top of page
Reati tributari

Omesso versamento IVA: questioni intertemporali

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 25/11/2014, n.15824

In tema di reati tributari, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta, ad euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, a seguito della illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, deve essere annullata dalla Corte di cassazione con la formula assolutoria "il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Omesso versamento IVA: è di natura omissiva e istantanea

Omesso versamento IVA: sull'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.

Omesso versamento IVA: ne risponde l'imprenditore che incassa le somme ma non le accantona usandole per autofinanziamento

Omesso versamento IVA: sussiste nell'ipotesi in cui il versamento non venga fatto nel termine dell'anticipo dell'anno successivo

Omesso versamento IVA: sul valore scriminante della domanda di concordato preventivo

Omesso versamento IVA: Il mancato incasso di crediti non esclude il dolo del reato di omesso versamento dell'i.v.a.

Omesso versamento IVA: l'imprenditore deve preferire il pagamento dei tributi rispetto alla retribuzione dei dipendenti

Omesso versamento IVA: sull'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale

Omesso versamento IVA: il mancato incasso per inadempimento contrattuale dei propri clienti non esclude il dolo

Omesso versamento IVA: sulla determinazione della competenza per territorio

Omesso versamento IVA: la crisi di liquidità del contribuente non può essere invocata quale causa di forza maggiore quando rappresenti una concausa dell omesso versamento del tributo unitamente al comportamento illegittimo del contribuente

Omesso versamento IVA: in tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/03/2014, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena di cinque mesi di reclusione inflitta al sig. R.F. dal Tribunale di quella stessa città il (OMISSIS) per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, per non aver versato l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata nell'anno 2005, per un importo pari ad Euro 66.806,00. 2. Per l'annullamento della sentenza ricorre il R. eccependo violazione dell'art. 2 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, nonchè l'illegittimità costituzionale della norma incriminatrice perchè in contrasto con gli artt. 2, 3, 25 e 27 Cost., invocando l'errore scusabile alla luce degli artt. 5, 3 e 47 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 ter e art. 15, lamentando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Osserva il via preliminare il collegio che la Corte costituzionale, con sentenza 7-8 aprile 2014, n. 80 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 16 aprile 2014 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, nella parte in cui, con riferimento ai fatti commessi sino al (OMISSIS), punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale, per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, ad Euro 103.291,38. 4.1. Ne consegue che la condotta tenuta dall'imputato si pone radicalmente al di fuori della soglia della penale rilevanza, sicchè l'annullamento va deliberato con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" e non con quella "il fatto non sussiste" che, presuppone, invece, già a livello descrittivo, l'ipotetica attrazione della condotta contestata in una fattispecie incriminatrice (cfr., sul punto, Sez. U, n. 37954 del 25/05/2011, Rv. 250975, secondo la quale l'adozione della prima formula dipende dal tenore formale dell'addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. Mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito, non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda. Nel senso che la formula "il fatto non sussiste" comporta l'esclusione del verificarsi di un fatto storico che rientri nell'ambito di una fattispecie incriminatrice, si veda Sez. U, n. 4049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814). 4.2. Nel caso in esame, avuto riguardo alle conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità della norma con effetto ex tunc, si deve ritenere che la condotta tenuta dall'imputato non ha mai superato la soglia della penale rilevanza e dunque non è mai stata prevista come reato. 4.3. Si tratta di considerazione assorbente su ogni altra questione sollevata con il ricorso che impone, in ogni caso, l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015
bottom of page