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Reati tributari

Omesso versamento IVA: il liquidatore subentrato risponde per gli omessi versamenti

Omesso versamento IVA

Tribunale Bari sez. II, 26/04/2016, n.2310

Risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000), quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto del 2.4.2014, P.R. veniva citata dinanzi al Tribunale di Bari per rispondere del reato in epigrafe ascrittole. All'udienza del 13.1.2015, il giudice disponeva che si procedesse in assenza dell'imputata ritualmente citata e non comparsa; il difensore documentava la rinuncia al proprio mandato ed II Giudice, preso atto, disponeva il rinvio del procedimento all'udienza del 10.3.2015, al fine di consentire all'imputata di provvedere alla nomina di altro difensore ovvero di provvedervi a mezzo call center. All'udienza del 10.3.2015, svoltasi in assenza dell'imputata, stante l'assenza dei testi, il processo veniva rinviato all'udienza del 30.6.2015, autorizzando il Pubblico Ministero alla relativa citazione. All'udienza del 30.6.2015, svoltasi in assenza dell'imputata ed alla presenza della persona offesa - in specie Agenzia delle Entrate-, il processo veniva differito per l'assenza di questo giudicante. All'udienza del 9.2.2016, svoltasi in assenza dell'imputata, non essendo state poste questioni preliminari, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento. Il Pubblico Ministero chiedeva l'acquisizione della diffida dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Bari, notificata alla prevenuta il 13.1.2012, nonché l'esame dei testi di lista; il difensore chiedeva l'esame dell'imputata. Ammesse le prove come richieste dalle parti, si procedeva all'esame del teste C.V., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate di Bari; all'esito, il difensore chiedeva l'acquisizione della comunicazione della notizia di reato inviata da parte dell'Agenzia delle Entrate, in data 16.11.2012. Preso atto dell'opposizione del Pubblico Ministero, il Giudice ne disponeva comunque l'acquisizione, rilevando che il documento era comunque pertinente ai fatti ed al fine di accertarne la verità: rinviava all'udienza del 19.4.2016 per l'esame dell'imputata, discussione e decisione. All'odierna udienza, svoltasi in assenza dell'imputata, le parti hanno esposto sinteticamente le rispettive conclusioni. All'esito il Tribunale, ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, ha dichiarato chiuso il dibattimento e ha dato lettura della sentenza. In sede di esame il teste C.V., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bari, ha riferito che: dal controllo effettuato a seguito di segnalazioni da parte dell'Anagrafe Tributaria sulla dichiarazione IVA, relativa all'anno d'imposta 2009, presentata dalla "B.P.P. s.r.l.", era emerso che la suddetta società non aveva versato, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare pari ad € 845.000,00 (precisamente di € 845.241,00 come in atti); P.R., odierna imputata, era stata rappresentate legale della suddetta società dal 28 dicembre 2005 al 13 marzo 2009, poi liquidatore della medesima società dal 13 marzo 2009 al 14 aprile 2010 e, in ultimo, firmataria della dichiarazione per l'anno di imposta 2009 - tempestivamente presentata in data 27.9.2010 (essendo il termine ultimo di presentazione fissato al 30.9.2010)-; dal 14 aprile 2010, le era subentrato il M.V., in qualità di liquidatore (fino al 4 luglio 2011, come in atti). II teste precisava inoltre che: sebbene dalla dichiarazione per l'anno d'imposta 2009 il suddetto importo IVA fosse stato indicato come versato, a fronte del controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate erano state riscontrate irregolarità in ordine alla liquidazione dello stesso; di tali irregolarità era stata trasmessa comunicazione alla P. in data 9.1.2012 - ricevuta in data 13 gennaio 2012 - al fine di mettere la contribuente nelle condizioni di manifestare eventuali rimostranze; decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate, constatata l'inerzia della contribuente, aveva proceduto all'iscrizione al ruolo; la "B.P.P. s.r.l." era stata poi dichiarata fallita con sentenza del 16.7.2012. In atti sono presenti le copie delle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrata, a mezzo di raccomandata a.r., alla prevenuta nonché a M.V., con attestazione per entrambi dell'avvenuta ricezione; in particolare la ricezione da parte del M. avveniva in data 6.5.2011 e quella da parte della P. in data 13.1.2012. In punto di diritto va preliminarmente affermato quanto segue. L'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 sanziona la condotta di chi, essendovi tenuto, ometta di versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine previsto per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. Nel caso in esame, le risultanze istruttorie dimostrano come detta condotta omissiva si é perfezionata in data 27 dicembre 2010, quale termine fissato per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, non essendo stata fornita prova contraria in ordine alla sussistenza del debito contestato. Ciò posto va individuato il soggetto su cui incombeva siffatto onere quale contribuente, anche in ragione del fatto che non é stata versata in atti la dichiarazione asseritamente sottoscritta dalla prevenuta il 27.9.2010, laddove la stessa all'epoca aveva ampiamente cessato qualunque carica all'interno della società, per quanto consta, dal momento che il liquidatore all'epoca era il M.. Va d'altra parte osservato che la Suprema Corte ha affermato di recente che "risponde del reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000), quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore o liquidatore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, omette di versare all'Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto attraverso tale condotta lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze" (Cassazione pen., sez. III n. 34927 del 24 giugno 2015). Ne consegue pertanto che, nel caso di specie, l'omesso versamento dell'IVA non può essere attribuito con certezza alla P., essendo quest'ultima cessata dalla qualità di liquidatore della "B.P.P. s.r.l." in data 14.4.2010 e, dunque, antecedentemente alla scadenza del termine ultimo per il versamento dell'IVA riferito all'anno d'imposta 2009 (cioè il 27 dicembre 2010). Alla data di scadenza, infatti, risultava già subentrato altro soggetto nella qualità di liquidatore dell'anzidetta società e, pertanto, di responsabile degli adempimenti di natura fiscale per l'anno 2009. Questo comporta l'assoluzione della prevenuta e, in ragione dei termini prescrizionali ordinari non si ritiene di dover restituire gli atti alla Procura della Repubblica P.Q.M. Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, letto l'art. 530 c.p.p., assolve P.R. dal reato in epigrafe ascrittole per non aver commesso il fatto. Motivazione contestuale. Così deciso in Bari, il 26 aprile 2016. Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2016.
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