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Truffa assicurativa

Truffa assicurativa: in tema di falsa denuncia all'assicurazione

Corte appello Taranto, 26/01/2022, n.48

In tema di frode assicurativa, ove la condotta sia rappresentata dalla falsa denuncia all'assicurazione per dichiarazione di un sinistro inesistente o per aggravamento delle conseguenze di un sinistro, il delitto deve ritenersi consumato dal momento della ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicurativa. (Fattispecie nella quale la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha ritenuto correttamente identificata la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento.

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il 6 febbraio 2020, il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, emetteva sentenza con cui:

- affermava la penale responsabilità di LA. Vi. per i delitti di cui agli artt. 642 e 476,482,61, n. 2, c.p. (nell'ultimo assorbito il reato di cui all'art. 469 c.p.), condannandolo, ritenuta la recidiva reiterata, escluse le circostanze attenuanti generiche e la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alle due azioni delittuose, alla pena complessiva di anni tre di reclusione (anni uno e mesi sette di reclusione, per il falso, ed anni uno e mesi cinque di reclusione, per la denuncia del falso sinistro), oltre al pagamento, delle spese processuali e al risarcimento del danno - quantificato equitativamente in Euro 7.000 - in favore della Ax. As. S.p.A., a vantaggio della quale liquidava anche la somma di Euro 3.000, oltre accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di costituzione e partecipazione al giudizio;

- affermava la penale responsabilità di LE. Ga. per il delitto di cui agli artt. 476,482,61, n. 2 c.p., condannandolo, esclusa in fatto la recidiva semplice contestata, negate le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

- assolveva LE. Ga. dal reato di cui all'art. 642 c.p. e DE PA. Gr. da tutte le imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto.

All'esito dell'istruttoria - articolatasi nell'acquisizione (con il consenso delle parti) della denuncia presentata da PO. Al., comunque escussa a chiarimenti in contraddittorio, nonché nell'esame di PE. Gi. (testimone a discarico), di DE PA. Gr., LE. Ga. e, ai sensi dell'art. 507 c.p.p. - del Luog. QU. Ed. e dell'Avv. Fa. FI., oltre che nell'acquisizione della documentazione versata in atti dal p.m. - il giudicante riteneva raggiunta la prova dei fatti e, segnatamente, per quanto in questa sede oggetto di interesse, l'avvenuta simulazione del sinistro stradale descritto al capo b) della rubrica da parte del LA. e, in relazione all'assegno in suo favore liquidato dalla compagnia assicuratrice, l'avvenuta falsificazione della procura all'incasso di quel titolo, da parte di LE. Ga. (reo confesso) in concorso con il LA.

Il giudice di prime cure, ripercorrendo gli esiti dell'istruttoria con una dovizia di particolari tale da rendere sufficiente il mero richiamo in parte qua della sentenza impugnata, da intendersi in questa sede trascritta per divenire parte integrante del presente provvedimento, acclarava che:

- il (omissis), LE. Ga. si era recato presso la filiale di (omissis) del Ba. di Na. per incassare l'assegno bancario della Ba. In. Sa. Pa. dell'importo di Euro 1.500, personalizzato Ax. As. S.p.A., recante n. (omissis), emesso in favore di LA. Vi., nella circostanza esibendo una procura speciale del precedente (omissis), apparentemente confezionata dal Notaio Al. PO. di (omissis);

- il direttore della filiale, avuto il sospetto che la firma del notaio e il timbro esistente su quell'atto fossero falsi, aveva bloccato l'assegno e avvisato il Notaio PO. che, come poi espressamente indicato nella denuncia immediatamente presentata, presa visione dell'atto, aveva disconosciuto la firma, rilevato la falsità del timbro apposto e sottolineato la fittizietà del numero di repertorio riportato dalla procura (su cui era indicato il n. (omissis)) di gran lunga superiore al numero di atti fino a quel momento emessi e registrati nel suo studio, giunti al n. (omissis);

- le indagini svolte a seguito della presentazione della denuncia del notaio (nel corpo della quale veniva sottolineata l'assenza assoluta di cognizione della vicenda, mai portata alla sua attenzione nell'ambito della sua professione) e il sequestro dell'indicato titolo, avevano consentito di accertare che la suddetta procura speciale (falsa) risultava conferita per consentire al LE. di gestire il risarcimento del danno relativo al sinistro stradale avvenuto il (omissis), in "(omissis)", allorché il delegante, LA. Vi., era rimasto vittima "alla Via (omissis)" di un sinistro stradale nel quale, essendo stato investito, aveva riportato lesioni personali con riferimento alle quali la Ax. As. S.p.A. avrebbe emesso assegno e/o bonifico;

- l'analisi della documentazione che la p.g. aveva acquisito presso la suddetta compagnia di assicurazioni aveva consentito di verificare che: 1) l'Avv. Fa. FI. da (omissis) il (omissis), nell'interesse di LA. Vi., aveva avanzato una richiesta di risarcimento del danno (ricevuta dalla compagnia il successivo (omissis)) afferente al sinistro stradale verificatosi in (omissis), all'intersezione tra la Via (omissis) e la Via (omissis), in cui il LA. era stato investito dalla vettura (omissis), tg. (omissis) (la cui conducente si era allontanata senza prestare soccorso), riportando le lesioni personali refertate presso l'Ospedale (omissis) di (omissis), ove - arrivato alle ore 10.50 - il paziente era risultato affetto da "valida contusione spalla sinistra, emitorace sinistro, ginocchio destro, cervicalgia post traumatica", giudicate guaribili in gg. 7, con prognosi in seguito prolungata con certificazioni del (omissis) e del (omissis) da sanitario privato, autore anche di una consulenza secondo cui la malattia aveva avuto una durata complessiva di giorni 65, di cui 10 di inabilità temporanea totale e 55 di inabilità temporanea parziale, con permanenza di postumi invalidanti pari al 3-4%; 2) la compagnia di assicurazioni, svolgendo le proprie indagini, aveva contattato la proprietaria della vettura, identificata in AT. Va. da (omissis), e, a fronte del silenzio di quest'ultima, aveva disposto un accertamento medico su LA. Vi. che, sottopostosi a visita del Dott. Al. MA. il (omissis), era risultato vittima di lesioni solo parzialmente compatibili con il sinistro denunciato quale fonte della richiesta di risarcimento del danno, apparendo il trauma cervicale riscontrato incompatibile con la dinamica di investimento pedonale descritta, e certamente portatore di conseguenze traumatiche di gran lunga inferiori alla stima compiuta dal sanitario di parte; 3) a seguito della comunicazione dell'Avv. Fa. FI. del (omissis), con la quale il legale aveva manifestato la disponibilità del proprio assistito ad addivenire a una conclusione transattiva della vicenda, attraverso la liquidazione di una somma pari ad Euro 1.500 (già comprensiva delle spettanze legali di Euro 300), e aveva trasmesso una dichiarazione testimoniale (con allegato documento di identità) di PA. An., Ax. As. S.p.A. aveva emesso in favore del LA. un assegno bancario dell'importo di Euro 1.500 da incassare entro il (omissis) (poi rinnovato per le vicissitudini rappresentate dettagliatamente in sentenza con altri vari titoli, ultimo dei quali quello caduto in sequestro, divenuto comunque oggetto della denuncia di smarrimento presentata il (omissis) ai Carabinieri di Taranto Principale dal LA., così destinatario di un bonifico effettuato in favore del suo avvocato);

- la dichiarazione testimoniale di PA. An. (portata all'Avv. FI., secondo quanto da costui riferito, con l'allegato documento, da DE PA. Gr., al quale il legale aveva consegnato, in busta chiusa, l'assegno, poi oggetto della denuncia di smarrimento, da dare al LA.) - secondo quanto riferito dal Luog. QU. Ed. che aveva una conoscenza diretta e specifica di tale soggetto per ragioni legale al suo ufficio - è certamente falsa, poiché la firma apposta in calce alla stessa non corrisponde a quella del PA., così come pure la fotografia riportata dal documento allegato a tale dichiarazione non ritrae il volto dell'uomo ma di altro soggetto non meglio identificato.

A fronte di tali dati - richiamate pedissequamente le dichiarazioni dibattimentali del DE PA. e del LE. - il giudice di prima istanza, stanti, per un verso, la genericità di quanto da quest'ultimo affermato in ordine alle modalità di confezionamento della falsa - procura speciale (di cui si è assunto la paternità esclusiva, nonostante l'incoerenza di tale dato con il suo grado di scolarizzazione e la constatata scarsa padronanza della lingua italiana) e l'inverosimiglianza dei non ricordo opposti alle domande volte a spiegare la conoscenza da parte sua dei dati e dei fatti indicati nella suddetta procura, e, per altro verso, il contrasto emerso tra le dichiarazioni (convergenti sul punto) dei due imputati e quanto addotto da PE. Gi. in ordine all'identità del soggetto al quale il DE PA. avrebbe dovuto consegnare la busta chiusa contenente l'assegno oggetto di attenzione, identificato dal testimone proprio in LE. Ga. (e non già nella compagna tarantina del LA.), riteneva assolutamente non credibile la dichiarazione del LE. volta a escludere il coinvolgimento del LA. nella falsificazione della procura speciale.

Il giudicante - a sostegno della sua conclusione - allegava anche l'interesse evidentemente proprio del LA. alla riscossione dell'assegno ed il fatto che le indicazioni contenute in quell'atto quanto al sinistro occorsogli non potevano che essere circostanze a lui esclusivamente note, oltre al fatto che, proprio nei giorni immediatamente successivi alla presentazione in banca di quel titolo e al suo sequestro, l'imputato avesse presentato la denuncia di smarrimento di quell'assegno, sì da prendere evidentemente, solo a seguito del negativo sviluppo dei fatti, le dovute distanze dalla vicenda.

Alla stessa stregua, il giudice di prime cure riteneva integrato il delitto di cui al capo b) della rubrica, atteso che la (seppur) parziale incompatibilità tra il sinistro denunciato e le lesioni indicate quali conseguenza di quell'incidente, in uno con la certamente falsa dichiarazione testimoniale di PA. An. (utile a descrivere un fatto quanto meno verificatosi in maniera difforme da quanto adotto) e con il contrasto tra le indicazioni (dallo stesso LA.) inserite nella procura speciale e quelle fornite per il risarcimento, sintomatico della non riconducibilità reale di quel fatto al suo effettivo vissuto, attestano la non riferibilità delle lesioni oggetto di richiesta risarcitoria al sinistro come denunciato.

Pertanto, il primo giudice, condividendo la qualificazione giuridica attribuita ai fatti dal p.m., perveniva alla conclusione sanzionatoria innanzi indicata.

Avverso la suddetta sentenza è stato proposto tempestivo atto di appello da LA. Vi..

La difesa dell'appellante ha richiesto:

- l'assoluzione del LA. quanto meno ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., con formula di giustizia, da entrambe le fattispecie ascrittegli, non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere: a) che l'imputato fosse coinvolto nell'azione di falsificazione della procura speciale che il LE. aveva riferito a una propria esclusiva iniziativa non concordata con il LA., che, in quel momento, inoltre, si trovava in Milano e non già in Puglia, come comprovato dalle dichiarazioni anche del DE PA. e come attestato dal fatto che anche la firma a suo nome risulta essere falsa, e come logicamente desumibile dal fatto che l'atto utilizzato per l'estrapolazione del nominativo del notaio e del contenuto da copiare era riferibile a un professionista di (omissis) (luogo di residenza del LE. e del DE PA., che probabilmente volevano raggirare il loro conoscente) e non già di (omissis), luogo di residenza del LA., comunque, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, privo di qualsivoglia interesse al confezionamento di quell'atto (il cui contenuto descrittivo avrebbe potuto ben trarsi dalla documentazione presente nella busta insieme all'assegno invitato dalla compagnia) stante la possibilità di portare direttamente all'incasso quel titolo per ottenere la somma corrispondente senza la necessità di alcuna artificiosa alterazione della realtà, fermo restando, nella specie, la non configurabilità della condotta ritenuta poiché relativa alla copia di un atto in verità inesistente; b) che il sinistro oggetto di denuncia per il risarcimento fosse falso, attesa la certificazione immediatamente dopo il fatto compilata dal personale del pronto soccorso e la stessa conclusione del medico dell'assicurazione che aveva parlato di solo parziale incompatibilità di alcune lesioni con la dinamica riferita, ferma restando l'indicatività tanto del silenzio serbato dalla proprietaria della vettura, evidentemente interessata a tacere circostanze per sé pregiudizievoli come quella di aver causato un sinistro e di essersi allontana dal luogo del fatto senza prestare alcun soccorso alla vittima, quanto della condotta della medesima compagnia che all'esito dell'indagine espletata aveva liquidato comunque una somma non certamente trascurabile, oltre all'incoferenza delle considerazioni sulla falsità della dichiarazione testimoniale del PA., il cui confezionamento non può essere ricondotto a un'azione del LA. in quel momento in Milano;

- la rideterminazione della pena mediante: 1) il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche escluse dal primo giudice; 2) l'esclusione della recidiva, stante la risalenza temporale dei precedenti annotati sul certificato del casellario giudiziale, da soli non sufficienti a far considerare i reati eventualmente accertati espressione di una maggiore pericolosità del loro autore; 3) l'applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p., stante la contraddittorietà del ragionamento del primo giudice per escludere la sussistenza della medesimezza del necessario disegno criminoso, vista la connessione esistente tra il sinistro che si assume essere falso e le attività realizzate per incassare l'assegno relativo al risarcimento del danno da quel fatto disceso.

All'odierna udienza si è celebrato il giudizio e la Corte - preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti - ha definito il processo come da dispositivo in calce al presente provvedimento.

Va premesso che, alla data odierna, pur a fronte della risalenza temporale dei fatti oggetto di addebito, non è ancora maturato il termine necessario alla loro estinzione per prescrizione.

Giova osservare che:

- il delitto di cui agli artt. 476,482 c.p. è punito con la reclusione nel massimo pari ad anni quattro ed era stato consumato il (omissis);

- il delitto di cui all'art. 642 c.p. è punito con la reclusione nel massimo pari ad anni cinque ed era stato consumato il (omissis) (cfr.: Cass., Sez. II, 25 novembre 2021, n. 43534, secondo cui: "In tema di frode assicurativa, ove la condotta sia rappresentata dalla falsa denuncia all'assicurazione per dichiarazione di un sinistro inesistente o per aggravamento delle conseguenze di un sinistro, il delitto deve ritenersi consumato dal momento della ricezione della richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicurativa. (Fattispecie nella quale la Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha ritenuto correttamente identificata la decorrenza del termine di prescrizione dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento)";

- LA. Vi. è gravato dalla recidiva reiterata che, ai fini della prescrizione, determina un aumento pari alla metà del tempo previsto dall'art. 157 c.p.;

- il procedimento è rimasto sospeso per la durata complessiva di mesi undici e giorni otto (atteso che l'udienza del 13 aprile 2017 era stata rinviata a quella del 18 gennaio 2018, per l'adesione dei difensori all'astensione degli avvocati dalle udienze, e che trova applicazione l'art. 83 D.L. 18/2020, come successivamente modificato e convertito, decorso durante il termine indicato per il deposito della sentenza);

- il delitto di cui all'art. 476,482 c.p., pertanto, tenuto conto dell'interruzione e della sospensione del termine di prescrizione, si estinguerà il 28 febbraio 2022;

- il delitto di cui all'art. 642 c.p., pertanto, tenuto conto dell'interruzione e della sospensione del termine di prescrizione, si estinguerà il 24 novembre 2022.

Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.

La fattispecie di cui agli artt. 476,482,61, n. 2, c.p.

È necessario sottolineare che nessuna contestazione è stata compiuta - a fronte della dichiarazione confessoria di LE. Ga. e di quanto denunciato dal Notaio Al. PO. - sul fatto che la copia della procura speciale esibita alla banca per incassare l'assegno fosse stata artatamente confezionata.

Ciò posto, deve subito essere disattesa l'argomentazione difensiva secondo cui l'azione di utilizzare un tale atto falso, poiché esso è costituito da una copia di un atto in realtà inesistente, non è idonea a integrare la violazione oggetto di contestazione.

A parere della Corte, l'utilizzo della copia in luogo dell'originale (inesistente), stante il sospetto ingenerato nel soggetto al quale il documento era stato esibito, spinto al compimento di una verifica sull'originalità della procura, evidenzia l'avvenuta lesione del diritto tutelato dalle norme incriminatrici richiamate dal p.m. e, conseguentemente, la correttezza della determinazione del primo giudice.

La fondatezza di tale conclusione riposa, per identità di ratio, sul pacifico principio di diritto a mente del quale "non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477-482 cod. pen.) la fotocopia di un permesso di parcheggio per invalidi di cui l'agente sia l'effettivo titolare. (Fattispecie in cui la titolare del permesso di parcheggio aveva esposto su un veicolo noleggiato fuori sede la fotocopia del permesso di parcheggio, custodendo l'originale nella propria abitazione per paura di smarrirlo)" (Cass., Sez. V, 20 aprile 2017, n. 18961).

Il principio in parola infatti esclude la sussistenza del reato allorché l'impiego della fotocopia in luogo dell'originale sia compiuto, senza alcun intento di mistificazione in ordine all'avvenuta riproduzione dell'atto, dal medesimo intestatario del documento riprodotto, evidentemente autore o, quanto meno, al corrente della avvenuta riproduzione.

Un'evenienza di tal fatta, diversamente da quanto verificatosi nell'ipotesi all'attenzione di questo Collegio, non determina alcuna abusiva moltiplicazione di documenti e non altera in alcun modo il regime di utilizzabilità degli stessi.

È solo il caso di precisare che la suddetta conclusione risulta solo apparentemente contraddetta dal principio di recente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui "non è configurabile il reato di falsità materiale previsto dagli artt. 476 e 482 cod. pen. qualora oggetto di alterazione sia una mera riproduzione fotostatica, presentata come tale e priva di attestazione di autenticità, in quanto per sua natura sprovvista di funzione probatoria. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto penalmente irrilevante l'esibizione della fotocopia di un atto pubblico di compravendita, priva di attestato di conformità e, pertanto, insuscettibile di essere utilizzata come originale, sulla quale erano state apposte alterazioni rispetto all'atto originale)" (Cass., Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 3273).

Nella specie, infatti, la fotocopia dell'atto oggetto di attenzione era stata esibita come tale - e non in luogo dell'originale al fine di sorprendere la buona fede dell'altra parte - e su di essa erano state apposte delle modifiche, ritenute, proprio perché eseguite su una copia dichiaratamente tale, inidonee a ledere l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice di riferimento.

A sostegno della correttezza della conclusione rassegnata, deve essere richiamata la pronuncia adottata dal Supremo Collegio, riunito nel massimo consesso, con la quale la Cassazione esclude la rilevanza del falso di una fotocopia allorché - per le modalità con le quali è creata e utilizzata - la copia medesima non dia adito a originare una situazione di apparenza tale da far fondatamente ritenere l'esistenza dell'atto sottostante (cfr.: Cass., S.U., 7 agosto 2019, n. 35814).

È solo il caso di evidenziare che, nella specie, la produzione al funzionario di banca della copia della procura speciale, poiché funzionale a dare luogo alla negoziazione del titolo di credito in possesso del falso delegato, non poteva che creare un'apparenza certamente rilevante dell'esistenza di quell'atto medesimo, che, nella suddetta situazione, non poteva che essere prodotto in copia.

Tanto chiarito, secondo la Corte, è pacifico anche che la condotta criminosa oggetto di attenzione debba essere attribuita - in concorso con il LE. che l'aveva confessata - a LA. Vi..

E invero, richiamate e condivise le argomentazioni in merito spese dal primo giudice, va osservato come le doglianze difensive non colgano nel segno.

Segnatamente:

- non è dirimente l'affermazione a mente della quale il LA. al momento del fatto si trovasse in Milano, atteso che tale circostanza, in ogni caso assertivamente fondata sulle dichiarazioni dei correi, lungi - da sola - dal poter escludere la partecipazione dell'imputato all'azione materialmente da altri posta in essere, dimostra, invece, il suo pieno coinvolgimento in quel reato. Invero, proprio l'assenza da (omissis) del LA., ove si ponga mente alla necessità di porre all'incasso il titolo inviato dall'assicurazione (già in precedenza numerose volte rinnovato perché, per varie vicissitudini, scaduto), rappresenta una valida motivazione per il confezionamento, anche da parte del titolare dell'assegno (che non ne abbia la materiale disponibilità), dell'atto necessario alla sua monetizzazione. La fondatezza della conclusione in parola è poi data dal comportamento del medesimo LA., immediatamente prodigatosi a prendere le distanze dalla vicenda allorché aveva saputo l'esito negativo del tentativo di porre all'incasso l'assegno mediante la presentazione della falsa denuncia di smarrimento innanzi menzionata (ove infatti il LA. fosse stato estraneo all'azione delittuosa realizzata dal LE. non avrebbe potuto agire così come ha fatto);

- non è dirimente il fatto che la sottoscrizione a suo nome sulla procura speciale falsa non sia riconducibile alla sua mano, atteso che - anche a fronte della dichiarazione del LE., secondo cui egli stesso in prima persona aveva confezionato tale atto - la mancata materiale formazione dell'atto da parte del LA. non è idonea - da sola - ad escludere la sua partecipazione all'azione delittuosa, dovendosi altrimenti ontologicamente escludere l'applicabilità dell'art. 110 c.p. con riferimento a qualsiasi condotta di falso non materialmente posta in essere da uno dei co-autori;

- non è significativo il fatto che la procura speciale falsa fosse stata confezionata facendo riferimento a un atto notarile redatto da un professionista di (omissis) e non già di Taranto, atteso che - indiscusso il contributo materiale dato dal LE. alla formazione di quell'atto falso - la scelta in parola, evidentemente non condizionata dall'intervento del LA., è del tutto ininfluente rispetto all'accertamento del suo coinvolgimento;

- è assertiva, e invero smentita dalle altre emergenze processuali, la teoria (peraltro rappresentata per la prima volta nell'atto di gravame) secondo cui il LA. sarebbe stato vittima di un raggiro posto in essere ai suoi danni dal DE PA. e dal LE., atteso che essa si contrappone, da un lato, al dato oggettivo afferente all'accertamento (oramai irrevocabile) dell'estraneità di DE PA. Gr. al fatto e, dall'altro, al contegno del medesimo appellante che, al momento della presentazione della denuncia di smarrimento del titolo di credito, non aveva in alcuna maniera accennato al fatto della detenzione di quell'assegno da parte di terzi, così comprovando (dal punto di vista logico) che tale azione era stato un mal riuscito tentativo di prendere le distanze da una vicenda a lui evidentemente ben nota (cfr. denuncia di smarrimento in atto, in cui è semplicemente dato atto dell'avvenuto smarrimento, peraltro, in (omissis) in data imprecisata);

- è logicamente incoerente l'affermazione a mente della quale i dati riportati nella procura speciale (anche in relazione alla dinamica del sinistro) avrebbero potuto essere estrapolati dalla documentazione di accompagnamento dell'assegno contenuta nella busta dall'Avv. FI. indiscutibilmente consegnata al DE PA., atteso che - ferma restando l'assertività dell'evenienza in virtù della quale nella busta vi fossero atti descrittivi del sinistro - vi è che l'erronea indicazione del luogo di verificazione dell'incidente stradale è invece sintomatica del fatto che nessun documento ufficialmente inviato dall'assicurazione fosse stato consultato e che i riferimenti fossero stati fatti a circostanze che erano (a loro volta, come sostenuto dal primo giudice con riferimento alla sussistenza della violazione dell'art. 642 c.p.) relative a un accadimento non facente parte del reale vissuto della presunta vittima, neanche in prima persona in grado di indicare con precisione i fatti.

La fondatezza delle considerazioni esposte è comprovata dal contrasto esistente tra le dichiarazioni dibattimentali dei soggetti escussi, utili a confermare che LE. Ga., indubbiamente autore materiale della falsificazione, già reo confesso, abbia provato con le sue affermazioni a escludere il coinvolgimento (per quanto in questa sede oggetto di interesse) del LA..

LE. Ga. e DE PA. Gr. non sono credibili allorché hanno addotto che l'assegno dal secondo avuto in consegna dell'Avv. FI. fosse stato consegnato alla compagna del LA.

La suddetta dichiarazione è stata smentita da:

- PE. Gi. (testimone addotto proprio dal DE PA.) il quale, presente al momento della consegna della busta da parte dell'Avv. FI., aveva dichiarato che il DE PA. avrebbe dovuto consegnare l'assegno ivi contenuto a LE. Ga.;

- dal fatto che tale circostanza fosse nota al LE., che, però, nulla aveva dichiarato in ordine alle modalità di avvenuta consegna del titolo alla sua persona;

- dal fatto che tale circostanza fosse nota al LA. (pertanto consapevole dei fatti e non già vittima di alcun raggiro ai suoi danni), sia perché costui aveva sempre intrattenuto per il tramite del DE PA. i suoi rapporti con l'Avv. FI., presso il quale lo stesso DE PA. evidentemente era stato incaricato dal primo di ritirare l'assegno, ricevendo altrettanto evidentemente indicazioni in ordine alla sua destinazione (nell'immediatezza indicata dal PE., che non si ha ragione di ritenere che abbia sul punto potuto mentire), sia perché se il LA. fosse stato vittima di un raggiro o, anche più semplicemente, in buona fede, non avrebbe avuto ragione di tacere informazioni relative alla vicenda al momento della presentazione della invece scarna denuncia di smarrimento dell'assegno "in (omissis)… in data sconosciuta". Deve ritenersi pertanto certo che LE. Ga. avesse agito in unione e concorso con LA. Vi. nella consumazione del fatto.

Per mera completezza espositiva, va chiarito che il movente del LA. resta indifferente rispetto all'accertamento compiuto, sicché non è dirimente la considerazione difensiva secondo cui costui - titolare del diritto a porre all'incasso l'assegno - non avrebbe avuto alcun interesse a porre in essere la condotta in parola per entrare in possesso delle somme liquidategli dall'assicurazione.

La fattispecie di cui all'art. 642 c.p.

A parere della Corte vanno condivise le argomentazioni del primo giudice sull'avvenuta integrazione del delitto in parola.

Anche in questo caso le doglianze difensive non sono tali da scalfire la conclusione raggiunta sulla scorta dell'analisi delle risultanze istruttorie.

E invero:

- l'accertamento compiuto dall'assicurazione aveva condotto a sostenere la quanto meno parziale incompatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica oggetto di denuncia all'assicurazione, apparendo - anche dal punto di vista logico - quanto mai improbabile una cervicalgia post traumatica in un caso di investimento pedonale, sicché può sostenersi in maniera fondata che quelle lesioni, certamente esistenti al momento dell'accesso alla struttura sanitaria, fossero riferibili a una fonte differente da quella in seguito indicata quale loro causa;

- il silenzio serbato da AT. Va., proprietaria della vettura investitrice e titolare della polizza assicurativa, non può assumere la connotazione attribuitagli nell'atto di appello, atteso che la documentazione versata in atti (acquisita dalla p.g. presso la compagnia, con l'attestazione di avvenuta spedizione dell'intero fascicolo) non consente di avere contezza del fatto che la donna avesse ricevuto la comunicazione effettivamente inviatele dall'Ax. As. S.p.A., sicché nulla può arguirsi in merito al suo contegno che, di contro, diviene sintomatico dell'assenza di qualsivoglia suo coinvolgimento in sinistri di sorta;

- la certificazione redatta dal personale sanitario che aveva prestato assistenza al LA. nulla dice in merito alle modalità e al luogo di verificazione del sinistro, atteso che nella scheda di ammissione alla struttura ospedaliera è riportato esclusivamente - quale causa delle lesioni - un "sinistro stradali, senza alcuna altra specificazione, e - quale luogo del fatto - "(omissis)", senza alcuna più dettagliata specificazione sulla parte della città teatro dell'occorso;

- la scelta della compagnia di addivenire ad un accordo, in presenza della conclusione del tecnico incaricato sulla seppur solo parziale compatibilità delle lesioni denunciate con il sinistro, non appare in alcuna maniera illogica e/o irrazionale né in contrasto con le successive determinazioni, certamente scaturite dagli esiti delle indagini afferenti alla riscossione dell'assegno emesso (che lo si ricorda, per la prima volta, era stato consegnato al LA. alla fine dell'anno 2010, venendo in seguito più volte annullato e sostituito per le vicissitudini esposte nella sentenza di primo grado), sicché da tale condotta non è possibile logicamente trarre alcuna conclusione sulla falsità del sinistro;

- l'eventuale non riconducibilità all'appellante della produzione della dichiarazione testimoniale falsamente confezionata (ferme restando - secondo la Corte - la sua natura di ulteriore elemento, quanto meno, indiziario della falsità della modalità di verificazione del sinistro), in presenza del quadro probatorio emerso, non rappresenta una circostanza utile di per sé a escludere la sussistenza del reato accertato.

Il motivo afferente alla rideterminazione della pena deve essere rigettato.

Invero, LA. Vi. è soggetto gravato da numerosi precedenti penali anche specifici, posti in essere in epoca antecedente, contemporanea e successiva ai fatti oggetto del presente giudizio.

A fronte di tale dato:

- ferma l'inammissibilità della richiesta di applicazione dell'art. 62 bis c.p., esposta senza alcuna argomentazione utile a sostenerla e a contestare la - seppur succinta - motivazione del primo giudice, non si ravvedono - a parere della Corte - ragioni di sorta per addivenire a una diversa determinazione;

- la recidiva reiterata ritenuta dal primo giudice deve ritenersi sussistente non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, atteso che, in presenza di un numero non irrilevante di condotte delittuose poste in essere in un periodo concomitante e anche successivo al momento di commissione dei due reati in questa sede oggetto di interesse, è pacifica la naturale inclinazione criminosa del LA., evidentemente aduso alla violazione delle norme penali, sicché è evidente, per la vicinanza temporale tra con i vari fatti già giudicati, che le condotte in questa sede oggetto di giudizio (la seconda delle quali spregiudicatamente posta in essere per assicurarsi il profitto della prima anche in epoca ben discosta da quest'ultima) siano espressive di una maggiore e certamente attuale pericolosità dell'imputato.

Alla stessa maniera risultano condivisibili e non adeguatamente contraddette le argomentazioni con le quali il primo giudice aveva escluso l'applicabilità dell'art. 81, comma 2, c.p.

Invero, risulta palese che al momento dell'ideazione di quanto necessario all'integrazione del delitto di cui all'art. 642 c.p., il LA., seppur determinato a perseguire un indebito vantaggio da tale condotta, non avesse potuto programmare il reato in seguito posto in essere, peraltro con la cooperazione materiale di altro soggetto, con la falsificazione della procura speciale utilizzata per monetizzare il titolo di credito emesso dalla compagnia assicuratrice.

E' chiaro che l'aggiuntiva condotta - ideata sicuramente in un momento successivo e distinto dalla prima - era stata esclusivamente originata dall'occasione venutasi a creare, sicché non è possibile considerare integrati i requisiti di cui all'art. 81 c.p.

Nessuna contraddizione è ravvisabile nel ragionamento del giudice di prime cure, visto che le considerazioni richiamate dall'appellante attengono alla motivazione compiuta in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., certamente integrata stante la connessione strumentale tra i due reati accertati. Si ricordi infatti che l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante in questione, pur non incompatibili, hanno diversi presupposti "giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto

ad un altro" (Cass., Sez. I, 16 aprile 2018, n. 16881).

Peraltro, la pena inflitta dal primo giudice, tenuto conto della recidiva reiterata e dell'ulteriore circostanza aggravante, risulta - con riferimento a ciascun reato - congrua rispetto alla gravità del fatto, valutata tanto avuto riguardo alla condotta in sé quanto al danno procurato alla persona offesa, quanto alla personalità del suo autore, come già innanzi sottolineato, evidentemente propenso alla commissione di fatti penalmente rilevanti.

Per le ragioni addotte, la sentenza impugnata deve essere confermata e LA. Vi. deve essere condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.
La Corte visto l'art. 605 c.p.p.,

conferma la sentenza del 6 febbraio 2020 del Tribunale di Taranto, appellata da LA. Vi. che condanna al pagamento delle spese del presente grado.

Motivi contestuali.

Così deciso in Taranto, il 26 gennaio 2022

Depositata in Udienza il 26 gennaio 2022

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