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Truffa assicurativa: qual è lo scopo del reato previsto dall'art. 642 c.p.?

Truffa assicurativa

Cassazione penale sez. II, 14/04/2016, n.25128

Integra il reato di cui all'art. 642 c.p., e non quello di truffa aggravata, la richiesta di risarcimento del danno avanzata mediante presentazione di false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica, ad una società assicuratrice in liquidazione ed evasa dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 17/12/2015 il Tribunale di Napoli, Sezione del Riesame, annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Napoli in data 2/10/2015, sui beni mobili e immobili degli indagati P., F., I., B., M., Mu., ritenendo che le condotte fraudolente contestate agli indagati, consistenti nel presentare false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica per ottenere il risarcimento del danno, non integrassero gli estremi della truffa aggravata ex art. 640 c.p., ma il delitto di cui all'art. 642 c.p., in relazione al quale, non solo mancherebbe la querela, ma non potrebbe procedersi al sequestro a norma degli artt. 322 ter e 640 quater c.p.. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli ed il Procuratore generale i quali eccepiscono la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 642 c.p., in luogo di quella di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, evidenziando che nel caso di specie la condotta truffaldina consistita nella falsa formazione degli atti relativi ad incidenti stradali, fosse destinata ad indurre in errore non solo gli organi della compagnia assicuratrice in fase di liquidazione (Firs), ma anche e gli organi della Consap - Fondo Vittime della Strada, avente natura pubblicistica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va rigettato. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con L. n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private D.Lgs. n. 209 del 2005), costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, tra gli altri, nel caso in cui: il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283). E' da evidenziare che il Fondo e per esso la Consap interviene, al fine di indennizzare il danneggiato, subentrando, nel caso di specie all'assicurazione Firs, in stato di decozione, nell'ambito di un rapporto tra la società assicuratrice e l'assicurato, di natura privatistica a nulla rilevando la finalità pubblicistica sottesa al subentro e quindi al pagamento dell'indennizzo in luogo della compagnia di assicurazione, poichè come sottolineato dalla giurisprudenza civilistica sul tema, l'impresa designata ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 ("ratione temporis" vigente ed ora indicata dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all'art. 286), non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nè dell'ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva, assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 c.c. come mandataria "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata (Cass. Civ. Sez. 3 n. 274 del 13/1/2005, rv. 633963)", ne deriva, come correttamente osservato dal Tribunale del Riesame di Salerno, che la richiesta risarcitoria per falsi sinistri stradali denunciati alla società Firs e per essa pagati dal Fondo istituito presso la Consap, sia da inquadrarsi nella fattispecie di cui all'art. 642 c.p., norma speciale rispetto all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 e, nella successione di leggi nel tempo, norma più favorevole al reo con le prospettate dirette conseguenze in ordine alla condizione di procedibilità ed alla praticabilità del sequestro ex art. 322 ter c.p.. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016
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