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Revisione: ai fini della proposizione del ricorso per cassazione è necessaria la procura speciale

Revisione

Cassazione penale sez. III, 22/02/2024, (ud. 22/02/2024, dep. 08/03/2024), n.10101

Ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata personalmente da Ba.Gi. in relazione alla sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 21 gennaio 2015, irrevocabile il 23 settembre 2026, con la quale, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Brindisi, riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 585, comma 1, n. 1 cod. pen., era stata ridetemiinata in due anni e dieci mesi di reclusione la pena inflitta al Ba.Gi. in relazione a più violazioni dell'art. 609-bis, comma 3, cod. pen. commessi in danno di Arianna Pinto. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'avv. Gianfrancesco Castrignò, quale difensore di fiducia di Ba.Gi. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Potenza abbia ignorato tre ordini di "nuove acquisizioni che escludono in modo netto ed incontrovertibile la circostanza che il 21 novembre 2009, alle ore 11. 30, Pinto Arianna sia potuta essere presente negli uffici della questura di Brindisi, consentendo così l'ascolto in vivavoce dell'unica telefonata ricevuta quel giorno da Ba.Gi.". In particolare, le tre qualificate "prove nuove" consistono: nei tabulati telefonici relativi alle chiamate intervenute sull'utenza in uso all'odierno ricorrente nel periodo dall'1 novembre al 4 dicembre 2009; nel carteggio intrattenuto dalla difesa con il direttore amministrativo dell'ospedale di Monopoli quanto ai tempi di ingresso e di uscita della persona offesa in occasione della sua degenza tra il 20 e il 21 novembre 2009; nel verbale dell'interrogatorio formale della predetta persona offesa acquisito nel giudizio civile dalla stessa intrapreso nei confronti di Ba.Gi.. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta che il provvedimento impugnato non si è limitato a valutare in astratto, anziché in concreto, l'idoneità dei nuovi elementi dinanzi indicati, ma ha ritenuto che questi debbano possedere l'idoneità a travolgere il giudicato. 2.3. Con il terzo motivo si censura che il giudice abbia mancato di rilevare l'ipotesi di falsità di cui alla lettera d) dell'art. 630 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un soggetto non legittimato. 4. Dalla consultazione degli atti, risulta che, in calce all'istanza di revisione datata 21 giugno 2023, presentata personalmente dal Ba.Gi. costui nominò "propri difensori di fiducia nella presente procedura l'avv. Gianfrancesco Castrignò del foro di Brindisi e l'avv. Aldo Morlino del foro di Potenza con ogni facoltà di legge, compresa quella di depositare in suo nome e per suo conto la presente istanza alla Corte di appello di Potenza". Non risulta - né dall'istanza di revisione, né da altri atti del procedimento -che il difensore di fiducia, avv. Gianfrancesco Castrignò, ossia colui che ha proposto e sottoscritto il ricorso per cassazione, sia stato nominato procuratore speciale per proporre impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di revisione. 5. Ciò chiarito, ritiene il Collegio dare continuità all'orientamento costantemente predicato da questa Corte di legittimità, qui da confermare, secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con il quale sia stata disattesa un'istanza volta ad ottenere la revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore del ricorrente sia munito di procura speciale (da ultimo, Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Rodriguez, Rv. 276080; in senso conforme, Sez. 3 n. 12365 del 02/03/2023, Mirabella, n.m.). Invero, l'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato e tale limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione (Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, dep. 03/10/2006, Marchesini, Rv. 235197). 6. Di conseguenza, non essendo stata rilasciata al difensore la procura speciale per impugnare l'ordinanza con il quale la Corte di appello di Messina ha rigettato l'istanza di revisione, che era stata proposta personalmente da Mi.Ma., il ricorso è inammissibile. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024. Depositata in Cancelleria il 08 marzo 2024.
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