Ritenuto in fatto
1.La Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca nei
confronti di Gallello Cataldo Salvatore, Gallello Andrea, Gallello Marziale e Cozza Fedele, nelle
rispettive qualità di amministratori, a vario titolo, della COOPERATIVA LUCCHESE
AUTOTRASPORTI (CO.L.A.) dichiarata fallita il 26 novembre 2013, e, in particolare, li ha assolti
dalle accuse di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di euro 55.553,57 e per
distrazione di 20.000 I. di gasolio; ne ha confermato l'affermazione di reità per le restanti
accuse di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale e
bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose e rideterminato in mitius il trattamento
sanzionatorio, anche a riguardo delle pene accessorie fallimentari. La Corte ha inoltre ratificato
il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. richiesto da Gallello Guerino Carmelo, ha concesso
a quest'ultimo ed a Cozza Fedele la sospensione condizionale della pena ed ha revocato le
statuizioni civili nei confronti di Gallello Guerino Carmelo e Gallello Marziale.
2.Avverso la sentenza hanno promosso ricorso per cassazione, tramite difensori abilitati,
Gallello Cataldo Salvatore, Gallello Andrea, Gallello Marziale e Cozza Fedele, affidato ai motivi
di seguito indicati, sintetizzati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 disp. att. cod.
proc. pen..
2.1. Gallello Cataldo Salvatore, con il primo e il secondo motivo, sostanzialmente identici, ha
denunciato nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 546 comma 1 lett. g),
523 e 524 cod. proc. pen. perché la decisione di primo grado sarebbe stata pronunciata il 16
dicembre 2019, il giorno prima dell'udienza di discussione, fissata per il 17 dicembre; la Corte
d'appello avrebbe respinto l'eccezione sul presupposto dell'intercorrenza di un mero errore
materiale, la cui correzione è stata del resto richiesta nel giudizio di secondo grado dal
difensore di altri imputati; poi, nel dispositivo, avrebbe illogicamente confermato che la
pronuncia del Tribunale di Lucca sarebbe stata deliberata proprio il 16 dicembre 2019. Anche la
data di deposito della sentenza di primo grado sarebbe incerta, perché nell'intestazione è
riportata la data del 24 aprile 2020, mentre in calce vi è timbro di deposito del 24 giugno
2020; e ancora, sarebbero ravvisabili ulteriori errori nell'indicazione dei numeri del
procedimento penale di riferimento.
2.1.1. Il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla
ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati, poiché la Corte d'appello avrebbe
ricostruito i fatti in conflitto insanabile con la tesi "parimenti plausibile" offerta dalla difesa,
poggiata sulle ragioni articolate nell'atto d'appello. Gallello Cataldo non sarebbe coinvolto nei
fatti oggetto di contestazione, perché è stato amministratore della società fallita solo fino al 13
aprile 2010, non rileverebbe che abbia partecipato alle assemblee successive, in quanto per un
certo periodo rimasto socio con la propria impresa individuale; già dal luglio 2010 egli non
avrebbe ricoperto alcun ruolo nella cooperativa e al 31 dicembre 2010 la sua impresa aveva
comunque beneficiato delle erogazioni per un importo irrisorio; la sua partecipazione alle
adunanze del consiglio di amministrazione del 2013, su consiglio di Gallello Marziale che gli
aveva chiesto di assistervi, sarebbe stata giustificata unicamente dalla necessità di discutere
dell'ipoteca iscritta a carico di Euroline srl, il cui amministratore, Pizza, aveva deciso di istituirla
sulla propria casa a garanzia delle obbligazioni gravanti sulla società. Le deposizioni delle testi
Martini, Gonnella e Lovi sarebbero state travisate, perché costoro avrebbero riferito di altri al
vertice del Consiglio di amministrazione della cooperativa e non di Gallello Cataldo, che al
massimo si sarebbe occupato di dare istruzioni sulla fatturazione del gasolio; la Gonnella
avrebbe persino dichiarato che l'imputato non dava disposizioni alle impiegate della fallita.
Sarebbero state travisate, per omissione, le testimonianze dei testi della difesa, Damiano e
Tedesco, amministratori della DAMA LOGISTICA SRL e AUTOTRASPORTI GUARNERI SRL, che
avrebbero riferito che l'imputato era stato un loro dipendente, che si occupava di curare le
pratiche delle fatturazioni tra le imprese e la cooperativa, con un naturale interessamento
anche per la prassi degli anticipi praticati da quest'ultima. E' stato infine evidenziato un "rischio
di contrasto tra giudicati", perché Gallello Cataldo è stato assolto dal Tribunale di Lucca con
sentenza irrevocabile, depositata il 24 novembre 2021, dall'accusa di bancarotta fraudolenta,
contestatagli in quanto presunto amministratore di fatto della AUTOTRASPORTI GUARNERI
SRL. Tale pronuncia si sarebbe fondata sui medesimi elementi di prova raccolti nel corso del
presente processo.
2.2. Gallello Andrea, Gallello Marziale e Cozza Fedele, con atti d'impugnazione distinti e a firma
del medesimo difensore, hanno formulato un primo motivo nel complesso comune, che ha
lamentato vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione della sentenza impugnata
con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta per
dissipazione. Gli imputati avrebbero rispettato l'art. 83 bis D.L. n. 112 del 2008, avrebbero
avuto il diritto di esigere dalla cooperativa il pagamento delle proprie prestazioni ai valori
tariffari minimi inderogabilmente previsti dalla legge; i loro crediti, derivati dalle prestazioni di
autotrasporto effettuate a favore dei terzi committenti, sarebbero stati legittimamente riscossi
nei confronti della Cooperativa, tanto è che il socio Cinquini - una volta dimessosi dal consiglio
di amministrazione - aveva iniziato una causa civile contro di essa per ottenere quanto
dovuto; la CO.L.A. sarebbe stata costretta ad operare in tal modo, perché - se avesse preteso
dai committenti l'applicazione di una tariffa non inferiore ai minimi - avrebbe perso le
commesse. La società poi fallita non avrebbe ugualmente potuto pretendere dai soci il
pagamento dei beni e dei servizi a loro resi, perché - se lo avesse fatto - i soci sarebbero
verosimilmente receduti e, peraltro, avrebbero potuto opporre in compensazione i maggiori
crediti derivanti dalle "differenze tariffarie" a cui avevano diritto. Cozza Fedele, in particolare,
si è anche doluto del fatto che la Procura della Repubblica, al capo G), gli avrebbe contestato il
reato di bancarotta per dissipazione solo in relazione alle sei società che tra il 2012 e il 2013
avevano "aumentato il proprio debito nei confronti della CO.L.A.", ma avrebbe omesso di
indicare "le altre 5 società che invece avevano ridotto il proprio debito".
2.2.1.11 secondo motivo dei ricorsi di Gallello Andrea, Gallello Marziale e Cozza Fedele è
comune e si è appuntato sul vizio di violazione di legge penale per quanto concerne la
sussistenza del reato di bancarotta per dissipazione, poiché i versamenti di denaro eseguiti
dalla cooperativa a favore dei soci rientrerebbero nella normale operatività dell'impresa e, al
più, avrebbero potuto essere ricondotti al reato di bancarotta semplice.
2.2.2.11 terzo motivo dei ricorsi di Gallello Andrea e Gallello Marziale è identico, ha denunciato
vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo dell'affermazione di
responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Sarebbe contraddittoria la
motivazione della sentenza impugnata, perché non vi sarebbe certezza della fittizietà del
quantitativo di gasolio fatturato nell'ottobre 2012 dalla MG AUTOTRASPORTI alla Cooperativa,
dal momento che a pag. 24 la medesima decisione ha affermato che i quantitativi di gasolio
specificati nelle fatture non corrispondevano ai consumi effettivi di ciascuna società facente
capo alla cooperativa. Inoltre, sarebbe erroneo quanto sostenuto dalla Corte d'appello sulla
falsità ideologica della fattura del 31 gennaio 2013, emessa dalla GALLELLO GUERINO S.R.L.,
poiché in quel periodo il costo del carburante era compatibile con la cifra indicata in fattura per
i servizi di autotrasporto da essa resi.
2.2.3.11 quarto motivo del ricorso di Gallello Andrea ha dedotto i vizi di cui all'art. 606 comma 1
lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio ed al mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche, dal momento che il ricorrente ha un solo precedente
penale, risalente nel tempo ed estinto ai sensi dell'art. 167 cod. pen..
2.2.4.11 quarto e il quinto motivo del ricorso di Gallello Marziale si sono soffermati sui vizi di cui
all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in punto dosimetria della pena, perché la
Corte di merito avrebbe omesso di dare ragione della mancata concessione delle attenuanti
generiche, a supporto della cui richiesta erano stati depositati motivi nuovi che avevano
documentato l'intervento di un accordo transattivo con la curatela del fallimento, ignorato dalla
sentenza impugnata; ancora, la Corte, nella determinazione della pena, avrebbe valorizzato i
precedenti penali del prevenuto senza considerare che l'unica iscrizione nel Casellario riguarda
una condanna per stupefacenti risalente nel tempo ed estinta ai sensi dell'art. 167 cod. pen..
Considerato in diritto
I ricorsi degli imputati, ai limiti dell'inammissibilità, sono nel complesso infondati.
1.Va preliminarmente dato conto della manifesta infondatezza, sotto diversi profili, della
eccezione sollevata dall'avv. Piva, difensore di fiducia di Gallello Andrea, con memoria del 27
settembre 2024, quanto all'assunto vizio di notifica al co-difensore avv. Scaramuzzino della
odierna data di udienza dinanzi alla Corte di Cassazione, per le ragioni che seguono:
1)Ia memoria è stata trasmessa, in primo luogo, senza rispettare il termine anticipatorio dei 5
giorni liberi prima dell'udienza in camera di consiglio, da ritenersi perentorio, dunque
tardivamente; tale vulnus - che si deve estendere alle memorie di replica depositate in pari
data nell'interesse di Gallello Marziale e Cozza Fedele, che peraltro nulla di significativo hanno
aggiunto alle argomentazioni dei rispettivi atti d'impugnazione - esime la Corte di Cassazione
dall'obbligo di prenderla in esame (sez.1, n. 28299 del 27/05/2019, Rv. 276414; sez. 4, n.
49392 del 23/10/2018, 5., Rv. 274040);
2)in secondo luogo, alla data di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ex art. 23 comma
8 del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 176 del 2020 (disciplina
applicabile ai ricorsi per cassazione depositati fino al 30 giugno 2024, ai sensi dell'art. 11,
comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18), la cui
comunicazione è tempestivamente e ritualmente avvenuta per medesima ammissione
dell'istante, unico difensore di fiducia del ricorrente era l'avv. Piva; Gallello Andrea ha
nominato un secondo patrocinatore di fiducia, nella persona dell'avv. Scaramuzzino, in data 9
settembre 2024, quando le formalità di notificazione si erano esaurite. Vale, pertanto, il
radicato principio di diritto, secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere
effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione
dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in
quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli
adempimenti di cancelleria (sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez. U n. 8
del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U
n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909);
3) in data 16 settembre 2024, ricevuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione, la cancelleria ha immediatamente trasmesso all'avv. Piva e all'avv.
Scaramuzzino le richieste medesime - alle quali i due difensori avrebbero potuto replicare con
il deposito telematico di proprie conclusioni sino a 5 giorni liberi prima dell'udienza;
4) la "comunicazione delle modalità di trattazione dell'udienza" è funzionale a rendere partecipi
le parti dell'organizzazione dell'udienza dinanzi al collegio, con l'indicazione di quali tra i
procedimenti saranno celebrati con discussione orale - tra i quali peraltro non figura quello
relativo al ricorso che ne occupa - al fine di garantire, in tale sede, il rispetto del
contraddittorio (cfr., per il principio espresso, sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 282897).
2.Deve essere tenuto presente, passando all'esame dei motivi dei ricorsi, che si versa in
un'ipotesi di c.d. "doppia conforme" sulla responsabilità, e, come è noto, il giudice di
legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento
impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano
a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez.5, n. 14022 del 12/01/2016,
Genitore e altro, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino; conf. Sez. 6, n.
23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947
del 15 maggio 2008).
3.0rbene, i primi tre motivi dei ricorsi di Gallello Andrea e Gallello Marziale e i due motivi
del ricorso di Cozza Fedele non sfuggono alla sorte del giudizio di infondatezza.
3.1.La condotta realizzata dagli amministratori della società è consistita nella erogazione agli
enti soci, protratta per anni sino al fallimento, di emolumenti superiori ai corrispettivi incassati
dalla cooperativa per effetto delle loro prestazioni di autotrasporto a favore della connmittenza;
tale sconveniente modalità commerciale, resa possibile soltanto attraverso il massiccio ricorso
al credito bancario in carenza di risorse proprie, è proseguita senza che l'organo gestorio
intentasse iniziative volte al recupero degli ingenti esborsi patiti se non, parzialmente,
nell'ultimo periodo di vita dell'ente, quando il tracollo economico-finanziario della società,
anche e soprattutto a causa dell'ingravescente esposizione con le banche, era irreversibile.
Con enunciati appropriati e logici, la Corte territoriale ha valutato infondate le argomentazioni
difensive in virtù delle quali tale approccio strategico - consistito nella rinunzia alla riscossione
dai propri committenti delle allora vigenti tariffe minime legali, conformi o meno al diritto
comunitario evidentemente non rileva - fosse inevitabile in quanto funzionale a conservare i
rapporti commerciali con la clientela committente medesima, vuoi perché prive di riscontri,
vuoi, soprattutto, perché altre sono le logiche sottese ai principi di corretta amministrazione,
necessariamente sensibili alla costante vigilanza sui segnali di crisi e di perdita della continuità
aziendale, tali da sollecitare il tempestivo ricorso agli strumenti previsti dalla legge per farvi
fronte; ha osservato che, del resto, la prassi organizzativa, evidentemente antieconomica,
della società cooperativa era stata decisa e proseguita dai soci, beneficiari ed imputati nel
processo, che componevano anche il consiglio di amministrazione; ha congruamente
puntualizzato che altro indicatore probante, in tale direzione, è costituito proprio dall'inerzia,
protratta per anni, nell'esercizio delle azioni recuperatorie degli ingenti crediti maturati dalla
società nei confronti dei committenti "terzi", in costanza tuttavia del soddisfacimento delle
pretese dei soci (e, si ripete, indipendentemente dalla compatibilità delle tariffe minime alla
normativa comunitaria) i quali - con l'eccezione di Cinquini - non hanno neppure restituito
alla cooperativa il 5% dei cospicui "anticipi di mutualità", come pure deliberato dal consiglio di
amministrazione nell'ottobre 2011, evidentemente allarmato dalla progressiva anemia di
liquidità, determinata dalle ripetute attività di drenaggio sopracitate. E francamente
ineccepibili si rivelano, parimenti, le riflessioni della decisione impugnata a riguardo dell'altro,
diverso profilo di responsabilità penale attribuito agli imputati, attinente alla reiterata fornitura
di beni e servizi ai soci, da parte della cooperativa, senza che ne sia stato esatto il
pagamento, per oltre un milione e trecentomila euro; ed a contrasto della cui consistenza
oggettiva non può essere razionalmente sostenuto che gli enti-soci, ove fosse stato loro
richiesto il corrispettivo, avrebbero potuto far valere "differenze tariffarie" rimaste impalpabili
e, peraltro, che si assumono maturate in virtù di quelle operazioni di depauperamento delle
risorse societarie già stigmatizzate.
3.2. Sul fronte dell'imputazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza
impugnata, in armonia con le osservazioni formulate e le conclusioni rassegnate dal primo
giudice, ha correttamente ripercorso (pag.22 e segg.) le vistose anomalie che non hanno
consentito agli organi fallimentari di ricostruire il patrimonio e l'andamento degli affari della
fallita, con particolare riferimento alla "prassi" invalsa di veicolare arbitrariamente le spese del
gasolio in capo all'uno o all'altro degli enti soci, con modalità peraltro distoniche rispetto alle
registrazioni delle carte elettroniche ed ai report delle chiavi di accesso; e ancora, con
riferimento all'appostazione in contabilità di due fatture per operazioni inesistenti, di importo
ragguardevole, apparentemente emesse da MG AUTOTRASPORTI S.R.L. e da AUTOTRASPORTI
GALLELLO GUERRINO S.R.L., con indebito abbattimento del rispettivo debito nei confronti della
di poi fallita.
3.3.In tale perspicuo ed esauriente contesto espositivo, i motivi di ricorso degli imputati - che
possono essere trattati congiuntamente perché nel complesso fondati sulle medesime censure
- si palesano generici, perché puramente riproduttivi delle ragioni di gravame, alle quali la
pronuncia della Corte territoriale, con la cui ratio decidendi essi non si confrontano, ha dato
compiuta ed appagante risposta - e, comunque, non consentiti in questa sede, perché volti a
sollecitare la Corte di Cassazione ad una diversa, alternativa elaborazione del coacervo delle
prove raccolte nel giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 47289
del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez.
U n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone).
3.4.Non ha alcun rilievo infirmante che la condotta illecita, ascritta come bancarotta
fraudolenta patrimoniale per dissipazione, sia stata indifferentemente considerata, dalla
sentenza impugnata, come "distrazione", per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, la "dissipazione" si concretizza nell'impiego dei beni in maniera distorta e
fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di
consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo
alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed
imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Cinnoli, Rv.
280550); si tratta del fenomeno pianamente e persuasivamente illustrato dalle sentenze del
duplice grado, consistito in una sistematica e consapevole scelta di dispersione delle risorse
della società cooperativa nel sostanziale disinteresse per il mantenimento della sua stabilità
economica e della continuità aziendale, a detrimento delle garanzie creditorie. In secondo
luogo, per consolidato orientamento di questa Corte non confligge con il principio di
correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta
fraudolenta patrimoniale per una delle condotte alternativamente previste dalla norma
incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la
descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato, come avvenuto nel caso in
esame (sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Gironi, Rv. 248505).
3.5.Le obiezioni che focalizzano l'attenzione sulle fatture dell'ottobre 2012 e del gennaio 2013,
in disparte l'inconcludenza della singola doglianza nel contesto molto più ampio delle
argomentazioni relative all'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta
documentale, si rivelano manifestamente infondate, solo a prendere visione della parte motiva
della decisione di primo grado, che a pag. 25-26 ha descritto in modo analitico gli elementi
dimostrativi dell'artificiosa precostituzione dei documenti cartacei, peraltro funzionali a ridurre
contabilmente l'esposizione debitoria della MG AUTOTRASPORTI S.R.L. e della
AUTOTRASPORTI GALLELLO GUERRINO S.R.L. nei confronti della cooperativa (abnorme entità
delle prestazioni fatturate, acquisti di carburante, regolarmente documentabili, incompatibili
con le quantità necessarie a coprire i viaggi indicati nelle fatture; elencazione, nella fattura del
2012, di automezzi di proprietà di altre imprese e persino di vetture di piccola cilindrata
nemmeno strumentali al trasporto di gasolio, oltre al mancato reperimento di fatture di altri
soci che avessero eseguito, nello stesso periodo, prestazioni a favore della CO.L.A.; quanto -
poi - alla fattura del gennaio 2013, era emerso che in detto mese "la CO.L.A. praticamente
non aveva venduto gasolio alla Gai/elio Guerrino", e vi era una sola fattura di acquisto di
gasolio "di importo molto límitato...2.279 euro"). Non supera la critica dell' indeterminatezza se
non persino dell'evanescenza, infine, la porzione del motivo di ricorso offerta da Cozza Fedele
con riferimento ad una presunta incompletezza delle tabelle della contestazione di cui al capo
G), vuoi perché la riduzione del debito dei soci per euro 84.277,03, riferita a non meglio
indicate "5 società", è totalmente indinnostrata, vuoi perché la circostanza, quand'anche vera,
sarebbe irrilevante al fine di escludere la ricorrenza del reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, consumato in relazione all'indebita estromissione di liquidità dal patrimonio
societario per gli importi altrimenti contestati, riferibili alle imprese-socie individuate nell'editto
accusatorio.
4.II quarto motivo di ricorso di Gallello Andrea ed il quarto e il quinto motivo del ricorso di
Gallello Marziale, che contestano la quantificazione della pena e la mancata applicazione delle
circostanze attenuanti generiche, sono aspecifici e manifestamente infondati, se si considera -
da un lato - che può essere valorizzata, nella commisurazione della pena, l'esistenza di
iscrizioni giudiziarie per reati poi depenalizzati e degradati ad illeciti amministrativi, trattandosi
comunque di condotte antigiuridiche valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen.(sez.3, n. 12448
del 17/02/2021, Poziello, Rv. 281202; Sez. 5, n.45423 del 06/10/2004, Mignogna,
Rv.230579); che l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto
più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo
edittale (Sez. U n. 47127 del 27/04/2021, Pizzone; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet,
Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464) ed in effetti, il trattamento
sanzionatorio irrogato ai ricorrenti si è assestato sui minimi assoluti della cornice edittale
prevista per le fattispecie contestate; e - dall'altro - che i ricorrenti non si confrontano con gli
indici di gravità delle condotte e dei reati ai quali la sentenza impugnata (pag.30) si è ispirata
tanto nella quantificazione della sanzione quanto nell'esplicitazione delle ragioni che non hanno
consentito la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.; qui nuovamente dovendosi
ricordare lo stabile principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il
giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli
atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,
rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (tra i quali, nello specifico, la scrittura transattiva
con la curatela, comunque menzionata dalla decisione della Corte territoriale a fondamento
della revoca delle statuizioni civili in capo a Gallello Marziale) da tale valutazione (Sez. 3, n.
28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri,
Rv. 248244).
5.1 primi due motivi del ricorso di Gallello Cataldo Salvatore sono manifestamente infondati.
In tema di invalidità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa
di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (sez. 3, n. 19156 del
13/12/2017, G.,Rv. 273196; sez. 5, n. 31404 del 26/05/2004, Madonna, Rv.229975). Ed
infatti, la sentenza di primo grado riporta le conclusioni delle parti, assunte in esito all'udienza
di discussione finale del dibattimento, celebrata il 17 dicembre 2019. La constatazione
consente di affermare che la data apposta in calce e a margine della sentenza sia frutto di
errore materiale, come correttamente rilevato da altra difesa del medesimo procedimento.
6.11 terzo motivo del ricorso è, sotto diversi profili, aspecifico, non consentito in sede di
legittimità e manifestamente infondato.
6.1. Il ricorrente - che non contesta la fondatezza dell'accusa sul piano dell'elemento oggettivo
- non si misura compiutamente con le articolate e convincenti proposizioni delle decisioni di
merito, che gli hanno univocamente attribuito il ruolo di amministratore di diritto della fallita
fino al mese di aprile 2010 e di amministratore di fatto sino alla data del fallimento. La
pronuncia di secondo grado, a titolo esemplificativo, allineandosi ai rilievi di prime cure (pag.
32-36 sent. di primo grado), ha richiamato le convergenti dichiarazioni di Lombardi e Cinquini
- sul cui contenuto il motivo di ricorso è rimasto significativamente silente - i quali "hanno
iferito - circostanziando con precisione í fatti e le modalità - che Gai/elio Cataldo era
costantemente presente in cooperativa e che era molto attivo, addirittura agguerrito, nel
pretendere la corresponsione di "anticipi" a cui non aveva, per le ragioni suddette, alcun titolo.
Per Cinquini Giuseppe l'imputato odierno partecipava ai consigli di amministrazione, anche se
la sua presenza non veniva verbalizzata. Addirittura, in una occasione, nel giugno dell'anno
2010, aggredì fisicamente Cinquini Giuseppe, che contrastava le sue illegittime, e illecite,
pretese (pagg. 19 e 47 del verbale di udienza del 7/11/2018)". Già la decisione del primo
giudice aveva, più volte, sottolineato le emergenze probatorie che davano contezza del munus
di amministratore di fatto dell'imputato. Era stato richiamato il contributo narrativo di
Lombardi Moreno, che aveva riferito che Gallello Cataldo, per quanto non facesse parte del
consiglio di amministrazione "faceva pressione, nel senso che lui rappresentava due o tre ditte
e anche lui veniva a chiedere gli anticipi", ovvero "Euro//ne, Dama Logistica e Autotrasporti
Guarnieri". Tali pressioni "si verificavano tutti í giorni, essendosi trattato di un coinvolgimento
generale di tutti i giorni per cercare di gestire la..." cooperativa (pag.19); era stato messo in
rilievo che anche altro membro del consiglio di amministrazione, Pasquini (pag.36), aveva
convalidato le dichiarazioni di Cinquini e Lombardi e riferito come all'interno della cooperativa
persistesse "un forte contrasto con i fratelli Gallello proprio in relazione alle anticipazioni
tariffarie" e precisato di "essersi opposto in diverse occasioni a tali proposte, assieme a
Cinquini e Citti"; era stato riportato l'apporto informativo dell'impiegata Lovi Francesca
(pag.23), secondo cui "analogamente a quanto riferito sulla particolare gestione del gasolio da
parte del Galle/lo Andrea, il quale gestiva indirettamente le aziende soprannominate, lo stesso
tipo di gestione veniva attuata da parte del signor Gai/elio Cataldo, il quale era solito impartire
disposizioni agli uffici amministratori della CO.L.A. circa la rifatturazione del gasolio per quanto
riguardava le seguenti aziende: Euroline s.r.I., Dama Logistica s.r.l. e Autotrasporti
Guarneri...indicando anche in questo caso l'esatta ripartizione"). Quest'ultimo contenuto
informativo è stato compiutamente ripreso - e ricostruito nella sua sistematicità - dalla
sentenza della Corte territoriale a pag. 24.
6.2.Vale la pena rammentare, in proposito, che per il costante indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità "in tema di reati fallimentari, la prova della posizione
di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento
organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,
produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i
fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale,
produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una
valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica
motivazione" (sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; sez.5, n. 8479 del
28/11/2016, Faruolo, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534); e
ancora, è stato ripetutamente affermato che "ai fini dell'attribuzione della qualifica di
amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo,
e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla
funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice di
merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli
poteri in concreto esercitati" (sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850); sicchè
non è necessario, ai fini dell'assegnazione della qualifica, che sia data la prova dello
svolgimento di "tutti" i poteri tipici, inerenti alla mansione dell'amministratore, ma è sufficiente
che sia acquisita dimostrazione appagante della riconducibilità all'interessato di compiti gestori,
anche relativi ad una singola branca dell'organizzazione aziendale, purchè non meramente
isolati od estemporanei ed anzi dotati di una certa continuità, che facciano parte delle ordinarie
prerogative di un amministratore (da ultimo, sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv.
285881). Ed una volta inquadrato, nel rispetto di tali parametri ermeneutici, il ruolo di
amministratore di fatto della società fallita, colui al quale la veste sia stata attribuita è da
ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri a cui è soggetto l'amministratore "di diritto", di
tal che, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la
penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti addebitabili
all'amministratore di diritto (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5,
n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008,
Salamida, Rv. 239040).
6.3.Diviene allora pertinente rimarcare, sul punto, che il lamentato vizio di "travisamento della
prova" comporta che il supposto elemento travisato debba assumere portata disgregante nel
discorso giustificativo della sentenza impugnata e che gravi sul ricorrente tanto l'onere di
precisarne la relativa influenza demolitiva, quanto l'onere di inequivoca individuazione e di
specifica rappresentazione degli atti processuali che intenda far valere (ex multís, in
motivazione, sez. 5 n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos; sez. 5 n. 25248 del 12/05/2022,
Rossi, n.m.); ed in forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede
penale, il ricorrente che voglia dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova
testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa
trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la
citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (tra le
tante, sez.2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; sez.4, n. 37982 del
26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Il motivo di ricorso non ha, per un verso, affrontato il tema
dell'efficacia disarticolante degli elementi probatori, che si assumono pretermessi, sulla tenuta
logica della sentenza impugnata, né li ha ostesi integralmente, in guisa da consentire alla Corte
di esercitare il vaglio di competenza. Per altro verso, appreso dal sinergico tessuto espositivo
delle declinazioni del duplice grado di merito che l'imputato impartisse costantemente ordini,
direttive ed istruzioni, anche dall'esterno, all'organo formalmente incaricato
dell'amministrazione in tema di erogazione degli "anticipi" sui compensi e nel settore della
imputazione anche contabile dei costi relativi alle forniture di gasolio a talune delle imprese
consociate o di diretta riferibilità dei singoli soci della cooperativa, non appare affatto decisivo
stabilire se egli fosse l'amministratore di fatto della AUTOTRASPORTI GUARNERI e/o della
DAMA LOGISTICA, né se fosse il "dominus" indiscusso dell'impresa fallita, né, ancora, se
interloquisse con tutto o parte del personale preposto agli adempimenti amministrativi.
6.4. Il motivo di ricorso tende, in definitiva, a stimolare il collegio ad una rivisitazione globale
degli elementi di prova riguardanti la qualifica di amministratore di fatto assegnata all'imputato
e, più in generale, al ruolo direttivo da lui svolto all'interno della compagine amministrativa
dell'ente. Va nuovamente ricordato, in linea con l'insegnamento nomofilattico della Corte di
Cassazione (SS.UU. 30.4.97, Dessimone, cit.), che l'indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla
Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore -a riscontrare
l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale
da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato
a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico
e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.). Il motivo di ricorso deduce, nel suo
complesso, una carenza di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa
valutazione dei fatti a quella fatta propria dalla Corte di appello, come poi esplicitamente
riconosciuto dall'illustrazione discorsiva dell'atto d'impugnazione (v. pag.9, pag. 19). E in
tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la
possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata
alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed
eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore
attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale
elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato
di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé
considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da
cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri
(Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01).
6.5.Alla luce di quanto osservato, perde di ogni consistenza - e si rivela pertanto inaccoglibile -
anche il rilievo che segnala un, peraltro, "potenziale" contrasto di giudicati, dal momento che
in gioco è la posizione, in capo al ricorrente, di amministratore di fatto della fallita e non di
imprese terze. Del resto, la sentenza irrevocabile di assoluzione allegata dal difensore ai motivi
nuovi non è affatto in conflitto con le articolate ragioni che la decisione impugnata ha riservato
all'attribuzione al ricorrente della figura di amministratore di fatto della fallita, poiché in
Autotrasporti Guarneri egli ha comunque rivestito una mansione essenziale e "nevralgica per il
funzionamento della società di autotrasporti in virtù di una capacità organizzativa che atteneva
a compiti operativi", pienamente compatibile e coerente, sotto il profilo logico-ricostruttivo, con
quella di privilegiato e fondamentale "anello di congiunzione" tra detto ente, socio della
cooperativa CO.LA ., e la direzione di quest'ultima, a lui riconducibile.
7.Alla declaratoria di rigetto dei ricorsi, consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 02/10/2024