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Truffa assicurativa

Truffa assicurativa: la procura speciale rilasciata dal legale rappresentante della compagnia assicurativa non deve contenere l'elenco dei singoli reati

Tribunale Trieste, 01/06/2021, n.898

Nessuna massima presente

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto del G.u.p., dd. 12/10/2019, veniva disposto il giudizio innanzi al Tribunale di Trieste in composizione monocratica nei confronti degli imputati in relazione ai reati ad essi rispettivamente ascritti in rubrica. In sede di udienza preliminare si era costituita la parte civile (…) S.p.a.

All'udienza del 02/03/2020 veniva dichiarata l'assenza degli imputati (…) e (…) e il processo veniva rinviato per un difetto di notifica nei confronti degli altri imputati.

Il 18/05/2020 veniva dichiarata l'assenza del (…) e il processo veniva rinviato per un difetto di notifica nei confronti del (…).

In data 26/10/2020 veniva dichiarata l'assenza del (…) e venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

All'udienza del 26/04/2021 venivano escussi i testi Mar. G.d.F. (…) e (…) e venivano acquisiti dei documenti.

Il 24/05/2021, acquisiti degli ulteriori documenti, si svolgeva la discussione della causa, e P.M. e difese, infine, presentavano le loro conclusioni così come indicate in epigrafe. A seguito delle stesse, il giudice decideva, dando lettura di separato dispositivo.

Motivi della decisione
Alla luce dell'istruttoria svolta, ritiene il Tribunale che debba essere affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ad essi rispettivamente ascritti.

Si deve premettere che è documentalmente dimostrato, quanto alla prima contestazione (v. la richiesta di risarcimento danno con allegato (…) prodotti dal P.M. il 24/05/2021) che (…), con missiva dd. 20/02/2017 inviata alla (…) S.p.a. tramite perito assicurativo, denunciò a tale assicurazione un sinistro stradale avvenuto il 18/11/2016 alle 19:00 circa a Napoli, in via (…). In particolare, la (…) di tg. (…) di proprietà di (…) e da questi condotta, avrebbe tamponato lo scooter Piaggio tg. (…) del (…), facendolo cadere a terra. Alla richiesta di risarcimento era allegato un (…) sottoscritto anche dal (…), oltre che dal (…).

Passando alla seconda imputazione, similmente (v. anche in questo caso le richieste di risarcimento danno prodotte dal P.M. il 24/05/2021), dai documenti acquisiti si evince che, con missive pervenute alla stessa assicurazione il 10/05/2017, (…) e (…), denunciarono, tramite i loro legali, un sinistro avvenuto il 24/04/2017 alle 20:00 a Napoli, in Corso (…). Nello specifico, la (…) del (…) già sopra indicata, avrebbe tamponato lo scooter (…) tg. (…) del (…), che a sua volta sarebbe andato a collidere contro l'autovettura (…) tg. (…) del (…).

Le prove assunte hanno però dimostrato che i sinistri in questione non sono mai accaduti o che, comunque, non hanno visto coinvolta l'autovettura del (…) indicata come responsabile. In particolare, risulta assorbente la circostanza che, come si evince dalla chiara e coerente deposizione dell'addetto antifrode della compagnia assicurativa (…) e, soprattutto, dai report della scatola nera installata sull'autovettura assicurata e in grado di geolocalizzarla (acquisiti all'udienza del 26/10/2020), il veicolo indicato come investitore, nei momenti in cui sarebbero avvenuti i sinistri denunciati, si trovava in realtà in località Quarto (NA), in via (…), fermo e a motore spento, a circa 7,5 km dal luogo del primo sinistro e a circa 14 km dal luogo del secondo. Le rilevantissime distanze (anche a voler considerare il possibile margine di errore della geolocalizzazione, certamente di molto inferiore ai consistenti chilometri indicati) non lasciano dubbi sul fatto che l'autovettura indicata, in realtà, non si trovava nei luoghi in cui si sarebbero verificati i sinistri. Né, più in generale, vi sono dubbi sul corretto funzionamento della scatola nera in questione, in quanto, sia dalla deposizione del teste, sia dai report acquisiti, emerge che non erano stati riscontrati né allarmi di sabotaggio, né anomalie, nei giorni oggetto di analisi, né risultarono eventi di crash. Sul punto la difesa del (…) ha prodotto (udienza 26/04/2021) delle mail dd. 14/10/2015, 22/10/2015 e 28/10/2016 da cui si evince che erano stati segnalati dei malfunzionamenti della scatola nera e che erano stati quindi richiesti degli interventi di manutenzione. Si tratta, però, di date antecedenti ai sinistri in questione (per cui si deve ritenere che nel frattempo vi siano stati gli interventi di manutenzione richiesti) e, comunque, il contenuto dei report, che dà atto del buon funzionamento della scatola nera nei giorni indicati, supera il contenuto delle mail prodotte dalla difesa. Inoltre, vi è da notare che, in relazione ad altri sinistri che hanno visto coinvolta l'autovettura del (…), il crash era stato registrato o, comunque, la geolocalizzazione era conforme al luogo indicato del sinistro (v. report dei sinistri relativo all'autovettura del (…) prodotto dalla parte civile il 24/05/2021).

Dunque, in considerazione, in particolare, dei risultati acquisiti dal report della scatola nera, emerge, per le ragioni dette, oltre ogni ragionevole dubbio, che i sinistri denunciati all'assicurazione e per cui vi sono state le richieste di risarcimento non si sono mai verificati, almeno non con il coinvolgimento dell'autovettura del (…): sussistono, dunque, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 642, co. 2, c.p. in relazione a entrambi i fatti di cui alle contestazioni.

La partecipazione del (…) nel primo reato e del (…) e del (…) nel secondo si evince dal fatto che questi presentarono le richieste di risarcimento.

Il (…) ha concorso nel primo reato sottoscrivendo il (…) a conferma del sinistro; la partecipazione al secondo si evince dal fatto che dalla deposizione del teste (…) si comprende che venne disposta una perizia, in cui, evidentemente, l'imputato non disconobbe il sinistro (l'accordo nella commissione di questo reato appare poi riscontrato dalla piena partecipazione dell'imputato in quello precedente del tutto analogo).

Il dolo degli imputati si deduce dall'assoluta contrarietà al vero di quanto dagli stessi indicato nei documenti appena richiamati.

Passando al trattamento sanzionatorio, si ritiene che le recidive contestate al (…) e al (…) debbano essere disapplicate, in quanto i loro precedenti (relativi ai fatti antecedenti a quelli per cui si procede, appaiono aspecifici (furto, rapina e stupefacenti) e lontani nel tempo (gli ultimi fatti risalgono al 2009). Alla luce di tali circostanze, i nuovi episodi delittuosi, valutati rispetto ai precedenti, non paiono concretamente espressivi di quella maggiore colpevolezza e di quella maggiore pericolosità sociale senza le quali non può essere giustificabile l'aumento di pena previsto per i casi di recidiva, che deve quindi essere disapplicata per entrambi gli imputati di cui si è detto (si veda, sul punto, Cass. Sez. Un., n. 35738/2010 nonché C. Cost., sent. 185/2015).

Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute, non essendo emersi elementi positivi sulla base dei quali sarebbe possibile fondarle.

Tanto meno può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non apparendo i fatti di modesta rilevanza, avendo le richieste di risarcimento portato l'assicurazione persona offesa a dover svolgere i necessari approfondimenti (trattazione del sinistro, incarico ai periti, etc.), con relative spese, come si evince dalla deposizione dell'addetto antifrode (…).

I fatti contestati al (…) devono essere ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione in ragione della loro omogeneità e vicinanza temporale.

Venendo quindi alla pena cui condannare (…), (…) e (…), tenuto conto dei parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima congruo determinare la stessa in anni uno di reclusione ciascuno.

Per (…), in base ai medesimi parametri di cui all'art. 133 c.p., si stima congrua la pena di anno uno, mesi uno di reclusione (pena base anno uno di reclusione, aumentata per la continuazione alla pena finale suddetta).

All'accertamento della responsabilità penale segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di tutti gli imputati.

Letti i parametri di cui all'art. 133 cit., espressa una prognosi di recidiva favorevole nei confronti degli imputati (…) e (…), finora incensurati, può essere a loro concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, trattandosi di prima condanna contenuta nei limiti di pena di cui all'art. 175 c.p., può essere accordato anche il beneficio della non menzione della stessa nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

I precedenti penali del (…) e del (…) ostano alla concessione dei benefici di legge nei loro confronti.

Venendo ora al risarcimento chiesto dalla parte civile costituita (…) S.p.a., si deve rilevare che le condotte poste in essere dagli imputati hanno certamente cagionato dei danni per l'assicurazione (dati, ad es., dalle spese di istruttoria e di incarico ai periti). Non sono emersi però elementi sufficienti per quantificare compiutamente i danni in questa sede: pertanto, non si può che pronunciare una condanna generica a carico degli imputati, rimettendo le parti davanti al giudice civile.

Vista la tipologia dei danni subiti, stante la richiesta della parte civile sul punto, si stima congruo già in questa sede concedere una provvisionale immediatamente esecutiva del valore di Euro 1.500,00 in relazione a ciascuno dei fatti in contestazione.

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p., in assenza di giusti motivi di totale o parziale compensazione, gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate, come da dispositivo, alla luce del numero delle udienze e della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate (oltre che del numero di imputati coinvolti).

Non pare necessario subordinare la sospensione condizionale della pena accordata agli imputati (…) e (…) all'adempimento delle obbligazioni civili, trattandosi della prima concessione del beneficio in questione.

Stante la complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate si stima congruo indicare, ex art. 544, co. 3, c.p.p., il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Penale, visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

DICHIARA

(…), (…), (…) e (…) colpevoli dei reati a essi rispettivamente ascritti e, non applicate le recidive contestate a (…) e (…), unificati i fatti contestati al (…) nel vincolo della continuazione,

CONDANNA

(…), (…), (…) alla pena di anni uno di reclusione ciascuno e (…) alla pena di anno uno, mesi uno di reclusione, oltre tutti ai pagamento delle spese processuali; visti gli artt. 163, co. 1, 175, co. 1, c.p. e 533, co. 3, c.p.p.,

ACCORDA

agli imputati (…) e (…) i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei termini e sotto le condizioni di legge; visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,

CONDANNA

gli imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile (…) S.p.a., da liquidarsi in separata sede civile, nonché al rimborso delle spese processuali dalla stessa sostenute, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre I.V.A., C.P.A. e accessori come per legge;

CONDANNA

gli imputati (…) e (…), a titolo di provvisionale, al pagamento in solido della somma di Euro 1.500,00, in favore della parte civile; gli imputati (…), (…) e (…), a titolo di provvisionale, al pagamento in solido della somma di Euro 1.500,00, in favore della parte civile.

Motivazione riservata in giorni 30 ex art. 544, co. 3, c.p.p.

Così deciso in Trieste il 24 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2021.

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