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Reati tributari

Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a scongiurare la crisi

Omesso versamento IVA

Tribunale Torre Annunziata, 22/11/2018, n.2584

In tema della "crisi di liquidità" d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto.
Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 11 aprile 2016, G.A. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato indicato nella rubrica del presente provvedimento. All'udienza del 18 novembre 2016, dichiarata l'assenza dell'imputato ed ammesse le richieste di prova formulate dalle parti, il processo veniva rinviato per l'istruttoria, mentre alla udienza del 23 maggio 2017 il processo era rinviato per astensione del difensore e 12 gennaio 2018, era rinviato per legittimo impedimento del difensore di fiducia. All'udienza del 13 aprile 2018, si procedeva all'esame del teste G.F.. Quindi il processo veniva rinviato su istanza della difesa per l'esame del teste della difesa e per la discussione. All'udienza del 3 ottobre 2018, si procedeva all'esame del teste C.G. All'esito il giudice dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale ed invitava le parti a formulare le conclusioni, in epigrafe riportate. Quindi, si ritirava in camera di consiglio e di seguito dava lettura del dispositivo di sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Ad avviso di questo giudicante, deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato, essendo emersa la prova della commissione del delitto ascritto in imputazione. Secondo quanto riferito dal teste G.F., in servizio presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia, all'esito di un controllo automatizzato operato dal sistema informativo dell'ente sopra indicato, risultava che G.A. nella qualità di rappresentante legale della società "G.A. e figli snc", per l'anno di imposta 2012 non aveva versato l'Iva per un importo, pari ad euro 303.227. L'imposta veniva determinata sulla scorta della dichiarazione dei redditi depositata nell'interesse dello stesso imputato. In ogni caso, in epoca successiva rispetto ai fatti G.C. era stato ammesso alla rateizzazione dell'imposta, la stessa era tuttora in corso, e alla data dell'udienza nella quale, veniva sentito il teste, aveva pagato quasi tutte le rate. Secondo quanto riferito dal teste C.G., il quale era consulente commercialista della società, al 3 ottobre 2018 residuerebbero soltanto tre rate. Nel merito C. riferiva che il bilancio del 2012 della società era stato chiuso con una perdita di euro 179.438 e già negli anni precedenti aveva accumulato perdite per diverse centinaia di migliaia di euro. In pratica la situazione sia patrimoniale che economica dell'azienda era di grossa difficoltà; dunque, secondo quanto riferito dal teste mancava la liquidità per corrispondere l'Iva, e l'imputato in ogni caso non avrebbe potuto versare quanto stabilito dalla legge. Inoltre, il patrimonio dell'amministratore G.A. già era stato ipotecato in funzione di un mutuo. L'istruttoria dibattimentale compiuta, per quanto stringata e composta da pochi elementi, ha consentito di acclarare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto. E' infatti emerso che nel termine previsto dalla legge, G.C. non provvedeva a versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. La condotta realizzata integra, sul piano oggettivo, la fattispecie di reato punita dall'art. 10 ter del D.L.vo n. 74 del 2000. La norma citata punisce chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale l'IVA dovuta, per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Il reato è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva. Nel caso che ci occupa, l'elemento soggettivo si trae dalle stesse modalità del fatto. Non può inoltre accogliersi la richiesta difensiva di mandare assolto l'imputato, in ragione dell'impossibilità materiale, per lo stesso, di compiere il versamento. Al riguardo, occorre tenere conto dell'insegnamento offerto, ex multis, dalla sentenza nr. 43599 del 2015, con la quale la Cassazione è intervenuta sull'argomento. Se ne riporta la massima: "secondo l'insegnamento di Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, R., Rv. 255757 (cui il Collegio aderisce): a) il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico e consiste nella coscienza e volontà, di non versare all'Erario le ritenute effettuate nel periodo considerato, non essendo richiesto che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte; b) la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo, di imposta, che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine lungo previsto; c) il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è normalmente collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria. L'introduzione della norma penale, stabilendo nuove condizioni e un nuovo termine per la propria applicazione, estende evidentemente la detta esigenza di organizzazione su scala annuale. Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla esigenza predetta. Sviluppando e riprendendo il tema della "crisi di liquidità" d'impresa quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, tema solo accennato nella citata sentenza delle Sezioni Unite, questa Corte ha ulteriormente precisato che è necessario che siano assolti, sul punto, precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 e del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013; Mercutello, Rv. 258055). Ebbene, nel caso in esame, le deduzioni della difesa, esposte per il tramite del teste-consulente, non offrono elementi sufficienti a dimostrare che tali condotte, menzionate nella massima sopra riportata, siano state poste in essere da G. All'imputato tuttavia possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'assenza di precedenti penali, della non eccessiva gravita dei fatti in contestazione e del comportamento successivo rispetto ai fatti. La pena base stimata equa, tenendo in considerazione i criteri di cui all'art. 133 c.p., viene stabilita in mesi sei di reclusione. Con la riduzione per le attenuanti generiche, si perviene alla pena finale di mesi quattro di reclusione. Alla condanna segue per legge l'obbligo per l'imputato di pagare le spese processuali. Seguono altresì le sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 74 del 2000, vale a dire l'interdizione degli uffici direttivi delle persone giuridiche, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria (sanzioni stabilite nella misura minima) e l'interdizione in perpetuo all'ufficio di componente della commissione tributaria. Viene disposta, altresì, la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Mattino" di Napoli. All'imputato può essere concessa la sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna, ritenendo che si asterrà dal compimento di ulteriori illeciti. Per motivi inerenti al carico complessivo del ruolo si stima prudente fissare in giorni novanta il deposito della motivazione. P.Q.M. Letti gli artt. 533, 535, c.p.p. dichiara G.A. responsabile del reato a lui ascritto, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Letto l'art. 12 del D.l.vo n. 74 del 2000, condanna G.A. alle pene accessorie previste per legge. Pena sospesa e non menzione. Letto l'art. 544 c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
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