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Reati tributari

Omesso versamento IVA: sulla responsabilità del liquidatore subentrato

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 24/02/2016, n.14744

Il principio secondo cui colui che assume la carica di liquidatore, al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 8.10.2012, il Tribunale di Milano, pronunciando nei confronti dell'attuale ricorrente Z.P., quale legale rappresentante della società DIODORO COSTRUZIONI s.r.l. in liquidazione, con sede legale in (OMISSIS), lo dichiarava colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (per omesso versamento dell'acconto dell'I.V.A. relativo al periodo di imposta successivo, dovuta in base alla dichiarazione annuale dell'anno d'imposta 2007, per un ammontare complessivo di Euro 1.034.670,00 (fatto accertato in (OMISSIS)) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena dì mesi nove di reclusione con le pene accessorie di legge, oltre al pagamento delle spese processuali. Con sentenza del 16.10.2014 la Corte di appello di Milano, a seguito di appelli presentati dall'imputato e dal P.G. in via incidentale confermava la sentenza del Tribunale di Milano, condannando Z.P. al pagamento delle spese del grado. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Z.P., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1: a. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter. Il ricorrente deduce che la sentenza impugnata assumeva quale unico criterio di attribuzione della responsabilità penale quello assoluto e rigido della responsabilità oggettiva basato sulla formale rappresentanza legale della società al momento del termine stabilito ex lege per l'acconto Iva dovuta sulla base dell'anno di imposta pregresso. Argomenta che deve ritenersi, invece, che l'obbligo giuridico di adempiere gravasse su coloro che effettivamente avevano determinato le condizioni di insolvenza della società, mentre il ricorrente aveva assunto l'incarico di liquidatore e, quindi, di rappresentante legale della società solo in data 10.9.2008 e, cioè, tre mesi prima dello spirare del termine per l'adempimento dell'obbligazione fiscale. Aggiunge che, nella specie, deve configurarsi la causa di non punibilità costituita dalla forza maggiore. b. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 133 c.p.. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale, sebbene confermando la concessione delle attenuanti generiche, non motivava, o erroneamente motivava, la decisione di non ridurre la pena irrogata nei minimi edittali. Argomenta che il Giudice deve valutare complessivamente i criteri indicati nell'art. 133 c.p. e, che, nella specie, non si era tenuto conto della oggettiva marginalità temporale del ruolo assunto dal ricorrente nella amministrazione della società e la concorrenza di altri soggetti responsabili della illiquidità della società e della successiva impossibilità di adempiere l'obbligazione tributaria. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Com'è noto, oke nelle società di capitali, come nel caso di specie, la responsabilità per i reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è attribuita all'amministratore (individuato secondo i criteri ex art. 2380 e ss., artt. 2455, 2475 e 2475 bis c.c.), ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente e che, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l'ordinamento tributario (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti. Alla medesima disciplina soggiace il liquidatore ex artt. 2276 e 2489 c.c., nominato in caso di scioglimento della società, passibile della responsabilità per i delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in virtù della espressa previsione dell'art. 1, comma 1, lett. c), del decreto in combinazione con le norme che ne definiscono poteri e responsabilità. Va, poi, ricordato che costituisce ius receptum in materia di responsabilità nella gestione societaria (Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014, dep. 23/09/2014, Rv. 260390; Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015, Rv. 264882) il principio secondo cui colui che assume la carica di liquidatore, al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Si è, infatti, affermato che in tema di omesso versamento dell'IVA da parte di una società a responsabilità limitata, versa quantomeno in dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di amministratore o di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali. L'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta, infatti, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze, accettandone il relativo anche di rispondere penalmente. Nella specie, nulla è stato dedotto in ordine ad obiettive difficoltà di effettuare in via preventiva, verifiche della documentazione fiscale della società, peraltro semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica rappresentativa e di gestione dell'ente. Nel caso in esame, infatti, non si verteva in materia di debito verso l'erario particolarmente remoto, occulto o di difficile accertamento poichè si trattava dell'IVA dovuta sulla base dell'ultima dichiarazione (presentata nello stesso anno 2007) e quindi era sufficiente, prima dì assumere la carica di liquidatore, di chiedere in visione la dichiarazione e l'attestato di versamento all'erario dell'IVA a debito per adempiere nel termine stabilito al pagamento dell'obbligazione tributaria. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato In ordine alla censura mossa alla sentenza impugnata relativamente alla mancata irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale, va richiamato il principio consolidato in base al quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009,Rv.245596). Nella specie, la Corte di appello, nel confermare l'entità della pena inflitta dal Tribunale in misura contenuta nella media edittale, ha reso sintetica ma adeguata motivazione, richiamando l'entità del debito ed i precedenti penali, così che ha ritenuto congrua la pena comminata dal primo giudice. 3. Attesa l'infondatezza dei motivi, il ricorso va rigettato. 4. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2016. Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2016
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