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Truffa assicurativa: non ha efficacia scriminante il consenso eventualmente prestato dalla vittima alle lesioni che le siano state inferte

Truffa assicurativa

Tribunale Trieste, 28/06/2022, n.854

In tema di frode assicurativa, il danno è rappresentato dallo spreco di risorse umane e materiali impiegate per istruire la pratica risarcitoria e smascherare la frode assicurativa, anche tramite il conferimento di incarichi a periti e investigatori.

Truffa assicurativa: costituisce il danno lo spreco di risorse umane e materiali per istruire la pratica risarcitoria

Truffa assicurativa: il reato costituisce un'ipotesi speciale di truffa

Truffa assicurativa - Tribunale di Trieste - Condanna per sinistri mai avvenuti

Truffa assicurativa: i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi per individuare il proprietario del veicolo

Truffa assicurativa: è un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato proprio attribuibile solo all'assicurato

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo Con decreto del G.U.P. del 04/02/2020 Bi.Gi. veniva tratto a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere di tre ipotesi di concorso in frode assicurativa, come meglio descritto in rubrica. La prima udienza dell'08/05/2020 veniva differita d'ufficio in applicazione del decreto legge 08/04/2020, n. 23, emanato per fronteggiare l'emergenza sanitaria da virus COVID-19. All'udienza del 15/01/2021, dichiarata l'assenza dell'imputato (assistito da difensore fiduciario) e separata la posizione di tutti gli altri coimputati (definita con sentenza di proscioglimento per prescrizione), il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento. Alle successive udienze del 04/06/2021 e 19/11/2021 la trattazione del processo veniva rinviata per mancata comparizione del testimone del pubblico ministero. All'udienza del 22/04/2022 si procedeva all'istruzione della causa mediante l'esame del testimone De.Pr. e l'acquisizione di documentazione. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti discutevano la causa concludendo come da verbale e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo. Motivi della decisione Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per i reati a lui contestati ai capi B) ed E). 1. Fatto e risultanze investigative Come ricostruito in dibattimento da Da.Pr., funzionario di una società del gruppo "Ge." incaricata di compiere approfondimenti investigativi in ordine a pratiche di sinistro sospette, nel giro di pochi mesi erano pervenute a "Ge. S.P.A." ben sette richieste risarcitone riguardanti altrettanti incidenti stradali causati tra il novembre del 2012 e il marzo del 2013 dal medesimo veicolo, una Peugeot 206 targata (...) Stando alle predette richieste risarcitorie la predetta autovettura era di proprietà di Ro.Ve., la quale aveva stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con Ge. S.P.A." con vigenza fino al 01/10/2013. In occasione di tre dei sette sinistri quale conducente del veicolo era stato indicato l'odierno imputato Bi.Gi.. In particolare: 1) in data 07/02/2013 era pervenuta a "Ge." una richiesta risarcitoria inviata da Em.Ma., per i danni che lo stesso avrebbe subito in conseguenza di un investimento occorso a Palermo in data 05/01/2013 di cui era responsabile proprio la Peugeot 206 targata (...) condotta nell'occasione dal Bi.Gi. (fatto contestato al capo A; richiesta risarcitoria aff. 110 p.m.): 2) in data 09/04/2013 era pervenuta a "Ge." un'altra richiesta risarcitoria inviata da Pi.Sa. e dalla "No.Hi. S.a.s.", quale cessionaria di parte del credito vantato dal Sa., per i danni dallo stesso subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto a Termini Imerese in data 24/01/2013 cagionato dalla Peugeot 206 targata (...) condotta nell'occasione dal Bi.Gi., la quale, uscendo da un'area di sosta e non concedendo la dovuta precedenza, avrebbe urtato la FIAT 600 targata (...) del Sa. che stava transitando lungo Via (...); alla richiesta risarcitoria era stato allegato modello di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambi gli asseriti conducenti, Bi.Gi. e Pi.Sa. (fatto contestato al capo B: richiesta risarcitoria aff. 128-129 p.m.: constatazione amichevole di incidente aff. 120 p.m.): 3) in data 12/03/2013 era pervenuta a "Ge." un'altra denuncia di sinistro inviata da Gi.Ca. per i danni subiti dalla sua autovettura FIAT Bravo tragata "(...)" per un incidente avvenuto a Termini Imerese in data 10/03/2013 a causa della Peugeot 206 targata (...) sempre condotta dal Bi.Gi., la quale, in una manovra di parcheggio aveva urtato l'autovettura del Ca. ferma in sosta, come da constatazione amichevole di incidente sottoscritta da Bi.Gi. e Gi.Ca. (fatto contestato al capo E: constatazione amichevole di incidente aff. 47 p.m.). A fronte delle predette richieste "Ge." aveva proceduto alla liquidazione del solo indennizzo richiesto da Pi.Sa. per un ammontare di 1.200,00 Euro (fatto contestato al capo B). Tuttavia, successivi accertamenti investigativi compiuti per conto della compagnia assicurativa da una società del gruppo "Ge." e da una società d'investigazione ("In.") avevano consentito di appurare come l'autovettura Peugeot 206 targata (...) fosse rimasta nella effettiva disponibilità dell'assicurata Ro.Ve. per soli due mesi, tra l'ottobre e il dicembre 2012. Il predetto veicolo, infatti, il 27/12/2012 era stato venduto dalla Ve. a An.Ca., titolare dell'impresa commerciale "Fr." di Palermo, come si evince dal certificato del PRA (aff. 27 e ss. p.m.) e dal contratto di compravendita sottoscritto dalle parti ("dichiarazione di vendita" e relativi allegati aff. 50 e ss. p.m.). Peraltro, An.Ca. aveva rilasciato alla società di investigazione dichiarazione scritta e copia del registro di carico e scarico (documenti entrambi acquisiti agli atti poiché formati prima e al di fuori del procedimento penale) con cui dava prova e confermava di essere stata proprietaria dell'autovettura Peugeot 206 targata (...) dal 27/12/2012 al 29/04/2013, veicolo che era rimasto per tutto il suddetto periodo nella propria esclusiva disponibilità materiale in quanto fermo in deposito presso l'autosalone di cui era la titolare. 2. Valutazione della prova e qualificazione giuridica Gli elementi raccolti nel corso dell'attività investigativa consento di affermare con assoluta certezza come tutti i sinistri oggetto delle contestazioni di cui ai capi A), B) ed E), così come denunciati, non siano mai accaduti, con conseguente integrazione del delitto di cui all'art. 642 c.p.. In particolare, deve escludersi totalmente il coinvolgimento dell'autovettura Peugeot 206 targata (...) indicata come esclusiva responsabile di tutti gli incidenti, in quanto al momento del fatto non era più nella disponibilità di Ro.Ve., né poteva essere condotta dal di lei marito Bi.Gi., in quanto oramai di proprietà della Ca. e ferma in deposito nel suo salone. Del resto, a corroborare l'ipotesi accusatoria vi è altresì il dato statistico abnorme, che ha visto coinvolto il medesimo veicolo in ben 7 sinistri nell'arco di pochi mesi, con il ruolo sempre di responsabile esclusivo, a riprova del disegno fraudolento complessivo. Appare, quindi, evidente il piano criminoso (unitario) sotteso alle condotte contestate volto ad ottenere la corresponsione di indennizzi non dovuti da "Ge." in relazione ad una polizza sottoscritta da Ro.Ve. e ancora vigente per un'autovettura di cui, però, in corso di contratto, aveva già perso la titolarità e il possesso e che non poteva aver cagionato i sinistri denunciati. In un caso (fatto contestato al capo B) l'intento fraudolento era stato perfino conseguito, elemento che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 642, co. 2, c.p. La partecipazione dell'odierno imputato al suddetto piano fraudolento è stata esaustivamente dimostrata per quanto riguarda i delitti contestati ai capi B) ed E), avendo in qualità di asserito conducente sottoscritto false constatazioni amichevoli di sinistro. Manca, invece, analoga prova per il delitto contestato al capo A): in atti vi è unicamente prova documentale della richiesta risarcitoria inoltrata e sottoscritta dall'asserito danneggiato, il quale indica come conducente il Bi.Gi.. Seppur altamente verosimile, come sostenuto dallo stesso pubblico ministero, non vi è però alcun concreto elemento istruttorio che consenta di inferire la conclusione di un accordo tra il denunciate e il Bi.Gi. 3. Trattamento sanzionatorio Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., risulta pena congrua quella pari ad anni 2 di reclusione, così determinata: - pena base per il più grave delitto di cui al capo B): anni 1 di reclusione; - pena aumentata per la recidiva reiterata qualificata: anni 1 mesi 8 di reclusione; - pena aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 642, co. 2, c.p.: anni 1 mesi 10 di reclusione; - pena aumentata ai sensi dell'art. 81, cpv., c.p., per il delitto contestato al capo E): anni 2 di reclusione. Nel corso del processo non sono emersi elementi favorevoli all'imputato degni di essere valorizzati ai sensi dell'art. 62-bis c.p.. I numerosi precedenti penali per delitti contro il patrimonio vantati dal Bi.Gi., destinatario anche di misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale) proprio in epoca coeva alla commissione dei reati oggetto di contestazione, da una parte, giustifica pienamente l'aumento per la contestata recidiva reiterata qualificata, dall'altra, osta al riconoscimento dei benefici di legge. 4. Risarcimento del danno e statuizioni civili La condotta fraudolenta dell'imputato ha indubbiamente cagionato un danno patrimoniale a carico della compagnia assicurativa, da quantificarsi in via equitativa in complessivi 4.000,00 Euro , di cui Euro 1.200,00 per il pagamento di un indennizzo non dovuto ed Euro 2.800,00 quale conseguenza dello spreco di risorse umane e materiali impiegate da "Ge." per istruire la pratica risarcitoria e smascherare la frode assicurativa, anche tramite il conferimento di incarichi a periti e investigatori (Cass. sez. 2, 15/05/2017, n. 24075; Cass. sez. 2, 02/03/2018, n. 9506). L'imputato deve anche essere condannato a rifondere alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano, per questo grado, in Euro 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CNA come per legge. Alla condanna consegue in capo all'imputato il pagamento delle spese processuali (art. 535 c.p.p.). Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 90. P.Q.M. visti gliartt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Bi.Gi. colpevole dei reati a lui ascritti ai capi B) ed E) di rubrica e, applicata la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, riconosciuta la circostanza aggravante di cui all'art. 642 co. 2 c.p. in relazione al delitto contestato al capo B), ritenuti i fatti uniti nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visti gliartt. 538 e 541 c.p.p., condanna l'imputato a risarcire il danno cagionato alla costituita parte civile "Ge. S.P.A." che si quantifica in Euro 4.000,00 e a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.N.A., come per legge. Visto l'art. 530 c.p.p., assolve l'imputato dal reato a lui ascritto al capo A) per non aver commesso il fatto. Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p., indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Così deciso in Trieste il 22 aprile 2022. Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022.
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