RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 31 ottobre 2023, il Tribunale di Bolzano, a seguito di ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza del 10 ottobre 2023 del Giudice delle indagini preliminari di Bolzano, con cui era stata applicata a Bu.Ga. la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282-ter cod. proc. pen.
Il Tribunale, accogliendo il riesame del Bu.Ga., ha annullato detta ordinanza ritenendo: 1) sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine alla provvisoria contestazione di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli minori (di otto e tredici anni) dal 2006 al 2021, cessata con lo spontaneo allontanamento dell'indagato dal nucleo familiare (capo a); 2) insussistenti i gravi indizi in ordine al contestato reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. che si sarebbe integrato dalla data di cessazione della convivenza in poi (capo b); 3) insussistenti, a fronte dell'unico episodio violento del 30 settembre 2023, le esigenze cautelari dì cui all'art. 274, comma 1. lett. a) e c), cod. proc. pen.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ricorre avverso la citata ordinanza formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dell'ordinanza impugnata.
Il ricorrente, ripercorrendo gli elementi che erano stati adeguatamente apprezzati dal Giudice delle indagini preliminari in ordine al delitto di cui all'art. 572 cod. pen., quali le dichiarazioni della persona offesa, moglie del ricorrente, la madre e sorella di costei, le annotazioni dei verbalizzanti in occasione della vicenda del 30 settembre 2023 e le dichiarazioni del medico di base, ha osservato come il Tribunale abbia assegnato agli stessi valenza gravemente indiziaria; censura, però, la parte della decisione che ha ritenuto che le condotte dell'indagato siano cessate al momento dell'allontanamento dall'abitazione con la separazione di fatto tra i coniugi, senza invece apprezzare le dichiarazioni sul punto rese dalla persona offesa che aveva affermato come l'indagato, da quando aveva abbandonato l'abitazione coniugale, avesse continuato a minacciarla di licenziamento e di lasciarla senza stipendio, esercitando violenza psicologica ed economica, continuando a porre in essere comportamenti aggressivi nei confronti dei figli minori quando costoro si recavano dal padre nel nuovo appartamento, tanto da aver rinvenuto nello zaino della figlia una forbice che la ragazza aveva giustificato con la necessità di dover difendere il fratellino.
Il disagio da parte dei figli minori è stato confermato dalla madre e dalla sorella della persona offesa; la seconda - si assume - ha riferito di episodi di violenza fisica confidatile dal nipote solo perché non aveva finito di mangiare quanto era contenuto nel piatto.
Si rileva come la condotta vessatoria, manipolatoria e di sopraffazione psicologica non fosse per nulla terminata con la cessazione della convivenza, tanto da costituire evento emblematico quello verificatosi il 30 settembre 2023 in cui Bu.Ga. non si sarebbe fatto scrupolo, per motivazioni di tipo economico, di spingere la persona offesa, afferrarla per le braccia e stringerle il collo alla presenza dei figli minori.
Osserva il ricorrente come detta condotta sia stata parcellizzata e non inserita nel contesto di violenza e sopraffazione reiterata nel tempo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui vengono escluse la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari.
Il Tribunale sovrappone il piano della necessaria verifica dell'attualità e concretezza delle condotte criminose, ritenendo cessate (erroneamente) le condotte, con quello dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari per la cui verifica assumeva rilevanza l'episodio del 30 settembre 2023.
Illogica risulta la parte dell'ordinanza che, a fronte di una ritenuta sussistenza di detta aggressione, ne ha valutato l'irrilevante ai fini del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Anche nel caso in cui si intenda sussumere tale fatto nel delitto di percosse o violenza privata, si verterebbe comunque in materia di reati della stessa indole e la condotta sarebbe idonea a fondare il pericolo di reiterazione.
2.3. Il ricorrente rileva come sussista un interesse concreto ed attuale all'emissione della misura cautelare evidenziando come siano tuttora esistenti le esigenze cautelari, tenuto conto che i figli minori sarebbero, in ipotesi, costretti alla frequentazione del padre nonostante costoro siano manifestamente spaventati dai recenti episodi di violenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. In via preliminare è doveroso evidenziare che la condotta posta in essere dal Bu.Ga., in seguito all'allontanamento dall'abitazione coniugale, è stata erroneamente qualificata, nella contestazione provvisoria, ex art. 612-bis cod. pen. a fronte di consolidata giurisprudenza che, in ipotesi come quella presa in esame in cui si contesta la protrazione della condotta ritenuta a vario titolo vessatoria, minacciosa ed intimidatrice, reputa sussistente, in caso di rapporto di coniugio e di presenza dei figli parte offesa dell'illecita condotta, il delitto di maltrattamenti in famiglia.
Secondo questa Corte, infatti, la configurabilità del reato di atti persecutori sussiste in ipotesi di condotte illecite poste in essere da uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento (Sez. 6, n. 39532 del 0(5/09/2021, B., Rv. 282254).
Integrano, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza (Sez. 6, n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 - 01).
La separazione, si è infatti precisato, è condizione che non elide lo "status" acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143, comma 2, cod. civ. Detto principio deve essere tenuto fermo anche quando le condotte in esame siano rivolte nei confronti dei figli (ma il discorso vale anche allorché la condotta sia realizzata dai figli nei confronti dei genitori o altre persone di famiglia), essendo comunque configurabile il delitto di maltrattamenti nelle relazioni tra consanguinei, in quanto "persone della famiglia", reputandosi irrilevante la cessazione o la mancanza di convivenza (tra le tante, cfr. Sez. 6, n. 19839 del 07/04/2022, G., Rv. 283465).
3. Fatta questa doverosa premessa, erronea risulta la parte della decisione che ha ritenuto vaghe e generiche le affermazioni della persona offesa, come quelle delle persone informate dei fatti, quanto a condotta successiva all'allontanamento del Bu.Ga. dall'abitazione coniugale.
Palesemente illogica risulta la settoriale e parcellizzata analisi effettuata dal Tribunale, là dove ha ritenuto credibili ed attendibili, seppure comunque generiche, le dichiarazioni rese dalla donna in merito alla condotta del Bu.Ga. in epoca precedente al suo allontanamento, così da ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di maltrattamenti sino al 2021, per poi, sulla base delle stesse dichiarazioni, ritenute generiche e vaghe, unitamente a quelle degli altri soggetti (madre e sorella della persona offesa), escludere l'ipotesi di reato contestata ex art. 612-bis cod. pen.
L'unitaria valutazione effettuata dal Giudice delle indagini preliminari sulla consistenza e genuinità delle dichiarazioni della donna avrebbe necessitato di coerente e completa risposta sulle ragioni che facevano ritenere le stesse credibili solo sino ad un determinato periodo (2021), così come la giudicata vaghezza del compendio dichiarativo avrebbe richiesto un'analisi adeguata delle stesse che si è in concreto risolta in una apodittica affermazione priva di effettivo contenuto.
Il dato si palesa tanto più evidente se solo si osserva come le stesse dichiarazioni non siano state in concreto valutate né poste al cospetto del determinante episodio verificatosi nel settembre del 2023 che sembrerebbe in linea con le accuse formulate da parte della donna.
4. Proprio l'omessa motivazione in ordine alla complessiva condotta tenuta dal ricorrente anche nel periodo successivo alla fine della convivenza tra i coniugi, a prescindere dalla qualificazione giuridica che si è intesa dare alla stessa (per quanto sopra detto erronea), ha portato il Tribunale ad effettuare una non corretta analisi delle esigenze cautelari che sono state negate attraverso una motivazione egualmente carente e manifestamente illogica.
I Giudici di merito hanno ritenuto non significativo l'ultimo episodio del 30 settembre 2023, rilevando, al contempo, come lo stesso fosse "indicativo di un atteggiamento aggressivo e prevaricatore", incoerente giudizio espresso attraverso una parcellizzata e frammentaria analisi delle risultanze probatorie che non dà conto delle ragioni per cui tale atteggiamento aggressivo e prevaricatore non sia idoneo, non solo a saldarsi con il compendio indiziario che descriveva la condotta maltrattante, ma soprattutto a non assumere valenza alcuna nel giudizio espresso in merito alla verifica dei presupposti di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
5. Le palesi lacune argomentative sopra evidenziate impongono l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Bolzano che provvederà a rivalutare compiutamente gli elementi indiziari a disposizione al fine di argomentare, attraverso un più puntuale vaglio dei dati, in merito alla complessiva condotta realizzata dall'indagato almeno sino all'episodio del 30 settembre del 2023 ed alla conseguente sussistenza di esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bolzano, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 15 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2024.