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Reati tributari

Omesso versamento IVA: quando la crisi di liquidità ha efficacia esimente

Omesso versamento IVA

Tribunale Campobasso, 21/02/2017, n.29

Secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la crisi di liquidità dell'impresa ha efficacia esimente in materia di omesso versamento dell'IVA (v. Cass. 7.2.2014 n.5905).
In particolare, per quanto concerne l'omesso versamento dell'imposta i.v.a., l'inadempimento può essere attribuito a forza maggiore "solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico.

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La sentenza integrale

MOTIVAZIONE Con decreto emesso dal G.i.p. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 10 ter del D.Lvo 74/2000. Dopo che il dibattimento era stato parzialmente celebrato, all'udienza del 29.3.2016, la prima tenuta da questo magistrato, venivano espletate le formalità di rinnovazione dell'istruzione probatoria, poi completata il 18.10.2016; poi, all'odierna udienza, le parti procedevano alla discussione finale e rassegnavano le conclusioni innanzi trascritte. Il presente procedimento scaturisce da un controllo condotto dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Campobasso nei confronti -------------------------------------- era legale rappresentante p.t., all'esito del quale risultò l'omesso versamento dell'IVA per un importo di 2.276.630,00 euro relativamente all'anno d'imposta 2011. Il dott. -------------------- ha riferito in aula che l'omissione fu accertata esclusivamente tramite il controllo incrociato delle imposte dichiarate nel Modello Unico 2012 presentato dall'azienda e dei versamenti eseguiti (" ... il contribuente ha presentato la dichiarazione indicando e liquidando l'imposta e poi non l'ha versata. Un controllo formale. Tutto qui " - pag. 4). Dall'esame del dott. ---------- consulente del lavoro ------------------, è emerso però che la società verificata, proprio nell'anno 2011, versava in una situazione di grave crisi finanziaria esitata nella procedura di concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Campobasso il 13 dicembre 2012, su ricorso ex art. 160 L.F. del 10.5.2010, a sua volta preceduto dalla istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (cfr. documentazione depositata dalla difesa). La forte esposizione debitoria della -------------dalla documentazione - fu determinata principalmente alla uscita della società, avvenuta proprio nell'anno 2011 con conseguente contrazione delle commesse e, ulteriormente, con riduzione di circa 2/3 del valore della produzione. Tale situazione negativa fu acuita dalla crisi finanziaria dell'intero sistema economico italiano e dall'inevitabile ritardo nella riscossione dei crediti. Tanto sinteticamente accertato in fatto, deve ricordarsi che, secondo un diffuso orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, la crisi di liquidità dell'impresa ha efficacia esimente in materia di omesso versamento dell'IVA (v. Cass. 7.2.2014 n.5905). In particolare, per quanto concerne l'omesso versamento dell'imposta i.v.a., l'inadempimento può essere attribuito a forza maggiore "solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico" (Cass. III, 28/10/2015, n. 1623). Nel caso di specie, si ripete, la difesa ha documentato, per un verso, la forte contrazione delle commesse, che nel recente passato della società le avevano consentito la partecipazione ad importanti opere ------------------------------- per altro, ai ritardati pagamenti da parte dei debitori. In definitiva, ------ a fronte di una situazione di crisi generatasi in maniera repentina, si trovò nella impossibilità di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie. La condotta omissiva contestatagli non può perciò essergli imputata sotto il profilo psicologico. Consegue da tanto -------- va mandato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Visto l'art. 530 c.p.p., assolve ------ costituisce reato; motivi riservati in giorni trenta. Campobasso, 24 gennaio 2017. Depositato in cancelleria il 21/02/2017
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