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Reati tributari

Omesso versamento IVA: sulla formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità

Omesso versamento IVA

Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/09/2016, n.1864

La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10 - ter, D.Lgs. n. 74/2000 è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula "il fatto non sussiste", non con quella "il fatto non è . previsto dalla legge come reato", che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato.

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La sentenza integrale

FATTO E DIRITTO Con decreto di citazione a seguito di opposizione a decreto penale di condanna emesso dal G.l.P. in Sede in data 04/12/2015 Ma. Am. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato in epigrafe indicato. All'odierna udienza, celebrata in assenza dell'imputato, rilevato che la contestazione concerne una somma di denaro inferiore all'attuale soglia di rilevanza penale prevista dall'art. 10 ter. D.lgs. 74/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 c.p.p. il G.M. invitava le parti a discutere e a concludere al riguardo. Le parti discutevano e rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe. Così sommariamente ricostruito l'iter processuale del giudizio, questo giudicante non può esimersi dal rilevare come, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, la cd. "soglia di punibilità" della condotta tipizzata dall'art. 10 ter cit. sia oggi individuata dal legislatore nella somma di E 250.000,00 per ciascun periodo d'imposta. Alla luce di tale innovazione legislativa, che ha esclusola rilevanza penale delle condotte di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto allorquando abbiano ad oggetto somme inferiori al suddetto ammontare, si impone, in ossequio al principio di cui all'art. 2 co. 2 c.p., l'adozione di una sentenza di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, atteso che la violazione a lui contestata attiene ad un complessivo ammontare di E 207.376,00 relativo all'anno di imposta 2010. Quanto alla formula assolutoria da adottarsi, mette conto evidenziare come la S.c. abbia recentemente affermato il principio secondo cui "la formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall'art. 10 - ter, D.Lgs. n. 74/2000 (...) è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula "il fatto non sussiste", non con quella "il fatto non è . previsto dalla legge come reato", che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato " (cfr. Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 3098/2016). P.Q.M. Letto l'art. 129 c.p.p., assolve Ma. Am. dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste. Aversa, 22/09/2016. Depositata in Cancelleria il 22/09/2016
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