RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il sig. C.G. ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e, per quanto qui rileva, ribadito la sua condanna per il reato di cui all'art. 349 cpv. c.p., commesso il (OMISSIS).
1.1.Con unico motivo deduce il travisamento del parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria emesso in data anteriore (e non successiva, come affermato dalla Corte) al fatto. Tale travisamento ha impedito alla Corte di appello di valutare adeguatamente il dolo del reato, sotto il profilo della mancata consapevolezza di arrecare un vulnus alla conservazione ovvero all'identità della cosa sequestrata.
2.Il ricorso è inammissibile perchè proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3.Osserva il Collegio:
3.1.il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire non equivale al positivo rilascio del permesso, provvedimento, quest'ultimo, di natura formale che non ammette equipollenti di sorta, e non legittima l'inizio o la prosecuzione dei lavori nè la convinzione di non ledere il bene tutelato dall'art. 349 c.p., visto che l'elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico, per la cui sussistenza è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente per garantire la conservazione o l'identità di un bene, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata (Sez. 3, n. 1743 del 20/09/2016, Milani, Rv. 269358; Sez. 3, n. 27134 del 08/04/2015, Pecoraro, Rv. 264305, secondo cui l'elemento psicologico del reato è configurabile anche nella forma del dolo eventuale, non rilevando l'eventuale buona fede dell'agente cui incombe l'obbligo, nei casi dubbi, di interpellare il proprio difensore ovvero la stessa autorità procedente; nello stesso senso, Sez. 3, n. 21918 del 07/03/2008, Vissicchio, Rv. 240033);
3.2.il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato il 09/11/2015, in epoca di gran lunga successiva alla consumazione del reato;
3.3.in ogni caso non risulta, tantomeno l'imputato lo deduce, che i sigilli sono stati rimossi prima della loro violazione (nel senso che nemmeno la illegittimità del provvedimento di sequestro, legittima la violazione dei sigilli, Sez. 6, n. 9797 del 26/06/1992, Giovansante, Rv. 192002);
3.4.il travisamento non è di conseguenza decisivo.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2019