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Reati tributari

Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve preferire il pagamento dei tributi rispetto alla retribuzione dei dipendenti

Omesso versamento IVA

Tribunale Vicenza, 12/03/2021, n.165

La scelta del contribuente, che versi in difficoltà economica, di preferire il pagamento degli stipendi dei dipendenti rispetto a quello dei tributi, non vale ad escludere la consapevolezza e volontà di omettere illecitamente il versamento dell'IVA, che di per sé sole integrano il dolo generico della fattispecie, a nulla rilevando i motivi dell'omesso pagamento.

Omesso versamento IVA: in tema di competenza territoriale

Omesso versamento IVA: questione di legittimità costituzionale

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: imputato assolto per fallimento e dismissione cariche sociali

Omesso versamento IVA: non punibilità per particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: particolare tenuità del fatto

Omesso versamento IVA: responsabilità del liquidatore di società

Omesso versamento IVA: questioni intertemporali

Omesso versamento IVA: annullamento senza rinvio

Omesso versamento IVA: configurabilità del dolo eventuale

Omesso versamento IVA: assenza di rapporto di specialità con truffa aggravata

Omesso versamento di IVA: causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Svolgimento del processo. Con decreto del 19.3.2018 (…) veniva citato a giudizio per rispondere del delitto di omesso versamento dell'IVA (art. 10 ter D.L.vo 74/2000), contestatogli in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante della società (…) S.p.a., con riferimento alle annualità di imposta 2012, 2013 e 2014. All'udienza del 13.7.2018, verificata la costituzione delle parti e dichiarata l'assenza dell'imputato, il processo veniva rinviato dinnanzi ad altro giudice all'udienza del 13.9.2018, per la dichiarazione di apertura del dibattimento e la formulazione delle istanze istruttorie. In tale data, ammesse le prove così come richieste dalle parti, il Tribunale rinviava all'udienza del 26.4.2019 per l'avvio dell'istruttoria dibattimentale, che tuttavia non veniva completata come da calendarizzazione, in quanto il teste del Pubblico Ministero manifestava l'esigenza di prendere visione degli atti compiuti in occasione degli accertamenti tributari, di cui non aveva immediata disponibilità. La successiva udienza del 3.4.2020 veniva differita alla data del 18.12.2020, in ossequio alla disciplina in materia di emergenza sanitaria COVID-19 (art. 83 D.L. 18/20 e ss.mm. e del Progetto organizzativo del Presidente del Tribunale di Vicenza del 20.3.2020 e successivi aggiornamenti), con sospensione dei termini di prescrizione dal 9.3.2020 al 12.5.2020, per un totale di 64 giorni. All'udienza del 18.12.2020, intervenuto il mutamento del giudice, la difesa dell'imputato, avvocato (…), eccepiva l'omessa notifica del decreto di fissazione di nuova udienza al co-difensore, avvocato (…). Il Tribunale disponeva pertanto la notifica del verbale d'udienza al secondo difensore e rinviava per lo svolgimento dell'intera istruttoria alla data del 22.1.2021, in cui venivano assunte le testimonianze di tutti i testimoni e acquisita la produzione documentale delle parti. A seguito della discussione all'udienza del 5.2.2021, il Tribunale rinviava per repliche all'udienza del 16.2.2021, quando, all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura dell'allegato dispositivo. 2. Ricostruzione dei fatti. Dal controllo automatizzato operato dall'Agenzia delle Entrate, ufficio territoriale di Vicenza, sulla dichiarazione IVA 2013 presentata per l'anno 2012 in data 22.5.2013, da (…) S.p.a., società in cui l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore delegato dal 28.10.2013 al 30.6.2016 (cfr. visura CCIAA, prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 5.2.2021), emergeva l'omesso versamento dell'imposta di ammontare pari ad Euro 1.223.697,00. Veniva pertanto avviata la procedura di contestazione delle irregolarità, con liquidazione anche degli interessi e delle sanzioni, e predisposizione di un piano di rateizzazione del debito in venti rate, cui la società accedeva, riuscendo tuttavia ad onorare soltanto le prime nove (cfr. modello iva 2013 e comunicazione di irregolarità, prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 26.5.2019, nonché deposizione teste (…), pagina 5 ss. verbale di fonoregistrazione udienza 22.1.2021). Identico accertamento e procedura di contestazione di irregolarità venivano avviati dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai successivi anni di imposta 2013 e 2014. In relazione al 2013, l'Ente accertatore evidenziava l'omesso versamento dell'IVA, dichiarata come dovuta dalla società con modello presentato il 28.2.2014, per un importo di Euro 1.332.937,00, mentre per l'anno 2014 (…) ometteva il versamento dell'imposta di ammontare pari ad Euro 1.268.494,00, risultante dalla dichiarazione depositata il 27.2.2015. Anche in relazione a tali annualità la società accedeva a piani di rientro del debito con pagamento soltanto di alcune delle rate calendarizzate. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate procedeva, per ciascuna annualità, all'iscrizione a ruolo dei debiti IVA, confluiti unitamente agli altri debiti erariali in un'unica cartella, di cui la società aveva chiesto la sospensione in vista della conclusione con l'Erario di una transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter L.F., ricompresa in un più vasto accordo di ristrutturazione del debito (cfr. modelli IVA 2014 e 2015 e contestazioni di irregolarità prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 26,4.2016; deposizione teste (…), pagg. 9 ss. verbale di fonoregistrazione udienza 22.1.2021). La società (…), infatti, versava da anni in difficoltà economico-finanziarie, a causa della scarsità di entrate rispetto ai costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività d'impresa (cfr. deposizioni testi (…), pagina 13; (…), pagina 19, verbale fonoregistrazione udienza 22.1.2021). Gli introiti, costituiti dal corrispettivo di biglietti e abbonamenti, dalle sponsorizzazioni, dai diritti televisivi e dai guadagni provenienti dal calcio mercato, nonché dai finanziamenti dei soci, risultavano insufficienti a coprire le spese, ivi comprese quelle imputabili ai debiti tributari, stante la necessità di onorare le obbligazioni retributive verso i giocatori. E' emerso, infatti, che un'ingente voce di spesa era costituita dagli stipendi dei calciatori, la morosità nel pagamento dei quali comporta, per i calciatori professionisti, la possibilità di risoluzione dei contratti di ingaggio in tempi molto brevi e, conseguentemente, per la società, la perdita delle relative prestazioni, con il rischio di retrocessioni in campionato, di irrogazione di penalità da parte del COVISOC (Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche), oltre che di rilevante perdita di valore del patrimonio sociale, costituendo i giocatori la principale voce di cui alle immobilizzazioni immateriali del bilancio della società calcistica, quanto meno, per (…), con riferimento agli anni 2012 e 2013 (cfr. deposizione del teste (…), pagg. 13 e 18 e del teste (…) pagine 20 e 23, verbale fonoregistrazione udienza 22.1.2021; accordo collettivo tra FIGQ LNP e AIC e bilancio ai 30.6.13, depositati dalla difesa all'udienza del 22.1.2021). Dai verbali di riunione del consiglio di amministrazione della società, si evince che negli ultimi mesi del 2014 e nel 2015, per fronteggiare la crisi di liquidità, l'amministrazione si era attivata per ottenere l'apertura di linee di credito presso le banche, reperire nuovi soci e finanziamenti {cfr. produzione documentale, eseguita dalla difesa all'udienza del 22.1.2021). La stessa aveva altresì avviato le attività preparatorie alla stipulazione dell'accordo di transazione fiscale, concluso in data 8 giugno 2016 dall'amministratore delegato (…), subentrato nella carica all'imputato (cfr. docc. 5 - 8 di cui alla produzione documentale della difesa, udienza 22.1.2021). Dalle testimonianze è risultato, tuttavia, che nemmeno gli impegni assunti con la transazione fiscale erano stati integralmente onorati, essendo sopravvenuta la dichiarazione di fallimento nel gennaio 2018, con pagamento dell'ultima rata nel dicembre 2017 (cfr. deposizione dei testi: (…), pagina 8; (…), pagina 14; (…), pagina 25 verbale di fonoregistrazione udienza 22.1.2021). Pertanto, né alla scadenza dei tre termini annuali per il versamento dell'acconto relativo al successivo periodo d'imposta, rispettivamente, il 27 dicembre 2013, il 29 dicembre 2014 e il 27 dicembre 2015, né successivamente, la società adempiva il proprio debito con il versamento dell'IVA esposta nelle dichiarazioni presentate. 3. Valutazione delle prove Le risultanze dell'istruttoria dibattimentale consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per i fatti di reato ascritti. 3.1 Pacifica è l'integrazione delle condotte omissive tipizzate dalla norma incriminatrice: per nessuna delle tre annualità di imposta sono state versate, entro il termine di legge, le somme esposte da (…) S.p.a. nei modelli IVA 2013, 2014 e 2015, in atti, a titolo di IVA dovuta per gli anni 2012, 2013 e 2014. Nessun rilievo, poi, ai fini dell'impedimento delie condotte doverose di pagamento, assumono le circostanze della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F. con l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia e del fallimento della società, in quanto y eventi occorsi successivamente alla scadenza del termine per il pagamento delle imposte, individuato dall'art. 10 ter D. L.vo 74/2000 quale momento di consumazione del reato. Il mancato adempimento del debito in un momento successivo alla scadenza del predetto termine, purché anteriore all'apertura del dibattimento, esclude la possibilità di configurare la causa di non punibilità di cui all'art. 13 D. L.vo. 74/2000. 3.2. Parimenti è incontestata l'attribuibilità a (…) della responsabilità per l'omesso versamento dell'IVA dovuta da (…) S.p.a., in relazione a tutte e tre le annualità in contestazione. È emerso, infatti, anche documentalmente, che nel periodo di riferimento l'imputato rivestisse la qualifica di amministratore delegato e legale rappresentante della società, assunta con atto di nomina del 28.10.2013 e cessata con l'approvazione del bilancio al 30.6.2016 (cfr. visura della società (…) S.p.a., prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 22.1.2021). Pertanto, alla scadenza di tutti e tre i termini per il pagamento dell'acconto relativo al successivo anno di imposta, amministratore delegato e legale rappresentante della società è sempre stato l'imputato che, sebbene nominato soltanto due mesi prima della scadenza del termine per il pagamento dell'IVA esposta per il 2012, risponde ugualmente dell'omesso versamento (cfr., tra molte, Cass. pen., sez. III, 20.1.2017, n. 18834, secondo cui risponde del reato in esame anche colui che subentra nella carica sociale a seguito della presentazione della dichiarazione ma prima della scadenza del termine per il versamento, esponendosi volontariamente, con l'assunzione della carica, a tutte le conseguenze derivanti da pregresse inadempienze). 3.3. Nessun dubbio, infine, residua in ordine alla sussistenza, in capo all'imputato, dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, non escludibile nemmeno alla luce delle circostanze allegate e comprovate dalla difesa in ordine alla crisi finanziaria attraversata dalla società e alle iniziative assunte da (…) per farvi fronte. Giova richiamare, sul punto, i requisiti richiesti dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione all'esenzione da responsabilità per il reato in esame, per carenza del dolo conseguente all'impossibilità del contribuente di far fronte al debito fiscale. È noto, infatti, che la crisi di liquidità dell'impresa può escludere la colpevolezza del legale rappresentante della stessa, per il reato in parola, soltanto quando la stessa costituisca una forza maggiore e risulti, pertanto, che "non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di un'improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili" (in tal senso, tra le più recenti Cass. pen., sez. III, 6.6.2019, n. 41602; Cass. pen., sez. III, 1.10.2019, n. 1431) Cass. pen., sez. III, 23.1.2018, n. 38593). Nella fattispecie concreta è emerso quanto segue. I) La crisi di liquidità, pur non imputabile all'amministratore (…), non ha certo rappresentato un evento improvviso e insuperabile per cause indipendenti dalla sua volontà. i.i - Entrambi i testimoni della difesa hanno, infatti, riferito di una situazione di difficoltà finanziaria duratura nel tempo, acuitasi quanto meno nel 2012, ma con "segnali di tensione" manifestatisi già in precedenza, come ricordato dal teste (…), membro del collegio sindacale di (…) sin dal 2004 (cfr. deposizione teste (…), pagina 17 verbale fonoregistrazione udienza 22.1.2021). Non si trattava, pertanto, di una situazione in cui l'amministrazione si era trovata ad operare senza margini di tempestivo intervento. i.ii - Dalle richiamate deposizioni testimoniali, inoltre, è emerso che la società si era determinata nel senso di provvedere innanzitutto al pagamento degli stipendi dei giocatori, per garantire la continuità dell'attività di impresa ed evitare da un lato la risoluzione dei relativi contratti, e, con essa, la perdita di competitività in campionato, nonché di valore del patrimonio sociale, dall'altro l'irrogazione di sanzioni da parte della competente autorità di vigilanza (deposizioni dei testi (…), pagg. 13 e 18 e del teste (…) pagine 20 e 23, verbale fonoregistrazione udienza 22.1.2021). Tali circostanze, tuttavia, non rendono affatto la scelta di salvaguardare il "parco giocatori" una scelta "obbligata", tale da escludere l'esigibilità e, pertanto, la volontarietà dell'omesso adempimento dell'obbligazione tributaria. Piuttosto, la preferenza accordata al pagamento degli stipendi integra la consapevole determinazione dell'amministrazione di far fronte, con le risorse disponibili, innanzitutto al rischio tipico del particolare tipo di impresa esercitata, quella calcistica. Sotto questo profilo, si richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui la scelta del contribuente, che versi in difficoltà economica, di preferire il pagamento degli stipendi dei dipendenti rispetto a quello dei tributi, non valga ad escludere la consapevolezza e volontà di omettere illecitamente il versamento dell'IVA, che di per sé sole integrano il dolo generico della fattispecie, a nulla rilevando i motivi dell'omesso pagamento (cfr. tra molte, Cass. pen., sez. III, 5.6.2019, n. 42522; Cass. - pen., sez. III, 23.1.2018, n. 38594; Cass. pen., sez. III, 24.6.2014, n. 8352). i.iii - Non pertinente, inoltre, al caso di specie, è il richiamo all'ordine di preferenza dettato dal codice civile in relazione ai crediti privilegiati (artt. 2777 e 2751 bis, 2778 c.c.) sovvertendo il quale, con il pagamento dei debiti verso l'erario, anticipatamente rispetto a quelli nei confronti dei dipendenti, l'imprenditore incorrerebbe nel rischio di commettere il delitto di bancarotta preferenziale. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità penale, infatti, l'ordine di preferenza rileva nell'ambito delle procedure esecutive e fallimentari, presiedute dal principio della regola della par condicio creditorum. Pertanto, qualora il contribuente operi in una fase diversa della vita dell'impresa, non incombe sullo stesso un obbligo di pagare in via preferenziale gli emolumenti dei dipendenti, che, se violato, comporterebbe il rischio di un'incriminazione ai sensi dell'art. 216, comma 3 L.F. e comunque tale da escludere l'esigibilità della condotta tipica di cui all'art. 10 ter D. L.vo o da scriminarla (in tal senso Cass. pen., sez. III 7.1.2021, n. 202; Cass. pen., sez. III, 4.7.2019, n. 36709; Cass. peri., sez. III, 26.11.2018, n. 52971). Nel caso di specie, i fatti contestati risalgono dai tre ai cinque anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento della società, dunque ad un periodo di molto risalente rispetto all'apertura della procedura concorsuale nel gennaio 2018, che nessun rilievo assume rispetto alle condotte di omesso versamento in contestazione, dovendo normalmente l'imprenditore organizzare le risorse in modo da garantire il soddisfacimento di tutti i propri creditori. La circostanza, soltanto allegata dalla difesa in sede di discussione, secondo cui la Procura della Repubblica procederebbe per bancarotta preferenziale nei confronti dei vertici di (…) per il pagamento preferenziale di Euro 200.000,00 all'Erario a scapito dei dipendenti, sebbene suggestiva, non assume alcuna rilevanza nel presente procedimento. Si tratta, infatti, di condotta che, genericamente emersa in occasione della deposizione del teste (…) (cfr. deposizione teste (…), pagina 25 verbale fonoregistrazione udienza 22.1.2021, nel punto in cui riferisce del pagamento, a dicembre 2017, di una rata di Euro 200.00,00, riferibile al piano concordato con la transazione fiscale), si colloca temporalmente in un momento di molto successivo al periodo di interesse e prossimo alla dichiarazione di fallimento, rispetto al quale a ragione potrebbero essere invocate le norme richiamate in tema di ordine dei crediti privilegiati, ma che non incide in alcun modo sulla rilevanza penale delle condotte per cui si procede in questa sede. II) Appurato che la società non versava in uno stato di crisi determinata da fattori imprevedibili e insuperabili, anche sul versante delle iniziative intraprese dall'amministrazione, per far fronte alla crisi di liquidità e provvedere al pagamento dei debiti tributari, si deve escludere la completezza e l'idoneità delle stesse allo scopo. ii.i - Innanzitutto, in relazione agli omessi versamenti consumatisi negli anni 2013 e 2014 (capi di imputazione a) e b)) non è emersa l'adozione di alcuna misura idonea ad incrementare la disponibilità di liquidità della società. Soltanto nel novembre 2014, ad appena un mese dalla scadenza del termine di cui all'art. 10 ter D.L.vo 74/2000, risulta l'attivazione 1 dell'amministrazione per l'apertura di una linea di credito per euro 900.000,00 presso la (…), della cui concessione non vi è alcuna emergenza in atti e, in ogni caso, non è dato sapere se sia intervenuta in tempi utili per l'adempimento del debito tributario relativo all'annualità 2013 e, se sì, in ogni caso è certo che non sia stata utilizzata per tale finalità (cfr. verbale di riunione c.d.a. di (…) S.p.a. del 26.11.2014, doc. 1 produzione documentale della difesa, udienza 22.1.2021). ii.ii - Quanto, invece, al reato di cui al capo c), consumatosi nel dicembre 2015, senz'altro più incisiva è stata l'attivazione dell'amministrazione per il conseguimento di liquidità nel corso dell'anno. Dai documenti prodotti dalla difesa ed acquisiti all'udienza del 22.1.2021, emergono sia tentativi di aprire la compagine sociale a nuovi soci (doc. 2, verbale assemblea C.d.a. 8.4.2015), sia di ottenere un affidamento bancario da (…), in aggiunta al finanziamento richiesto nel novembre 2014 (cfr. doc. 3, delibera C.d.a. del 10.4.2015 avente ad oggetto la sottoscrizione di un contratto di affidamento con (…) per l'importo di 100.000,00 euro), sia di realizzare, avvalendosi di professionisti, un piano di ristrutturazione dei debiti e la citata transazione fiscale (docc. 5 e 6, verbali C.d.a. 18.11.2015 e 30.11.2015). Tuttavia le azioni intraprese dall'amministrazione, oltre che pecuniariamente insufficienti a coprire il debito maturato nei confronti dell'Erario, venivano assunte, quanto meno con riferimento al piano di rateizzazione e alla transazione fiscale, in prossimità della scadenza del termine per il pagamento e, pertanto, in tempi non utili a farvi fronte, tant'è vero che soltanto l'armo seguente, sotto la nuova amministrazione, veniva stipulato l'accordo definitivo (doc. 8). Quanto, infine, ai finanziamenti infruttiferi eseguiti dai genitori dell'imputato, mediante versamento alla società degli importi di Euro 1.055.000,00 in data 16.2.2015 e 425.000,00 in data 13.3.2015 (doc. 9, distinte di bonifico a favore di (…) s.p.a., su ordine di (…) e (…)), alla riunione del 10.4.2015 il consiglio di amministrazione ne deliberava il rimborso entro 28.5.2016 (cfr. doc. 2), termine poi prorogato al 31.1.2016 (doc. 10, verbale di assemblea dei soci del 9.7.2015). Si osserva, tuttavia, che, anche a volerli valorizzare quale sacrificio del patrimonio personale dell'imputato, i finanziamenti in parola senz'altro non sono stati destinati al pagamento delle imposte, che, infatti, non veniva eseguito, nemmeno parzialmente, neanche nel dicembre 2015 in relazione all'imposta dovuta per il 2014. 3.4. In conclusione, la preferenza accordata al pagamento degli stipendi dei calciatori, in una situazione di protratta difficoltà finanziaria e di iniziative tardive o comunque inidonee a garantire un flusso di liquidità tale da soddisfare tanto i debiti di lavoro, cui veniva accordata preferenza, quanto quelli nei confronti dell'Erario, escludono la configurazione dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per l'esclusione della colpevolezza, quali l'improvvisa crisi di "liquidità", il ricorso ad ogni "possibile azione", comprensiva del sacrificio personale, l'impossibilità di adempiere al debito tributario "per cause indipendenti" dalla volontà del contribuente. L'imputato non va pertanto esente dalla responsabilità per i reati a lui ascritti 4. Qualificazione giuridica e trattamento sanzionatorio 4.1 Corretta è la qualificazione giuridica delle condotte contestate ai capi di imputazione a), b) e c) ai sensi dell'art, 10 ter D.L.vo 74/2000, di cui risulta ampiamente superata la soglia di punibilità per ciascuna delle annualità in contestazione. 4.2 I reati sono avvinti dal vincolo della continuazione, più grave quello di cui al capo b) per entità dell'imposta non versata, potendo ravvisarsi l'identità del disegno criminoso nell'omogeneità delle condotte, tutte poste in essere nell'esercizio dell'attività gestionale della medesima società e in stretta consecuzione temporale. 4.3 Possono essere riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., in considerazione non solo dello stato di incensuratezza, risultante dal certificato del casellario giudiziale, ma anche dell'impegno assunto, in veste di amministratore, per tentare di soddisfare le pretese dell'Erario, in particolare nel corso del 2015. Sebbene trattasi di condotte non idonee ad escludere la rilevanza penale dei fatti contestati, possono nondimeno essere valorizzate ai fini della mitigazione del trattamento sanziona torio. 4.4. Tanto considerato, con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua la pena base di mesi 9 di reclusione, superiore al minimo edittale in ragione dell'elevatezza dell'importo dell'IVA non versata e, pertanto, dell'entità del danno cagionato all'Erario, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a mesi 6 di reclusione ed aumentata di un mese per la continuazione con ciascuno dei reati satellite, per addivenire così alla pena finale di mesi 8 di reclusione. 4.5 Dal riconoscimento della responsabilità penale per i reati contestati, discende altresì la condanna alle spese processuali. 4.6 Ai sensi dell'art. 12 D. L.vo 74/2000 e dell'art. 36 c.p., conseguono per legge le pene accessorie: dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, che può essere contenuta nella durata di mesi 8, pari a quella della sanzione principale; dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di un anno; dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e di assistenza in materia tributaria per la durata di un anno; dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; della pubblicazione della sentenza. 4.7 Ai sensi dell'art. 163 c.p., può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale, sia in ragione dell'entità della pena irrogata, sia per la prognosi favorevole in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriori condotte criminose, attesa l'assenza di precedenti condanne e della funzione deterrente svolta dal presente procedimento penale. 4.8 Ai sensi degli artt. 12 bis D. L.vo 74/2000 si dispone nei confronti della società (…) S.p.a., nonché nei confronti dell'imputato, qualora ne abbia conseguito la disponibilità, la confisca diretta del profitto del reato, derivante dal risparmio di spesa conseguito con l'omesso versamento dell'imposta, fino alla concorrenza di Euro 3.825.129,00, somma corrispondente all'IVA esposta nelle dichiarazioni 2013, 2014 e 2015 e non versata, ovvero la confisca diretta di beni di altra natura, fungibili o infungibili, che risultino essere stati acquistati attraverso la conversione del denaro, profitto del reato (proprio in materia di reati tributari, basti richiamare Cass. pen., Sez. Un., 30.10.2014, n. 10561). Inoltre, ai sensi degli artt. 1, comma 143 L. 244/2007 e 322 ter c.p., norme applicabili ratione temporis e trasfuse nel vigente art. 12 bis D. L.vo 74/2000, dispone nei confronti del solo imputato (…) la confisca per equivalente di beni personali o di cui lo stesso abbia la disponibilità, anche per interposta persona, fino alla concorrenza del predetto importo, qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta del denaro profitto del reato, per carenza di risorse pecuniarie nella disponibilità della società e dell'imputato. Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p. il termine per il deposito della motivazione viene indicato in giorni 30, in ragione della complessità e del numero delle questioni trattate. P.Q.M. Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara (…) responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute la continuazione, più grave il capo b), e le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 8 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gli artt. 12, comma 1 D.L.vo 74/2000 e 136 c.p. dichiara (…): interdetto dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di mesi 8; incapace di contrattare con la pubblica amministrazione e interdetto dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di un anno; perpetuamente interdetto dall'ufficio di componente di commissione tributaria. Dispone, altresì, la pubblicazione della sentenza. Visto l'art. 163 c.p. concede il beneficio della sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie. Visti gli artt. 12 bis D.L.vo 74/2000, 1, comma 143 L. 244/2007, 322 ter e 240 c.p. dispone la confisca diretta, presso la società e presso l'imputato, che ne abbia la disponibilità, del denaro profitto del reato fino alla concorrenza di Euro 3.825.129,00 o di beni di altra natura, fungibili o infungibili, acquistati attraverso la conversione del denaro, profitto del reato. In caso di incapienza, dispone la confisca per equivalente di beni personali dell'imputato o di cui lo stesso abbia disponibilità anche per interposta persona, fino alla concorrenza del predetto importo. Motivazione riservata in giorni 30. Così deciso in Vicenza il 16 febbraio 2021. Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2021.
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