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Reati tributari

Omesso versamento IVA: sulla rilevanza dell'inadempimento dei clienti

Omesso versamento IVA

Cassazione penale sez. III, 20/06/2019, n.38482

In tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore cui egli non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico, essendo stato, altresì, di recente precisato che, proprio con riferimento all'Iva, ove il contribuente alleghi la circostanza di non avere tempestivamente versato l'Iva a causa degli inadempimento dei clienti che avrebbero dovuto versare la provvista al fornitore necessaria per il versamento della imposta, compete a quest'ultimo l'onere di giustificare le ragioni che lo avevano indotto ad emettere fattura, in tal modo divenendo soggetto passivo dell'imposta, anteriormente alla ricezione del relativo corrispettivo.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 25 gennaio 2019, ha confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale mediceo, in data 28 novembre 2016, aveva dichiarato F.M. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter, per avere omesso di versare l'Iva da lui dovuta in base alla dichiarazione presentata quanto all'anno di imposta 2011, nella misura pari ad Euro 260.700,00, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo all'anno di imposta successivo, e lo aveva, pertanto, condannato, escluse le attenuanti generiche, alla pena di giustizia. La Corte di Firenze, nel rigettare il gravame presentato dall'imputato, ha rilevato che le questioni in esso indicate erano per lo più già state esaminate in primo grado dal Tribunale della medesima città, con argomentazioni del tutto condivise; ha, altresì, precisato il giudice dell'appello la irrilevanza della crisi di liquidità cui sarebbe andato incontro l'imputato, avendo tenuto conto del fatto che egli aveva già incassato la somma che avrebbe dovuto, successivamente, versare a titolo di Iva e che egli, invece, per sua libera scelta) non aveva accantonato. Ha osservato ancora la Corte gigliata che la scelta delle banche di chiudere i finanziamenti alla impresa del F. non era stata inopinata ma giustificata dallo stato di salute della impresa in questione, la quale aveva liquidato un suo cespite ad un prezzo inferiore rispetto a quello indicato in bilancio. La Corte ha infine ritenuto congrua la pena irrogata a carico dell'imputato e condivisibile la scelta di non riconoscere al F. le circostanze attenuanti generiche. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il F., lamentando il fatto che la Corte di Firenze, con motivazione errata e comunque illogica e contraddittoria, non aveva considerato, contraddicendo la giurisprudenza di questa Corte, che l'imputato aveva omesso il versamento dell'Iva stante l'improvvisa chiusura delle linee di credito fino a quel momento assicurate dalle banche al ricorrente; che comunque lo stato di illiquidità era precedente al termine per il pagamento delle imposte e che il ricorrente si era trovato nell'impossibilità di fronteggiare tale crisi pure attingendo alle proprie risorse personali. La presenza di tali condizioni, secondo il ricorrente, doveva portare la Corte di appello ad escludere la sussistenza della condizione di dolo, sebbene generico, nel comportamento del ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso il F. ha lamentato il fatto che la Corte, con motivazione a suo dire priva di effettivo contenuto, ha ritenuto condivisibile la scelta del Tribunale di negare all'imputato le circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato con esclusivo riferimento al secondo motivo di impugnazione. Con riferimento al primo motivo di impugnazione si rileva, infatti, da parte di questa Corte che, attraverso esso, il ricorrente ha inteso lamentare, con riferimento sia alla violazione di legge che al vizio di motivazione, la circostanza che in sede di merito non era stata considerata, quale elemento ostativo alla possibilità di rilevare a carico del F. l'elemento soggettivo del reato a lui ascritto, la circostanza che questi non aveva potuto versare le imposte omesse a cagione della grave crisi di liquidità che aveva colpito la impresa da lui gestita ed alla quale egli aveva cercato di porre rimedio in ogni modo. Sul punto, onde dimostrare la inammissibilità della doglianza dell'imputato, giova ricordare che questa Corte ha in più occasioni rilevato che in tema di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore cui egli non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 29 ottobre 2015, n. 43599; idem Sezione 3^ penale, 25 febbraio 2015, n. 8352), essendo stato, altresì, di recente precisato che, proprio con riferimento all'Iva, ove il contribuente alleghi la circostanza di non avere tempestivamente versato l'Iva a causa degli inadempimento dei clienti che avrebbero dovuto versare la provvista al fornitore necessaria per il versamento della imposta, compete a quest'ultimo l'onere di giustificare le ragioni che lo avevano indotto ad emettere fattura, in tal modo divenendo soggetto passivo dell'imposta, anteriormente alla ricezione del relativo corrispettivo (Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 29 maggio 2019, n. 23796). Nel caso in esame, non solo il ricorrente non ha giustificato la sua scelta di utilizzare per le spese correnti, invece che di accantonarlo per il successivo versamento dell'imposta, il flusso finanziario derivantegli dall'avvenuta vendita di un cespite immobiliare, ma neppure ha considerato che la chiusura dei finanziamenti bancari da lui dedotta quale causa della crisi finanziaria patita dalla sua impresa è stata ritenuta in sede di merito legata alla non contestata cessione sottocosto di un cespite immobiliare, fattore questo, addebitabile ad una inspiegabile sua scelta imprenditoriale, che ha reso gli istituti bancari ragionevolmente non più confidenti sulla solidità economica della impresa stessa. Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione al quale la doglianza ha ad oggetto il vizio di motivazione, rileva questa Corte che effettivamente la motivazione sul punto è del tutto carente. Il ricorrente, infatti, si è dato carico di rappresentare quali fossero stati gli argomenti da lui dedotti in sede di gravame onde contestare la scelta del Tribunale di escludere le predette circostanze attenuanti; egli infatti, aveva rilevato la contraddittorietà della sentenza del giudice di primo grado, laddove questi aveva segnalato, al fine di porre in luce la immeritevolezza da parte del F. del beneficio in questione, una particolare intensità del dolo, salvo poi avere rilevato che il F. stesso aveva fatto, imprudentemente, affidamento sulla continuità dei finanziamenti bancari, in tal modo accettando il pericolo che, ove questi fossero venuti meno, egli non avrebbe avuto la necessaria provvista finanziaria per versare le imposte dovute; elementi di fatto, quelli rappresentati dall'allora appellante, in linea di principio atti a contrastare il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla particolare intensità del dolo. A fronte di tali rilevi la Corte territoriale si è limitata ad affermare che era condivisibile la scelta del Tribunale di Firenze di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche; in tal modo, però, la Corte di seconda istanza si è di fatto sottratta all'obbligo di dare una risposta alla contestazione che il ricorrente aveva formulato avverso la sentenza di primo grado, esprimendo un'acritica adesione alle motivazioni in quella esposte dal Tribunale, e non giustificando le ragioni per le quali le critiche formulate in sede di ricorso in appello non potevano essere condivise. Si tratta, pertanto, di motivazione meramente apparente, in quanto con essa non si dà contezza del percorso logico seguito dal giudice del gravame, in rapporto dialettico con i motivi di impugnazione, e che lo hanno condotto alla conferma della sentenza di primo grado. Limitatamente all'aspetto ora illustrato la sentenza impugnata, in parziale accoglimento del ricorso proposto, deve, perciò, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2019
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