RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29 aprile 2021 la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo M.M., Assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il Gabinetto provinciale di Polizia scientifica della Questura di Prato, dal reato di falsità ideologica di cui al capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminando in mesi quattro di reclusione la pena irrogatagli per il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui al capo B) - avente ad oggetto la ritardata redazione di un verbale di sopralluogo a seguito di un furto di capi d'abbigliamento per bambini in un negozio di Prato - con la concessione delle attenuanti generiche e la conferma nel resto della decisione impugnata.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo vizi della motivazione in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di rifiuto di atti d'ufficio, per non avere la Corte d'appello valutato la buona fede dell'imputato, avuto riguardo alla circostanza di fatto che, essendo stato il vetro della finestra del negozio di abbigliamento toccato dai proprietari dell'esercizio commerciale ovvero da altre persone estranee al delitto di furto, le impronte digitali ivi rilevate erano da ritenere probabilmente non utili al prosieguo delle indagini, attesa la superfluità della successiva operazione di confronto e l'accertata completezza del materiale (già scannerizzato e caricato sul computer) a disposizione degli organi investigativi per le valutazioni del caso.
2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deduce l'intervenuta prescrizione del reato già prima della celebrazione del giudizio di appello, in quanto il fatto commesso, secondo la contestazione, in data 13 marzo 2014 - doveva, pur computandosi nel relativo termine due rinvii per legittimo impedimento pari alla complessiva durata di mesi tre e giorni ventisei di sospensione del processo, ritenersi consumato, per la sua natura istantanea, in epoca prossima e successiva alla data del sopralluogo, ossia il 12 maggio 2013.
2.2. Con un terzo motivo, infine, si prospetta la configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., la cui applicazione non avrebbe potuto essere richiesta prima dell'assoluzione dal reato di falso di cui al capo A), in quanto avvinto dal nesso della continuazione con il reato di cui al capo B).
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sia per manifesta infondatezza, sia in quanto proposto sulla base di motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, essendo le relative doglianze genericamente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rivisitazione in fatto delle risultanze processuali e di una diversa, o alternativa, rivalutazione delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.
Nel ripercorrere il quadro delle inequivoche risultanze probatorie già in senso conforme apprezzate dalla prima decisione di merito, la Corte distrettuale ha puntualmente disatteso le, qui reiterate, obiezioni difensive e coerentemente illustrato le ragioni giustificative dell'affermazione di responsabilità e del correlato trattamento sanzionatorio, dando ampiamente conto sia della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio che dell'assenza della prospettata buona fede.
Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha spiegato: a) che in data (OMISSIS) l'imputato svolse, nella sua qualità di videofotosegnalatore della Polizia di Stato, un sopralluogo presso un negozio di Prato ove era stato commesso un furto di capi di abbigliamento per bambini, effettuando nell'occasione delle fotografie e rilevando impronte digitali; b) che il relativo verbale non fu redatto il giorno stesso, né in quelli immediatamente successivi, e dunque nel più breve tempo possibile, in modo da consentire la celere prosecuzione delle attività d'indagine, ma solo molto tempo dopo, nel marzo del 2014, dopo essere stato più volte sollecitato ed invitato in tal senso sia dalla collega M. che dall'Ispettore capo S.; c) che del tutto irrilevanti dovevano ritenersi le personali valutazioni dell'imputato in merito alla eventuale non utilità delle impronte da lui rilevate, trattandosi di un apprezzamento discrezionale non di sua competenza e non sovrapponibile all'obbligo di tempestiva redazione dell'atto d'indagine, su di lui invece direttamente gravante in ragione del compito istituzionalmente affidatogli di rilevare i dati e metterli a disposizione nel più breve tempo possibile degli organi inquirenti; d) che l'imputato ha consapevolmente mantenuto un atteggiamento inerte per circa dieci mesi, dal giorno del sopralluogo (ossia il (OMISSIS)) sino a quello dell'effettiva consegna (il (OMISSIS)) del verbale negativo all'ufficio di coordinamento dell'U.P.G.
2. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo del principio stabilito da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 36674 del 22/07/2015, Martin, Rv. 264668), secondo cui, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di rifiuto di atti d'ufficio, è necessario che il pubblico ufficiale abbia consapevolezza del proprio contegno omissivo, dovendo egli rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra ius", senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione.
Al riguardo, pertanto, è sufficiente il dolo generico, in quanto l'avverbio indebitamente, inserito nel testo della disposizione di cui all'art. 328 c.p., qualificando l'omissione di atti di ufficio come reato ad antigiuridicità cosiddetta espressa o speciale, connota l'elemento soggettivo non nel senso di comportare l'esigenza di un dolo specifico, ma per sottolineare la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti (Sez. 6, n. 2274 del 15/11/1984, dep. 1985, Bertoli, Rv. 168219; Sez. 6, n. 33565 del 15/06/2021, Esposito, Rv. 281846).
La risposta fornita dall'imputato alla collega M. (v. pag. 9 della sentenza impugnata), allorquando costei ebbe a sollecitargli la redazione del verbale, rivela, come osservato dalla Corte, piena consapevolezza del carattere ingiustificato del ritardo maturato in seguito allo svolgimento del sopralluogo.
3. Inesistenti devono ritenersi i presupposti per configurare la evocata causa di esclusione della punibilità per un fatto di reato le cui forme di realizzazione presentano, secondo quanto conformemente ifflustrato dai Giudici di merito, evidenti tratti di gravità intrinseca, specie in considerazione del rilevante grado di offensività prodotto dalla prolungata inerzia omissiva che ne ha caratterizzato le note modali.
4. Manifestamente infondato deve altresì ritenersi il secondo motivo di ricorso, che non considera il principio di diritto stabilito da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Nole', Rv. 255717), secondo cui il reato di rifiuto di atti di ufficio, pur istantaneo, è configurabile anche in caso di inerzia omissiva che, protraendo il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge, si risolve in un rifiuto implicito, non essendo necessaria al riguardo una manifestazione di volontà solenne o formale, potendo il reato de quo consumarsi anche attraverso l'inerzia silente del pubblico ufficiale che, senza alcuna giustificazione, protragga il compimento dell'atto oltre i termini prescritti dalla legge: ciò, in particolare, quando, a fronte di formali sollecitazioni ad agire rivolte al pubblico ufficiale, ma rimaste - come nel caso in esame - senza esito, la condotta omissiva in essere continui ad esplicare i propri effetti negativi e solo l'adozione dell'atto dovuto sia suscettibile di farla cessare.
Corretta, pertanto, deve ritenersi l'indicazione del tempus commissi delicti sì come contestato nell'imputazione alla data del (OMISSIS), con il logico corollario che alla data della sentenza impugnata (29 aprile 2021) il correlativo termine prescrizionale di anni sette e mesi sei (cui deve altresì aggiungersi l'ulteriore, su indicato, periodo di mesi tre e giorni ventisei di sospensione del processo) non era affatto spirato.
Al riguardo v'e' altresì da soggiungere che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
5. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni or ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2022