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Omicidio stradale: sul nesso causale

Omicidio stradale

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, n.26290

In tema di circolazione stradale, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza (Sez. 4, n. 356665 del 19/6/20007, Di Toro, Rv. 237453, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 C.d.S., la cui violazione assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 24 maggio 2022 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Teramo, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto D.E.A. colpevole del reato di cui all'art. 589 bis c.p. per aver cagionato il decesso di F.V., per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme inerenti la circolazione stradale (art. 141, comma 2 e 11 C.d.S.) condannandola, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione prevista per il rito, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione. 2. Il fatto come ricostruito dalle sentenze di merito è il seguente: il 4 settembre 2019 D.E.A., a bordo della propria autovettura Opel Corsa (Omissis), su cui viaggiava anche la madre, mentre percorreva la (Omissis), in un tratto ricadente nel territorio del Comune di (Omissis), dopo un improvviso slittamento durante una curva volgente a destra e l'invasione della corsia opposta, a causa dell'impatto con la terra e la roccia presenti al di fuori della sede stradale, si ribaltava. A seguito dell'impatto la trasportata riportava una serie di politraumatismi che ne causavano il decesso intervenuto il (Omissis). Il giudice di primo grado ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputata non risultando suffragata da alcun elemento la tesi difensiva del distacco di massi finiti sulla sede stradale. Anzi, gli operanti che avevano ricevuto dall'imputata l'indicazione dell'esistenza di una pietra presente sulla strada, adoperatisi per verificare tale circostanza, avevano rinvenuto solo vetri e parti in plastica appartenenti alla vettura. Ha quindi concluso che la velocità tenuta dall'imputata, di poco inferiore al massimo previsto nel tratto di strada di pertinenza, era in concreto inidonea a consentire al conducente di riacquistare il controllo del veicolo in caso di improvviso slittamento durante l'effettuazione della curva. Il giudice d'appello, ribadendo che la tesi difensiva della presenza della pietra sulla carreggiata non aveva trovato riscontri, ha concluso che la dinamica dei fatti deve essere ricostruita nei termini indicati nel capo di imputazione in quanto la velocità di guida tenuta dalla D.E. non ha "evidentemente" consentito alla stessa di conservare il controllo del veicolo nel momento in cui si stava apprestando ad affrontare una curva. 3. Avverso detta pronuncia l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. a) e b) c.p.p. ovvero l'erronea applicazione ed interpretazione della legge penale ex art. 43 c.p., art. 589 bis, comma 1, c.p. e 141, commi 2 e 11 C.d.S. Assume che l'imputata non ha posto in essere alcun comportamento violativo di cautela, in particolare non ha violato l'art. 141 C.d.S., non avendo superato il limite di 50 Km/h previsto in quel tratto di strada. Inoltre la stessa è stata condannata per il solo fatto che vi sia stato un sinistro stradale che peraltro ha coinvolto il solo veicolo da lei condotto senza che sia stato fornito un parametro alternativo. Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. e) c.p.p. la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal provvedimento impugnato. Assume che la sentenza impugnata enuncia un giudizio ex post ed in astratto che esamina la condotta di guida dell'imputata definendola rispettosa dei limiti di legge imposti ma arbitrariamente ritenuti sanzionabili. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, da scrutinarsi congiuntamente in quanto afferenti al medesimo profilo, sono fondati. Le censure, invocando il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, si traducono nella contestazione del giudizio di penale responsabilità dell'imputata in relazione al reato a lei ascritto. Va chiarito che in tema di circolazione stradale, si è già affermato che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589, comma 2, c.p., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l'inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza (Sez. 4, n. 356665 del 19/6/20007, Di Toro, Rv. 237453, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell'art. 140 C.d.S., la cui violazione assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica). Tale norma, nel prevedere che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia salvaguardata la sicurezza stradale, pone un principio informatore della circolazione e deve considerarsi implicitamente richiamata in ogni contestazione di colpa generica (Sez. 4, n. 18204 del 15/3/2016, Bianchini, Rv. 266641). Tuttavia, il principio di colpevolezza impone una verifica più complessa, su piani diversi, riguardanti l'accertamento in concreto della sussistenza della violazione da parte del soggetto che riveste una posizione che possiamo definire lato sensu di garante - di una regola cautelare (generica o specifica), del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento e della prevedibilità e evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire. Di qui la necessità di verificare non solo la causalità della condotta (ossia la dipendenza dell'evento da essa, in cui quest'ultima si ponga quale condicio sine qua non, in assenza di decorsi causali alternativi eccezionali, indipendenti e imprevedibili); ma anche la idoneità del comportamento alternativo lecito a scongiurare l'evento e la verifica della cd. concretizzazione del rischio, vale a dire la introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio concretizzatosi con l'evento, attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e rendere evitabile il prodursi di quel rischio (in motivazione, Sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645, in cui si richiama un indirizzo consolidato, con rinvio a Sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, Spoldi, Rv. 241475; n. 24898 del 24/5/2007, Venticinque, Rv. 236854; n. 5963 del 2/5/1998, Mannuzzi, Rv. 178402, in cui si è sottolineata la necessità che la verifica del nesso di causalità nei termini sopra precisati, avvenga in base a elementi fattuali certi e non a mere ipotesi o congetture). Si tratta di concetti che vanno al di là di quelli che tradizionalmente identificano l'elemento oggettivo del reato (condotta, evento e nesso causale) e implicano, invece, che l'inquadramento delle singole fattispecie vada compiuto all'interno del sistema normativo che costituisce la c.d. causalità della colpa. Sul piano oggettivo, pertanto, viene in rilievo il dovere di osservanza della regola cautelare; ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all'area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non solo materiale tra condotta e evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi. Resta salva l'ulteriore verifica sul piano soggettivo, dell'elemento psicologico del reato, cioè, che - nel caso di responsabilità colposa - si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell'evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito. Anche più di recente, si è fatto ricorso al criterio sopra richiamato della concretizzazione del rischio per spiegare che la rilevanza della violazione della regola cautelare richiede che essa deve aver reso concreto il rischio che la stessa era intesa a prevenire. Sicché, non ogni evento verificatosi può esser ricondotto alla condotta colposa dell'agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez. 4, n. 40050 del 29/3/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870). Il giudice, pertanto, non può limitarsi ad accertare il nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento dato, ma deve scrutinare quale sia il rischio che la norma violata è intesa a scongiurare. 2. Ciò premesso, nel caso di specie la Corte territoriale ha fondato il giudizio sul mero rilievo che vi era stato uno slittamento dell'auto condotta dalla D.E., che non era stata provata la presenza di una pietra sulla strada e che, pertanto, benché la stessa avesse tenuto una velocità entro il limite consentito, era alla stessa da ascriversi la causazione del sinistro in quanto "evidentemente" non era stata in grado di conservare il controllo del veicolo al momento del fatto così invadendo la corsia di marcia opposta ed andando a collidere contro una roccia situata sul terrapieno posto al di fuori della sede stradale. Pertanto l'evento è stato ascritto alla D.E. in termini di mera causalità materiale senza che sia stata individuata la regola cautelare violata nonché la sua imputabilità soggettiva alla medesima. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. PQM P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2023
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