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Truffa assicurativa

Truffa assicurativa: non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo

Cassazione penale sez. VI, 15/05/2012, n.23256

In tema di fraudolento danneggiamento di beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, la modifica apportata al comma 2 dell'art. 642 c.p. dall'art. 24 della l. 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui si procede a querela di parte, si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato può consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal comma 2 della su citata disposizione del codice penale.

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di R. ed C.A. propone ricorso avverso la sentenza del 18 febbraio 2011 con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertata la prescrizione con riferimento agli ulteriori reati contestati, ha rideterminato la pena inflitta al primo in relazione al capo b), relativo all'imputazione di cui all'art. 642 cod. pen., comma 1 e 4, ed al secondo in relazione al capo d), attinente al reato di cui all'art. 336 cod. pen..

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., comma 1, di cui si è illogicamente ritenuta la procedibilità d'ufficio, in contrasto con la lettera della norma, nonchè con l'interpretazione costante della Corte di legittimità che richiede la proposizione della querela, in questo caso assente, per entrambe le ipotesi di reato previste dalla norma richiamata.

2. In riferimento al capo della pronuncia riguardante C. A. si lamentano analoghi vizi con riferimento all'accertamento del delitto di violenza a pubblico ufficiale, non essendo stata offerta dal giudice di merito alcuna confutazione dei motivi d'appello proposti, che contestavano la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell'interesse di C.R. è fondato.

Come già chiarito da plurime pronunce conformi di questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 40399 del 24/09/2008, dep. 29/10/2008, imp. Calabrò, Rv. 241862) al di là dell'infelice formula legislativa che, nell'inserire nuove previsioni incriminatrici, ha testualmente stabilito solo per l'ipotesi del comma 2 la procedibilità a querelatale condizione di procedibilità deve ritenersi necessaria anche per le ulteriori figure delittuose previste nella disposizione richiamata, per ragioni logico,sistematiche, non potendo ipotizzarsi che la limitazione all'azione sia prevista per la fattispecie aggravata, rimanendo esclusa per l'ipotesi semplice, per la quale è prevista una pena edittale inferiore.

La pacifica assenza della condizione di procedibilità nella specie impone quindi di annullare senza rinvio la pronuncia relativa a C.R., per difetto della condizione di procedibilità.

2. Al contrario, inammissibile risulta il ricorso proposto nell'interesse di C.A. in quanto i rilievi proposti non si confrontano con la coerente motivazione svolta dal giudice d'appello in relazione all'elemento psicologico in contestazione:

nella sentenza viene infatti, dato compiutamente conto sia della legittimità dell'azione degli agenti, che della coscienza e volontà di opporsi ad un atto del loro ufficio da parte dell'odierno ricorrente, e viene valutata irrilevante l'ininfluenza sulla determinazione volitiva dell'agente dell'uso di sostanze stupefacenti, poichè pacificamente tale assunzione risulta, come tale inidonea ad incidere sulla capacità di intendere e volere, sulla base della corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 93 cod. pen. e quindi sulla completa consapevolezza dei propri atti.

3. Per l'effetto, si dispone l'annullamento senza rinvio della pronuncia riguardante C.R. ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. a); deve invece dichiarasi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di A. C., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somme equitativamente indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C. R. per mancanza di querela in ordine al reato sub b).

Dichiara inammissibile il ricorso di C.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2012

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