, è fondata su coerenti, organici ed esaurienti elementi di fatto, oltre che su corrette argomentazioni e valutazioni logico-giuridiche. L'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata non mostra lacune o illogicità di sorta. Il giudice di primo grado ha bene evidenziato le circostanze e i plurimi ed univoci elementi atti ad evidenziare la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000. Le questioni poste dal difensore dell'appellante sono state, invero, già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice. La Corte condivide e fa propria tale motivazione che, con argomentazioni convincenti e giuridicamente corrette, dà ampio conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, anche in relazione a tutte le deduzioni difensive. Ciò posto, in aggiunta a quanto già evidenziato dal primo giudice, si svolgono le seguenti ulteriori argomentazioni con riguardo agli aspetti fatti oggetto di appello. In via preliminare va rilevato che non sussistono i presupposti per procedere alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., essendo gli elementi probatori di cui in atti assolutamente esaurienti ai fini del decidere. Nel caso di specie, pienamente provata è la sussistenza dell'elemento psicologico del contestato delitto. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, espresso nella pronuncia a Sezioni Unite n. 37424 del 28/03/2013, insegnamento a cui questa Corte territoriale aderisce, il reato di cui all'art. 10 ter Dl.vo n. 74/2000 è punibile a titolo di dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; la prova del dolo è insita nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto; il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili dato che ogniqualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria; l'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale, non potendo, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta. Per quanto riguarda poi la "crisi di liquidità" della società quale fattore in grado di escludere la colpevolezza la Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, To.Sa.; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Me., Rv. 258055). Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel caso di specie, le allegazioni difensive attingono elementi estranei alle argomentazioni della motivazione della sentenza impugnata, sono del tutto generiche e non riescono a supportare le eccezioni di inesigibilità della condotta o comunque di sussistenza della forza maggiore. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la forza maggiore rileva come causa esclusiva dell'evento, mai quale causa concorrente di esso con la conseguenza che essa sussiste solamente in quei casi in cui la realizzazione dell'evento stesso o la consumazione della condotta antigiuridica è dovuta all'assoluta ed incolpevole impossibilità dell'agente di uniformarsi al comando, mai quando egli si trovi già in condizioni di illegittimità. Poiché la forza maggiore postula la individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, si da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria dell'agente, la Suprema Corte ha sempre escluso, quando la specifica questione è stata posta, che le difficoltà economiche in cui versa il soggetto agente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Ca., Rv. 238986; Sez. 1, n. 18402 del 05/04/2013, Giro, Rv. 255880; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bo., Rv. 250805; Sez. 3, n. 9041 del 18/09/1997, Ch., Rv. 209232; Sez. 3, n. 643 del 22/10/1984, Bo., Rv. 167495; Sez. 3, n. 7779 del 07/05/1984, An., Rv. 165822). In un reato omissivo, quale indubitabilmente è quello contestato all'imputato, integra la causa di forza maggiore solamente la assoluta impossibilità e non già la mera difficoltà di porre in essere il comportamento omesso. La Corte di Cassazione ha enucleato, sul punto, i seguenti principi di diritto: 1) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la "suitas" della condotta; 2) la mancanza di provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; 3) non si può invocare la forza maggiore quando l'inadempimento penalmente sanzionato sia stato concausato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; 4) l'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. Tutto ciò premesso in punto di diritto, la tesi difensiva è totalmente destituita di fondamento. L'appellante ma non ha mai dedotto di essersi attivato, pur avendo a disposizione il lungo periodo che lo separava dalla scadenza del termine per il versamento annuale, per cercare di onorare l'impegno alla scadenza; aldilà delle generiche indicazioni sulla genesi della crisi finanziaria della società, non risultano allegazioni circa richieste di finanziamenti o altre oggettive iniziative per cercare di tamponare la mancanza di liquidità. La pura e semplice indicazione delle cause della insorgenza della difficoltà economica dell'impresa non costituisce certamente prova rigorosa della assoluta impossibilità di adempiere derivante da causa al Concetti non imputabile. Fondato è, invece, l'unico motivo di appello proposto dal Procuratore Generale relativo alla doverosità della confisca, anche per equivalente, per un importo pari all'IVA evasa. Deve, infatti, trovare applicazione, nel caso di specie, l'ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in tema di confisca per equivalente, essendo il giudice tenuto ad indicare esclusivamente l'importo complessivo del prezzo o del profitto del reato e non anche i beni da apprendere, l'ablazione può avere ad oggetto, fino alla concorrenza dell'importo determinato, non solo i beni già individuati nella disponibilità dell'imputato, ma anche quelli che in detta disponibilità entrano dopo il provvedimento di confisca (cfr. "ex multis "Cassazione penale, sez. VI, 23/07/2015, n. 33765; Cass. Pen., sez. Ili, del 28/03/2013, n. 31742; Cass. Pen., sez. II, del 29/05/2013, n. 35813; Cass. Pen., sez. III del 06/03/2014, n. 18309; Cass. Pen., sez. III del 06/03/2014, n. 20776; Cass. Pen., sez. III, del 07/05/2014, n. 37848; Cass. Pen., sez. V, del 02/12/2014, n. 9738). In applicazione di tale principio di diritto va, pertanto, disposta, in parziale riforma della impugnata sentenza, la confisca, anche per equivalente, per l'importo di Euro 500.298,00, con conferma nel resto. Il rigetto dell'impugnazione proposta dall'imputato comporta, ex art. 592 c.p.p., la condanna dello stesso al pagamento delle ulteriori spese processuali. Il gravoso carico di lavoro impone la indicazione del termine di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p. per il deposito della motivazione. Segue la pronuncia di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza in data 10.5.2016 del Tribunale di Pesaro, appellata dall'imputato CO.RI. e dal Procuratore Generale, ordina la confisca, anche per equivalente, fino alla concorrenza della somma di Euro 500.298,00; conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna l'imputato appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali. Indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Così deciso in Ancona il 2 luglio 2019. Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2019.
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