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Truffa assicurativa

Truffa assicurativa: sulla configurabilità del reato di associazione per delinquere

Cassazione penale sez. I, 09/04/2018, n.39767

Sussiste concorso formale di reati, e non assorbimento, fra il reato di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 423, comma secondo, aggravato ai sensi dell'art 61, n. 2, cod. pen., allorchè la fraudolenta distruzione della cosa propria sia avvenuta tramite incendio da cui sia derivato un pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di fattispecie di reato che tutelano diversi beni giuridici e non ricorrendo l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen.

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. Con pronunzia del 26.1.2017 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 17.9.2014 di condanna di S.T. per i reati di cui all'art. 423 c.p. - art. 61 c.p., n. 2 (capo A) e art. 642 c.p. (capo B).

2. I fatti in contestazione (commessi a (OMISSIS)) si riferiscono all'incendio di articoli vari di uso domestico, destinati al commercio e depositati presso un capannone industriale condotto in locazione dalla "Due Esse" s.r.l..

A seguito dei danni provocati dalle fiamme, S.T., rappresentante legale della predetta società, presentava richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione con la quale, poco tempo prima, aveva stipulato una polizza antincendio.

Il perito nominato dalla compagnia assicuratrice, ad esito dell'istruttoria svolta, concludeva ritenendo che le merci, indicate dal S. come presenti nel capannone e deteriorate dalle fiamme, fossero di entità e valore sproporzionati rispetto alle caratteristiche (relativamente modeste) dell'incendio e al volume di affari dell'azienda risultante dalle scritture contabili.

Tali prime indicazioni trovavano riscontro negli esiti della consulenza tecnica disposta dal p.m. e ciò determinava la citazione a giudizio e la successiva condanna dell'imputato, in entrambi i giudizi di merito, per i reati di incendio e fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.

3. Avverso la decisione di appello ricorre per cassazione il difensore di fiducia del S., affidando l'impugnazione ai motivi che seguono.

3.1. Con il primo eccepisce la violazione del principio della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio"; l'omessa motivazione della sentenza in merito alla respinta richiesta di rinnovazione istruttoria in appello; la carente o manifesta illogicità della motivazione per la mancata considerazione da parte dei giudici della ricostruzione alternativa del fatto offerta dall'imputato.

3.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Nello specifico, eccepisce la tardività della querela, atteso che questa risulta essere stata presentata dalla compagnia assicuratrice Milano Ass.ni in data 8.1.2010, sette mesi oltre il fatto avvenuto il 31.5.2009.

3.3. Con il terzo motivo eccepisce l'assorbimento del reato di cui all'art. 642 cod. pen. in quello più grave di cui all'art. 423 cod. pen. e si duole del fatto che la corte territoriale, benchè sollecitata sul punto con l'atto di appello, non avesse fornito alcuna risposta.

3.4. Con il quarto motivo eccepisce omessa o manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le doglianze in cui si articola il primo motivo di ricorso sono aspecifiche in quanto puramente confutative delle valutazioni espresse nella motivazione censurata.

2.1. Quest'ultima contiene la puntuale disamina degli elementi di accusa (puntualmente elencati a p. 5 della sentenza impugnata) ed il confronto degli stessi con quelli di segno contrario dedotti dalla difesa.

Nell'ambito della lettura, così condotta, delle risultanze probatorie, la corte territoriale ha ritenuto di non poter conferire alcun credito alle conclusioni del consulente tecnico dell'imputato, smentite dalle convergenti deduzioni svolte dal consulente tecnico del p.m. e dal perito dell'assicurazione, ritenute maggiormente convincenti in ragione del fatto che, se l'incendio fosse stato effettivamente delle dimensioni ipotizzate dal consulente della difesa, le temperature elevate avrebbero provocato danni maggiori, se non addirittura il crollo, della fatiscente copertura del capannone (formata da vecchio materiale in eternit), lasciando marcate tracce sul pavimento e sulle pareti della struttura.

Sotto altro aspetto, in sentenza si rileva che la difesa nulla aveva contestato in ordine ad una serie di profili indiziari, tra i quali: la tempistica tra la stipula del contratto di assicurazione da parte dell'imputato e il verificarsi dell'incendio; le anomalie di bilancio e di contabilità; le contraddizioni sull'idoneità dell'immobile in questione a fungere da deposito di merci.

I giudici hanno, altresì, confrontato l'ipotesi accusatoria con quella difensiva, volta ad attribuire a terzi la paternità dell'incendio, ma ne hanno escluso la plausibilità in ragione dell'inverosimiglianza di un'azione incendiaria che, ove posta in essere da soggetti diversi da colui che aveva titolo per introdursi nell'immobile, avrebbe dovuto essere quanto mai rapida e spedita, mentre dai rilievi tecnici eseguiti dai Vigili del Fuoco risultava essere stata posta in essere in tempi non certamente brevissimi, avendo l'autore proceduto ad appiccare il fuoco con un accendino o con fiammiferi, previo ammasso di materiale cartaceo in più punti della struttura.

2.2. Si tratta di motivazione, coerente rispetto alle risultanze vagliate e scevra da incongruenze e frizioni logiche, non intaccata nella sua solidità dalle censure del ricorrente che confutano le valutazioni contenute in sentenza, riproponendo quanto a suo tempo già dedotto in sede di appello senza uno specifico confronto con le ragioni per cui sono state ivi respinte.

Con l'odierno ricorso la difesa si limita, invero, a censurare le valutazioni in fatto compiute dai giudici, sostituendo a queste proprie alternative letture delle risultanze investigative che possono trovare ingresso in sede di legittimità soltanto se rivolte a dimostrare profili di manifesta illogicità del corpo argomentativo, nel caso di specie soltanto formalmente dedotti.

La parte ricorrente non considera, dunque, che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti medesimi, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito.

Nel quadro della genericità di tali censure, deve essere ascritta anche quella rivolta alla respinta richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sollecitata dalla difesa con la richiesta di esaminare l'ing. A.B., nominato CTU nel giudizio civile, pendente davanti al giudice di pace di Martina Franca, tra la società proprietaria dell'immobile in questione e il proprietario di quello confinante, avente ad oggetto l'apposizione di termini.

La doglianza è aspecifica in quanto non contiene alcuna indicazione sull'effettiva incidenza che detta istruttoria avrebbe potuto apportare ai fini della decisione.

3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Esso ripropone la questione della tempestività della querela, già sottoposta al vaglio dei giudici del merito e da questi risolta in senso sfavorevole all'imputato.

Si legge in sentenza che, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, deve aversi riguardo alla complessità dell'attività peritale svolta dall'assicurazione, in quanto, soltanto all'esito di quest'ultima, la persona offesa aveva avuto contezza del reato che era stato commesso in suo danno.

Il ricorrente contesta questa motivazione rilevando che il 14.7.2009 la compagnia assicuratrice aveva inviato sul luogo dell'accadimento il proprio perito che, subito, aveva accertato la natura dolosa dell'incendio, per cui deve ritenersi che il termine per la proposizione della querela sia decorso già dal mese di luglio 2009.

Anche in questo caso, la doglianza si risolve in una inammissibile deduzione in punto di fatto che, peraltro, appare palesemente incongrua, ove si consideri che l'immediata percezione della natura dolosa dell'incendio non implicava ancora la conoscenza della condotta fraudolenta dell'odierno ricorrente.

4. Con il terzo motivo di ricorso la difesa sostiene che il reato di cui all'art. 642 cod. pen. doveva essere ritenuto assorbito in quello più grave di cui all'art. 423 cod. pen. e si duole del fatto che la corte di appello non abbia sul punto fornito alcuna risposta.

La doglianza era, all'origine, inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto la assoluta diversità dei beni giuridici tutelati dalle fattispecie tipiche in contestazione, fa sì che le stesse concorrano tra loro.

Già in epoca remota, questa Corte ha avuto modo di affermare che la distruzione, la dispersione, il deterioramento e l'occultamento di cose proprie, al fine di conseguire il prezzo di una assicurazione contro gli infortuni, costituenti l'elemento materiale del reato di cui all'art. 642 cod. pen., possono essere cagionati con qualsiasi mezzo. Ma se l'uso di un determinato mezzo costituisce di per sè stesso reato, quest'ultimo concorre materialmente con quello di fraudolenta distruzione della cosa propria, a norma dell'art. 81 cod. pen., comma 1 nessun reato essendo previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto contemplato nell'art. 642 cod. pen. e viceversa. Ne consegue che se il mezzo adoperato è l'incendio della cosa propria e ne è derivato pericolo per la pubblica incolumità, il delitto d'incendio, aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, concorre materialmente con quello dell'art. 642 cod. pen., in quanto, sebbene il fatto sia unico, si sono violate due diverse disposizioni di legge, senza che ricorra l'ipotesi del reato complesso di cui all'art. 84 cod. pen. (Sez. 1, n. 1971 del 24/11/1972, dep. 1973, Boniello, Rv. 123478; Sez. 1, n. 7745 del 15/05/1996, Borello, Rv. 205525).

Dalla rilevata originaria manifesta infondatezza della questione oggi riproposta, discende l'inammissibilità del relativo motivo di ricorso.

Invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (per tutte: Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878).

5. Sorte non diversa rispetto ai precedenti motivi di ricorso deve essere riconosciuta al quarto motivo di ricorso, con il quale la difesa eccepisce l'omessa o manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Anche su questo punto la sentenza è ben motivata e si conforma al diritto vivente secondo cui le attenuanti in questione " non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (Sez. 1, n. 36729 del 14/07/2015, Pezzoni, non mass.; in senso conforme v., ex plurimis, Sez. 1, n. 39214 del 27/06/2017, Anghel, n.m.; Sez. 1, n. 37550 del 06/07/2016, Cacace, n.m.; Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, n.m).

Inoltre, "il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato" (Sez. 6, n. 13022 dell'11/02/2016, Esposito)

Non deve, infine, trascurarsi che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 26525 del 21/04/2017, Di Agostino, n.m.; Sez. 4, n. 19027 del 12/10/2016, dep. 2017, P., n.m.; Sez. 2, n. 267204 del 20/05/2016, Matera, n.m.).

Sulla base di tali principi, non può che rilevarsi la correttezza dell'iter argomentativo seguito dai giudici avendo, questi, spiegato chiaramente le ragioni dell'esclusione dell'invocato beneficio sanzionatorio, individuate:

- nella personalità dell'imputato, negativamente tratteggiata dalle precedenti condanne riportate dal predetto per i reati di bancarotta e omesso versamento delle ritenute previdenziali;

- nella gravità dei fatti in contestazione;

- nell'assenza di elementi di segno positivo in grado di neutralizzare i precedenti dati di segno contrario.

Le doglianze del ricorrente non vanno al di là della confutazione di tali rilievi con argomenti peraltro, non convincenti se non del tutto eccentrici rispetto al punto in discussione.

Tali devono, infatti, essere considerati il tentativo di sminuire la gravità dei pregressi fatti illeciti commessi dal S., in ragione soltanto della loro risalenza nel tempo, o la pretesa di ottenere le invocate generiche in virtù di una sorta di compensazione rispetto alla "lacunosità dell'intera vicenda e della responsabilità dell'imputato".

6. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, per l'effetto, l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.

Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della parte civile costituita, UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., che liquida nella complessiva somma di Euro 3.500, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., che liquida nella complessiva somma di Euro 3.500, oltre rimborso forfettario delle spese generali, cpa e IVA come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2018

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