RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Trieste, adito da B.M., ha annullato il decreto di perquisizione locale e sequestro del 20 luglio 2021 del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trieste e, per l'effetto, ha disposto la restituzione all'avente diritto di tutto quanto sequestrato o, comunque, appreso per effetto del citato provvedimento. Nell'ordinanza si dà atto che il Pubblico Ministero aveva emesso un decreto non motivato nel quale si limitava a condividere le conclusioni alle quali era pervenuta la polizia giudiziaria nel procedimento penale a carico del B., iscritto per i reati di cui all'art. 348 c.p.; art. 147, commi 2 e 4-ter; art. 147, comma 1-bis, in relazione al D.Lgs. n. 219 del 2006, art. 52-bis, condotte collegate alle attività di commercializzazione, attraverso il sito web www.shoplerabproibita.it, di prodotti ad uso umano e animale contenenti, in vari dosaggi, olio o altri derivati della canapa indiana, denominati cannabinoidi (CBD) e qualificabili come "specialità medicinali in quanto dichiaratamente atti a curare l'ansia, la depressione, mitigare il dolore, ostacolare la crescita di tumori" o, comunque, "sostanze farmacologicamente attive".
2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il Pubblico ministero denuncia "errori di diritto, errori di ragionamento (id est illogicità estrinseca e manifesta)" dell'ordinanza perché inficiata da carente motivazione dal momento che l'indagato offriva in vendita i prodotti dei quali vantava proprietà curative/terapeutiche il che ne fa dei farmaci. La motivazione del Tribunale è gravemente carente e illogica poiché trascura le evidenze delle risultanze investigative, precisamente illustrate nella contestazione provvisoria, in cui (a parte l'errore della sigla) erano indicate le condotte illecite e il loro oggetto, costituito appunto dai farmaci, obiettivo del sequestro, definite "sostanze farmacologicamente attive" e che, ragionevolmente, l'indagato possedeva nei luoghi fisici ove era stato eseguito il provvedimento, dopo averne illustrato, nello spazio virtuale di internet, le proprietà medicinali.
3. Il difensore dell'indagato, avvocato Marco Marocco, ha depositato, in vista della trattazione, con rito scritto, dell'odierna udienzauna memoria difensiva con la quale ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso richiamando il contenuto dell'ordinanza impugnata e la legittimità delle statuizioni del Tribunale di Trieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
Va premesso che, a norma dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 c.p.p., richiamato per il sequestro probatorio dall'art. 257 c.p.p., può essere proposto soltanto per violazione di legge, vizio nel quale può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlata all'inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l'art. 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226710). Esula, invece, dalla nozione di vizio di violazione di legge quello di illogicità della motivazione che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art. 606 c.p.p., lett. e). Ne' può costituire motivo di ricorso il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Ridonda, dunque, nel vizio di violazione di legge, la motivazione cd. apparente che si risolve nell'omessa valutazione di un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.
Nel caso in esame, premesso che "grava necessariamente sull'organo dell'accusa la dimostrazione che le sostanze oggetto del sequestro erano costituite da farmaci o medicinali", era preciso onere del pubblico ministero quello di dimostrare la ricorrenza del fumus delicti e quello di motivare adeguatamente il provvedimento di sequestro sulla base di precisi elementi di fatto che non possono essere integrati, secondo la ricostruzione oggi ribadita con il ricorso, dal rilievo che i prodotti stessi venivano pubblicizzati sul sito web dell'indagato come idonei a curare l'ansia, la depressione mitigare il dolore, ostacolare la crescita di cellule tumorali o il generico riferimento che si trattasse di sostanze farmacologicamente attive.
Sulla base di tali premesse, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità nella parte in cui deduce, richiamando il vizio di manifesta illogicità e apparenza della motivazione, un inammissibile vizio di motivazione contestando l'iter logico-argomentativo seguito dall'ordinanza impugnata che, dopo il diffuso inquadramento dei poteri del Tribunale del riesame, adito dall'indagato che censurava la carenza di motivazione del decreto di sequestro del Pubblico Ministero, ne ha disposto l'annullamento perché privo del requisito strutturale minimo di motivazione. Tale, infatti, non può considerarsi la descrizione contenuta nel capo di provvisoria imputazione e il mero riferimento all'esito delle indagini condotte dal NAS che, a loro volta, rinviano a meri pareri o circolari, tenuto conto che oggetto del sequestro sono prodotti che costituiscono oggetto di un'attività commerciale, la cui filiera è documentalmente provata, ivi compresa le fatture di acquisto e la loro provenienza da altri Paesi Europei e, infine, che la stessa pubblicizzazione delle proprietà curative non è attestata dalle schede illustrative del prodotto nella schermata di vendita ma unicamente da blog e screenshots che a tali prodotti rinviano.
Correttamente il Tribunale del riesame ha evidenziato che la esposizione del fumus delicti strutturalmente diverso dai gravi indizi e che deve essere illustrato con adeguata motivazione svolta nel provvedimento di sequestro - deve, comunque, dare atto della compatibilità e congruità degli elementi addotti dal Pubblico Ministero rispetto alla fattispecie penale oggetto di contestazione: un compito che non può risolversi, a meno di sostanze stupefacenti cd. tabellate, nella loro indicazione nominale e che, in ogni caso, deve essere stata verificata in concreto con riguardo alle res oggetto del provvedimento ablativo.
2. Come ben rilevato nell'ordinanza impugnata, il tema controverso del disposto sequestro - e del seguito cautelare - verteva nella precisa individuazione della res illecita oggetto dei reati contestati, cioè il cannabidiolo, sostanza che il Pubblico ministero aveva ricondotto non alla detenzione di sostanze stupefacenti ma a quella di prodotti medicinali (o medicinale) e "sostanze attive", utilizzate nella produzione di medicinali, suppostamente erogati in assenza dell'autorizzazione dell'AIC e, quindi, oggetto dell'esercizio abusivo della professione di farmacista ascritta al B..
La esemplificazione contenuta nel provvedimento di sequestro (ribadita con il ricorso) soffre, oltre che del descritto limite di evocare le proprietà curative descritte nel sito web in corrispondenza dei prodotti, ma non nelle schede illustrative degli stessi, della erronea classificazione del cannabidiolo come medicinale o sostanza attiva, nozioni - queste - oggetto di precisa definizione contenuta nel D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e ss. mod. e che il Tribunale, nel disporre la restituzione dei prodotti caduti in sequestro, ha accuratamente ricostruito richiamando altresì il tortuoso iter normativo che ha condotto, con D.M. 1 ottobre 2020, all'inserimento del cannabidiolo (rectius delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo) nella Sezione B della Tabella dei medicinali allegata al D.P.R. n. 309 del 1990, inserimento sospeso con successivo D.M. n. 28 ottobre 2020.
Correttamente, secondo la previsione dell'art. 324 c.p.p., comma 7, (che consente che il divieto di restituzione ivi previsto sia esteso al più alle ipotesi di confisca previste da norme speciali, ma comunque riconducibili, nella sostanza, alla categoria dell'art. 240 c.p., comma 2) il Tribunale del riesame ha proceduto all'accertamento che i prodotti in sequestro costituissero cose intrinsecamente pericolose, in quanto la detenzione o l'uso di esse assume di per sé carattere criminoso e per le quali la restituzione è comunque esclusa (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, in motivazione), escludendo siffatta evenienza.
Va, infatti, rilevato che il cannabidiolo (CBD) è un componente chimico della cannabis che pacificamente non ha effetti stupefacenti (a differenza del THC) (cfr. Sez.4, n. 10012 del 25/02/2021, Diaz, in motivazione) e che la sua distribuzione è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (n. 141/2020) secondo la quale "Gli artt. 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del Cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento", con un principio che fa salva la persistenza di divieti finalizzati alla tutela della salute pubblica (cfr. sul tema del bene della salute individuale o collettiva protetto dalla normativa in materia di stupefacenti, l'innovativa pronuncia Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep.2020, Caruso, in motivazione).
La sospensione del D.M. 1 ottobre 2020 - con la quale era stato disposto l'inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di canapa nella tabella dei medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta, preclude, in nome del principio di tassatività delle norme incriminatrici e della nozione legale (e tabellata) di stupefacente di ricondurre la sostanza in esame a quella stupefacente o ai "medicinali", rectius composizioni, che ne contengano il principio attivo.
Come noto, la scelta di definizione del trattamento punitivo in materia viene demandata al Ministero della Salute che la esercita, in conformità ai criteri di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 e in base a quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali ovvero a nuove acquisizioni scientifiche, individuando - proprio sulla base di evidenze di carattere scientifico gli elementi di fatto che riempiono di contenuto gli elementi normativi della fattispecie penale il cui contenuto illecito è definito dalla fonte primaria e correlato alla natura "stupefacente o psicotropa" della sostanza. L'ultima tabella del D.P.R. n. 309 del 1990 è per l'appunto dedicata ai medicinali ed è divisa in cinque sezioni e, sulla base dei criteri illustrati nell'art. 14, indica i medicinali a base di sostanze attive che, per quanto concerne la cannabis, rinviano a "i prodotti da essa ottenuti" e "alle preparazioni contenenti le sostanze di cui all'art. 14, lett. b), in conformità alle modalità indicate nella tabella dei medicinali di cui alla lett. e)". Questa, a sua volta, rimanda "ai medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario" e, nella Sezione B), indica: "1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 2) i medicinali contenenti barbiturici ad azione antiepilettica e quelli contenenti barbiturici con breve durata d'azione; 3) i medicinali contenenti le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza".
A prescindere dalla valenza che debba ascriversi alle nozioni (controverse) di preparazioni e di "medicinali" e se debba rientrare nella definizione inclusa nella Tabella - qualora dovesse riprendere efficacia il D.M. 1 ottobre 2020 - ogni prodotto per uso orale che sia composto anche solo in parte da cannabidiolo oppure se vi rientrino solo prodotti composti unicamente da cannabidiolo come sostanza isolata; ed inoltre cosa si intende "per uso orale" (se si intenda qualsiasi composizione in forma farmaceutica orale, soluzioni, emulsioni, sospensioni, polveri, granulati, capsule, compresse, a prescindere dal grado e/o dallo scopo per cui viene prodotta e/o venduta, oppure solo composizioni per somministrazione ad uso orale), allo stato il contenuto delle preparazioni e medicinali è oggetto della disciplina penale in quanto contengano sostanze e principi riportati nelle indicate quattro tabelle e che, allo stato, non prevedono la tabellazione del cannabidiolo.
Ne consegue la correttezza e legittimità dell'ordinanza impugnata anche nella parte in cui ha disposto il dissequestro e restituzione all'avente diritto dei prodotti appresi in forza dell'annullato decreto di sequestro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022