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Reati tributari

Omesso versamento IVA: sulla rilevanza della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.39310

In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell'elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, perché essa non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione ma prima dell'adozione di provvedimenti da parte del tribunale. (In motivazione la Corte ha affermato che il principio illustrato deve essere applicato a maggior ragione nel caso in cui la richiesta di ammissione alla procedura sia stata presentata dallo stesso imputato responsabile del dissesto, in quanto, diversamente opinando, questi potrebbe evitare di incorrere in responsabilità penale con il solo deposito del ricorso).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. - Con sentenza del 22 maggio 2018, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 18 settembre 2014, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter per avere, nella sua qualità di legale rappresentante di una società in liquidazione, omesso il versamento dell'Iva dovuta in base alla dichiarazione 2011 entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, per Euro 302.898,00. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice, nonchè degli artt. 160 e ss. L. Fall., quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. La difesa contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il momento della possibile cessione della società, così come l'ammissibilità o meno di un concordato preventivo, non risultano rilevanti ai fini della configurabilità dell'illecito contestato, trattandosi di vicende societarie autonome dall'omesso adempimento dell'obbligo fiscale. Si lamenta, in particolare, la mancata considerazione del fatto che la società in liquidazione aveva depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo il 15 dicembre 2011 e il Tribunale aveva ammesso la procedura stessa in data 23 dicembre 2011 (ovvero prima della scadenza del termine penalmente rilevante nel 27 dicembre 2011); e nel piano presentato si prevedeva la liquidazione integrale dell'imposta dovuta, con sanzioni e interessi. La difesa richiama, sul punto, la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui, durante la procedura di concordato, la gestione da parte del debitore dei suoi beni e della sua impresa è sottoposta alla vigilanza del commissario giudiziale. Dunque, l'accesso alla procedura di concordato preventivo inciderebbe sull'elemento soggettivo o addirittura sull'elemento materiale, facendo venire meno l'obbligo di versamento, essendovi il dovere da parte del debitore concordatario di non effettuare pagamenti relativi a crediti sorti anteriormente alla procedura. Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è inammissibile, perchè consiste nella riproposizione della mera contestazione di principi di diritto consolidati e correttamente applicati dai giudici di primo e secondo grado, accompagnata da una scorretta ricostruzione della vicenda in punto di fatto. La difesa non sottopone compiutamente a critica l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la crisi d'impresa non ha nulla a che vedere con il caso in esame, in cui vi è stata una consapevole scelta dell'imputato di non addivenire al pagamento dell'Iva, pur essendo le relative somme della sua disponibilità. Si limita, invece, a sostenere l'esistenza di un effetto preclusivo della domanda di ammissione al concordato preventivo presentata il 15 dicembre 2011 e della relativa ordinanza di accoglimento del Tribunale al concordato contro l'evidenza della documentazione prodotta, da cui risulta che tale ultima ordinanza è stata depositata in cancelleria il 28 dicembre 2011, ovvero dopo la scadenza del termine penalmente rilevante del 27 dicembre 2011, mentre non può assumere alcuna rilevanza la data di svolgimento della camera di consiglio (23 dicembre 2011), data in cui il provvedimento non era ancora stato emanato. Nè il ricorrente contesta l'analitica ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d'appello, secondo cui la richiesta di concordato preventivo, poi non andata a buon fine per l'opposizione del principale creditore, era stata sostanzialmente precostituita dall'imputato con l'accordo del suo consulente proprio allo scopo di non pagare l'Iva dovuta, evitando di incorrere in responsabilità penale. Trovano dunque applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al rilievo del dissesto della società ai fini della scriminante della forza maggiore e dell'elemento soggettivo del reato, nonchè agli effetti del deposito della domanda di concordato preventivo prima della scadenza del termine per il pagamento del debito Iva penalmente rilevante. 3.1. - Deve ribadirsi, sotto il primo profilo, che la Corte d'appello ha correttamente escluso cause di forza maggiore o situazioni che potessero far ritenere insussistente il dolo del reato. Come ben evidenziato dai giudici di merito, la difesa non ha dedotto elementi tali da dimostrare l'assoluta impossibilità, e non la semplice difficoltà, di porre in essere il comportamento doveroso omesso. Non sono sufficienti allo scopo i documenti che dimostrano la crisi economica dell'impresa, in mancanza di azioni efficaci dirette al risanamento dell'impresa stessa, perchè tale non può essere considerata la redazione del piano allegato alla domanda di concordato, non essendo il concordato in questione andato a buon fine. Ne deriva che l'inadempimento nei termini del debito erariale deve essere considerato il frutto di una scelta strategica imprenditoriale pienamente ascrivibile all'imputato. Così argomentando, la Corte d'appello ha correttamente applicato e interpretato i principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, relativamente alla configurazione dell'esimente della forza maggiore rispetto al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter in forza dei quali risulta indispensabile che il contribuente dimostri che gli sia stato impossibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie all'adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo esperito tutte - le possibili azioni, comprese quelle svantaggiose per il proprio patrimonio personale, tese a recuperare le somme necessarie a estinguere il debito erariale, senza esservi riuscito per ragioni a lui non imputabili e, comunque, indipendenti dalla sua volontà (ex plurimis, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599; Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905; Sez. 3, 8 gennaio 2014, n. 15416; Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 5467). E va ribadito, in generale, che la forza maggiore presume il verificarsi di un evento imprevisto e imprevedibile, impossibile da collegare a un'azione o - come nel caso in oggetto - a un'omissione volontaria dell'agente; sicchè, per la sua configurazione, è necessario che si dimostri l'assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (ex multis, Sez. 3, 9 settembre 2015, n. 43599). 3.2. - Quanto al preteso effetto preclusivo della domanda di concordato, precedente alla scadenza del termine per il pagamento del debito Iva per il 2011, deve ricordarsi che non assume rilevanza, nè sul piano dell'elemento soggettivo, nè su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione (ex plurimis, Sez. 3, n. 25315 del 12/02/2019; Sez. 3, n. 49795 del 23/05/2018, Rv. 274199 - 01; Sez. 3, n. 12912 del 04/02/2016, Rv. 266708 - 01; Sez. 3, n. 44283 del 14/05/2013, Rv. 257484 - 01). Del resto la domanda di concordato preventivo è conseguenza della crisi di impresa che come visto - l'imputato non ha adeguatamente fronteggiato. E non può attribuirsi efficacia sostanzialmente scriminante ad una domanda presentata allo stesso imputato che aveva provocato dissesto. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che il soggetto responsabile, con la mera presentazione della domanda di concordato prima della scadenza del termine per il versamento Iva rilevante a fini penali, possa evitare di incorrere in responsabilità penale. E in presenza di un provvedimento ammissivo del 28 dicembre 2011, ovvero successivo alla scadenza del termine del 27 dicembre 2011, per di più ad un concordato non andato a buon fine, deve farsi richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis è configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario, come l'ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato (ex multis, Sez. 3, n. 2860 del 30/10/2018, dep. 22/01/2019, Rv. 274822 - 01; Sez. 3, n. 39696 del 08/06/2018, Rv. 273838 - 01; Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017, Rv. 271554 - 01). 4. - Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2019. Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019
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