RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia resa in data 7 luglio 2021 dal Tribunale di Agrigento, assolvendo, perché il fatto non sussiste, Ma.An. dall'imputazione di atti persecutori in pregiudizio di Sc.Ca. e Si.Ma.; e ne ha confermato la responsabilità per il medesimo titolo di reato ai danni di Ca.Mo. con conseguente rideterminazione della pena.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 1.73, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo sono state dedotte l'erronea applicazione della norma incriminatrice nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
2.2. Con il secondo motivo, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc, pen., sono stati denunciati la violazione dell'art. 131-6/s cod. pen. e vizio di motivazione, ad avviso della difesa - a ben vedere - apparente, in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
2.3. Con il terzo motivo sono stati addotti la violazione dell'art. 660 cod. pen. e la carenza di motivazione sulla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di molestia o disturbo alle persone (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
2.4. Con il quarto motivo sono state denunciate l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen., anche nella forma putativa ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen. fatto (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva, la quale non era stata contestata per il capo b) dell'imputazione in ordine al quale è stata confermata la prima decisione (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).
2.6. Con l'ultimo motivo di ricorso sono stati dedotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché, in ragione della fondatezza del quinto motivo di ricorso (nei termini che si esporranno), deve rilevarsi l'estinzione per prescrizione del reato, ascritto all'imputata, di atti persecutori nei confronti di Ca.Mo.
1. Occorre, infatti, osservare che la recidiva infraquinquennale è stata contestata soltanto per il primo reato in rubrica (in danno di altri), per cui la Corte di appello - riformando la decisione di primo grado - ha reso pronuncia assolutoria, e non per il reato in danno di Ca.Mo. per cui è stata confermata l'affermazione di responsabilità e l'azione penale è stata esercitata con separato atto in seno ad altro procedimento (n. 566/2019 R.G.N.R.), poi riunito al presente (contraddistinto dal n. 913/2015 R.G.N.R.) nel corso del giudizio di primo grado. Invero, "la recidiva è una circostanza aggravante e come tale, per essere ritenuta in sentenza, deve aver formato oggetto di precisa contestazione con puntuale riferimento al singolo reato cui viene riferita dal giudice" (Sez. 6, n. 5075 del 09/01/2014, Crucitti, Rv. 258046 - 01); ragion per cui essa deve essere esclusa.
Non potendosi, pertanto, considerare la detta recidiva qualificata al fine della determinazione del termine di prescrizione, di sette anni e sei mesi - tenuto conto della pena edittale posta ratione temporis per il delitto di atti persecutori (cfr. artt. 157 e 161 cod. proc. pen.) - è spirato il 26 novembre 2023, in quanto il tempus del fatto in discorso è il 25 dicembre 2015 (data dell'ultimo atto in contestazione), pur considerando la sospensione per un totale di centocinquantaquattro giorni (dal 23 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020, nell'originario procedimento n. 566/2016 R.G.N.R., per astensione del difensore; nonché dal 7 aprile 2021 al 16 giugno 2021, dopo la riunione al procedimento n. 913/2015 R.G.N.R., per legittimo impedimento dell'imputata).
Ragion per cui, non risultando evidente la prova dell'innocenza dell'imputata (e non ricorrendo pertanto i presupposti per adottare la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.), deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione, senza immorare sui rimanenti motivi di ricorso (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810 - 01; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46776 del 26/09/2018, Vitolo, Rv. 274465 - 01; Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013 - dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670 - 01), ivi compreso quello relativo alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., rispetto al quale la declaratoria di prescrizione, "estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato" (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505 - 01; conf. Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara, Rv. 263885 - 01).
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003, si dispone che sia apposta a cura della medesima cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa la recidiva ritenuta, il reato è estinto per prescrizione.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 21 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2024.