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Reati tributari

Omesso versamento IVA: sono ininfluenti i pagamenti successivi al perfezionamento del reato

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 21/09/2018, n.8521

In tema di reati tributari, i pagamenti successivi al perfezionamento del reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità prevista dalla fattispecie delittuosa, ma solo per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 del medesimo d.lg.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.La sig.ra P.N. ricorre per l'annullamento della sentenza del 06/10/2017 della Corte di appello di Roma che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione irrogata con sentenza del 12/01/2016 del Tribunale di Frosinone per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, a lei ascritto perchè, quale legale rappresentante della società "GRUPPO IAFRATE S.r.l.", aveva omesso di versare l'importo di 276.839,00 Euro a titolo di imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno di imposta 2009. 1.1.Con il primo motivo eccepisce l'errata e/o omessa valutazione delle prove e deduce che, in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione e del pagamento delle prime undici rate, il debito residuo era inferiore alla nuova soglia di punibilità innalzata dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 8. 1.2.Con il secondo motivo eccepisce l'errata e/o l'omessa valutazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3, come modificato dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15. Deduce che alla data di apertura del dibattimento il debito tributario era in fase di estinzione mediante rateizzazione e che erano state pagate oltre la metà delle rate. Sicchè il Giudice avrebbe dovuto concedere il termine di tre mesi per consentire il pagamento integrale del debito residuo. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter) si consuma con il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale entro la scadenza del termine per il pagamento dell'acconto relativo al periodo di imposta dell'anno successivo (Sez. U., n. 37424 del 28/03/2103, Romano, Rv. 255757). Si tratta di reato unisussistente, di natura omissiva e istantanea che si consuma alla inutile scadenza del tempo (lungo) dell'obbligazione tributaria, non un attimo prima, non un attimo dopo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263126). 3.2.Ne consegue che le vicende successive alla perfezione del reato non incidono sulla sua sussistenza per cui, ai fini della sua integrazione, i pagamenti successivi non possono essere presi in considerazione nemmeno ai fini della determinazione della cd. soglia di punibilità, ma solo ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, come sostituito dal D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 11. 4. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato. 4.1. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, commi 1 e 2, prevedeva, nella sua originaria stesura, la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo e la non applicazione delle pene accessorie se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti previsti dal decreto stesso e relative sanzioni amministrative erano stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie. 4.2. L'art. 13 è stato modificato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 11, che, con effetto dal 1 gennaio 2016, ha introdotto per i soli reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, una speciale (e nuova) causa di non punibilità basata, sostanzialmente, sugli stessi presupposti fattuali che legittimavano la sola attenuazione della pena. 4.3.Attualmente l'art. 13, cit., così recita: "1. I reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter e art. 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso (...) 3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione". 4.4.Questa Corte si è affrettata a precisare l'immediata applicabilità della speciale causa di non punibilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, alla data predetta, era già stato aperto il dibattimento (Sez. 3, n. 40314 del 30/03/2016, Fregolent, Rv. 267807; Sez.3, n. 15237 del 01/02/2017, Volanti, Rv. 269653; Sez 3, n. 30139 del 12/04/2017, Fregolent, Rv. 270464) con il solo limite temporale della prima udienza utile successiva alla entrata in vigore della norma (in questo senso, condivisibilmente, Sez. 3, n. 30139 del 2017, cit.). 4.5.Nel caso di specie, è la stessa ricorrente ad ammettere che alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore della nuova norma, quella del 12/01/2016, il debito non era integralmente estinto, bensì in fase di estinzione; nè risulta, dalla lettura del verbale di udienza del 12/01/2016, che la P. abbia chiesto di fruire del termine di tre mesi previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 13, comma 3, del 2016 per l'integrale pagamento del debito residuo. 4.6.Ne consegue che l'imputata era già decaduto dalla possibilità di beneficiare della speciale causa di non punibilità, non potendo invocare per la prima volta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado il beneficio del termine se esso non era stato richiesto in tempo utile. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata) consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2018. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2019
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