RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del proprio difensore, P.R.C. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 15 aprile 2019, che ne ha confermato la condanna per i delitti di maltrattamenti e di violenza privata, che ella avrebbe commesso ai danni dei suoi alunni, nella sua qualità di insegnante di scuola materna, nel corso degli anni scolastici (OMISSIS).
2. Il ricorso si articola in tre motivi:
2.1. violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al delitto di cui all'art. 572 c.p., nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente il requisito dell'abitualità delle condotte maltrattanti: stando alla stessa contestazione, infatti, queste ultime sarebbero state solamente tre per ognuno dei due anni scolastici specificamente considerati, e perciò episodiche; inoltre, avrebbero riguardato soltanto alcuni alunni, e la sentenza non indica le ragioni sulla base delle quali ha ravvisato una situazione di disagio generalizzato della classe; pertanto, si sarebbe dovuto ipotizzare, al più, il diverso delitto di abuso dei mezzi di correzione, previsto dall'art. 571 c.p.;
2.2. violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al ritenuto concorso tra gli ipotizzati reati, dovendo quello di violenza privata ritenersi assorbito nei maltrattamenti: l'uno, infatti, è stato commesso attraverso un'azione valorizzata anche quale parte della condotta abituale che integra l'altro; nè vi sarebbe differenza di beni giuridici tra le due fattispecie, in quanto l'art. 572 c.p., mira a proteggere anche lo sviluppo psico-fisico del minore, di cui è profilo qualificante la libertà di autodeterminazione, che rappresenta il bene protetto dalla norma di cui al successivo art. 610;
2.3. violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al trattamento sanzionatorio, non avendo la Corte di appello dato conto dei criteri adottati per la determinazione della pena base in misura ben superiore al minimo edittale, per gli aumenti a titolo di continuazione e per il diniego di attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato.
1.1. La ricorrente contesta la natura abituale della propria condotta, sostenendo, anzitutto, che i comportamenti maltrattanti da lei tenuti siano stati soltanto tre per ciascuno dei due anni scolastici considerati nell'imputazione.
Il rilievo è errato, poichè si limita a prendere in considerazione soltanto le condotte espressive di violenza fisica nei confronti degli alunni, mentre, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 572 c.p., assume rilevanza ogni comportamento prevaricatore e vessatorio, quali possono essere anche la grave ingiuria, l'umiliazione, la minaccia, le manifestazioni d'irosa aggressività verbale: e, di simili contegni, reiteratamente tenuti dall'imputata nel corso della sua attività d'insegnamento all'indirizzo dei suoi alunni, in entrambi gli anni scolastici oggetto d'interesse, risulta essere stata raggiunta adeguata dimostrazione, attraverso le concordi dichiarazioni di vari genitori ma anche di alcuni colleghi insegnanti, dettagliatamente indicate nella sentenza impugnata e sostanzialmente incontroverse nei loro contenuti.
1.2. In secondo luogo - assume la ricorrente - il delitto di maltrattamenti non sarebbe configurabile, perchè le anzidette condotte avrebbero riguardato soltanto alcuni bambini e non la generalità della classe.
Anche questa osservazione, però, non coglie nel segno.
In primo luogo, è agevole osservare che la norma incriminatrice, pur quando si tratti di condotte poste in essere nei confronti non di familiare ma di persona affidata all'agente per ragioni di educazione od istruzione, non richiede necessariamente la pluralità dei soggetti passivi.
Ma, al di là di tale ovvia considerazione, la tesi difensiva si presenta infondata già in fatto, scontando il medesimo errore prospettico innanzi evidenziato, in quanto limita la propria attenzione alle sole condotte espressive di vis physica. In questo modo, però, essa, per un verso, oblitera completamente le ingiurie, le aggressioni verbali e le minacce, che invece risultano essere state rivolte alla generalità degli alunni (pag. 2, sent., in fine). Per l'altro, trascura del tutto il profilo della c.d. "violenza assistita", la cui incidenza, invece, ai fini dell'instaurazione di un diffuso e persistente clima di prevaricazione e di conseguenti sofferenza, prostrazione, malessere nei destinatari delle condotte è particolarmente rilevante, laddove questi ultimi siano dei bambini in età prescolare e sussista, perciò, un'evidente ed enorme asimmetria relazionale tra agente e soggetti passivi (sulla rilevanza anche della sola "violenza assistita", ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti, tra molte altre, Sez. 6, n. 16583 del 28/03/2019, A., Rv. 275725; Sez. 6, n. 18833 del 23/02/2018, B., Rv. 272985).
Tale aspetto, che amplia la platea dei soggetti passivi delle singole condotte maltrattanti e che, quindi, vale a conferire alle stesse quella dimensione unitaria e complessiva che caratterizza la condotta abituale, è stato invece opportunamente posto in risalto dalla sentenza impugnata (pag. 4).
E non è affatto peregrino il rilievo, assegnato da quest'ultima, anche alla contestazione disciplinare elevata alla ricorrente dal suo dirigente d'istituto per fatti analoghi, sebbene diversi per luogo e tempi di commissione da quelli ricompresi nel capo d'accusa (pag. 5). Al di là del fatto se, per tali vicende ulteriori, sia scaturito o meno un procedimento penale, quell'addebito disciplinare rivela, infatti, come i comportamenti oggetto dell'imputazione non siano stati episodici, ma, piuttosto, abbiano rappresentato altrettante manifestazioni di uno sperimentato modo di agire, del metodo educativo, ossia, da costei praticato: talchè risulta del tutto lineare la deduzione logica di ulteriore conferma, attraverso quella prova documentale, del narrato di genitori e colleghi sulle specifiche condotte per cui è processo.
Inoltre - sebbene tale specifico profilo esuli dalle doglianze rassegnate con il ricorso - va rilevato che la sentenza ha altresì evidenziato il verificarsi di specifiche e non episodiche manifestazioni di disagio psicologico in alcuni dei bambini (pag. 5), connesse ai comportamenti tenuti nei loro confronti dalla maestra e sufficientemente dimostrative, sul piano logico, del verificarsi dell'evento del reato: ovvero l'avvenuta instaurazione di un clima di perdurante vessazione e correlata afflizione. Il quale certamente ha riguardato quei bambini, ma che, per le considerazioni più sopra esposte, è del tutto logico ritenere che abbia interessato l'intera classe.
1.3. La conclusione alla quale, sulla base di tali argomenti, è pervenuta la Corte di merito, nel senso dell'abitualità dei comportamenti maltrattanti tenuti dalla ricorrente verso i propri alunni in entrambi gli anni scolastici considerati e della realizzazione, per effetto di essi, di una condizione di perdurante sofferenza psicologica, più o meno intensa, in tutti i bambini di ciascuna classe a lei affidati, appare dunque compiutamente e logicamente motivata.
La condotta dell'imputata, con riferimento ad ognuno dei periodi contestati (anni scolastici (OMISSIS)), è stata perciò correttamente sussunta nella fattispecie dei maltrattamenti.
1.4. Non ha fondamento giuridico l'alternativa tesi difensiva, che vorrebbe inquadrare le descritte condotte nel diverso reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, di cui all'art. 571 c.p..
Già solo sotto il profilo semantico, il concetto di "abuso", riguardi esso un comportamento od un oggetto, implica di necessità che, dello stesso, in via ordinaria, sia consentito l'"uso".
Se si volesse seguire il ragionamento della difesa, dunque, dovrebbe ritenersi che condotte a componente violenta, fisica o psicologica, quantunque minima, rientrerebbero tra i mezzi di correzione o di disciplina consentiti, e che, soltanto qualora sia superato il coefficiente di aggressività permesso, la condotta, a seconda della abitualità o meno ricadrebbe nelle fattispecie di cui all'art. 571 c.p. o all'art. 572 c.p..
Tale impostazione, però, è erronea, poichè nessuna forma di violenza può farsi rientrare tra i mezzi correttivi legittimi. A conferma di tale assunto, basti pensare che la modalità più tenue di violenza fisica, costituita dalle percosse, incontra la più severa tipologia di sanzione prevista dal nostro ordinamento, ovvero quella penale (art. 581 c.p.); e che altrettanto dicasi per la violenza psicologica, laddove si concretizzi nella credibile rappresentazione di un serio pericolo (art. 612 c.p.). Non è, dunque, possibile sostenere che l'impiego di violenza, di ambedue i generi, seppur in forme blande, sia annoverabile tra gli strumenti educativi o correttivi di cui l'insegnante od altre figure analoghe possano legittimamente avvalersi, incorrendo essi nella sanzione penale soltanto laddove ne facciano "abuso".
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è pressochè costante nel ritenere che l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche quando sia sostenuto da animus corrigendi, non possa rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizzi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti (Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, B., Rv. 275701; Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654; Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336; Sez. 6, n. 36564 del 10/05/2012, C., Rv. 253463).
Non è pertinente, in senso contrario, il precedente di legittimità citato dal ricorrente (Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016, M., Rv. 266434), poichè si tratta di pronuncia resa su ricorso proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 571 c.p., con il quale, pertanto, si contestava, in presenza di comportamenti violenti, finanche la configurabilità di tale fattispecie: sicchè, così delimitato il tema devolutole, ed in mancanza di un ricorso che investisse anche la questione della corretta qualificazione giuridica di quelle condotte, la Corte di cassazione, in quel caso, non ha potuto far altro che confermare la condanna per la fattispecie ritenuta da giudici di merito, non essendole consentito riformare in peius la decisione impugnata, neppure sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto.
2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, riguardante l'assorbimento nella condotta di maltrattamenti di quella contestata al capo B) dell'imputazione come integrante, altresì, il delitto di violenza privata, previsto e punito dall'art. 610 c.p..
2.1. Il precedente della Corte di cassazione, fatto proprio dai giudici d'appello ed utilizzato per ravvisare il concorso fra il reato di maltrattamenti e quello di violenza privata (Sez. 3, n. 22769 del 06/05/2010, G., Rv. 247639), non è esattamente pertinente. Con esso, infatti, il giudice di legittimità si è pronunciato sull'ipotizzato assorbimento del primo nel secondo (e non viceversa, come invece invoca la difesa ricorrente), escludendolo essenzialmente per la maggiore gravità dei maltrattamenti, puniti con pena edittale più severa, e, in via concorrente, per la diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici.
2.2. Tanto premesso, va osservato che la natura proteiforme del delitto di maltrattamenti e la possibilità che esso si realizzi anche attraverso condotte che, singolarmente considerate, integrano altre fattispecie delittuose impongono necessariamente una lettura normativa in chiave di offensività, al fine di scongiurare le eventualità della moltiplicazione di sanzioni per la medesima condotta, ma anche, all'opposto, di evitare che vadano esenti da pena comportamenti che sono rilevanti per il diritto penale già in via autonoma e che, dunque, a maggior ragione debbono esserlo se collocati in un più ampio contesto d'illiceità penale: l'una e l'altra ipotesi, infatti, collidono non soltanto con il comune senso di giustizia, ma, sul piano strettamente giuridico, con i principi costituzionali di legalità e di personalità della responsabilità penale, di cui agli artt. 25 e 27 Cost..
Del resto, è questo il crinale lungo il quale si è andata sviluppando tutta la giurisprudenza di legittimità che, proprio avendo riguardo al bene tutelato ed all'incidenza lesiva delle condotte, ha escluso il concorso del delitto di maltrattamenti con quelli di percosse, ingiuria o minaccia, anche grave, ma non anche con quelli di lesioni, di danneggiamento, di estorsione o di violenza sessuale, salvo il caso, per quest'ultima, che le condotte prevaricatrici consistano esclusivamente in quella di natura sessuale (tra molte altre, Sez. 3, n. 40663 del 23/09/2015, P.G., Rv. 267595; Sez. 2, n. 15571 del 13/12/2012, Di Blasi, Rv. 255780; Sez. 6, n. 13898 del 28/03/2012, S., Rv. 252585).
2.3. Sullo specifico tema qui devoluto, invece, si registrano letture differenti, tra chi ha ritenuto la violenza privata assorbita nei maltrattamenti (Sez. 5, n. 22790 del 14/05/2010, B., Rv. 247521) e chi, invece, per lo più in epoca meno recente, ha opinato per il concorso tra i due reati (Sez. 6, n. 8193 del 30/04/1999, Mincone, Rv. 214766; Sez. 6, n. 14413 del 18/12/1989, Billizzi, Rv. 185647).
Ritiene il Collegio che, proprio in ragione del diverso atteggiarsi in concreto della condotta abituale maltrattante, la questione non possa trovare una soluzione unitaria, nell'un senso o nell'altro.
Laddove, infatti, l'effetto della serie di condotte maltrattanti sia rappresentato da una condizione di umiliazione o di generica sofferenza psicologica del destinatario (ad esempio, per reiterate ingiurie, per ostentate infedeltà o per privazioni di beni materiali), è ben possibile che ad essa non si accompagni anche una significativa compressione della libertà morale della vittima: ragione per cui, in tal caso, qualora a quelle condotte si aggiungano uno o più specifici comportamenti costrittivi, potranno configurarsi altrettanti delitti di violenza privata.
Per converso, nell'ipotesi in cui la conseguenza dei maltrattamenti sulla vittima sia uno stato di afflizione, di prostrazione oppure di terrore o, comunque, di consistente timore per la propria incolumità, è difficile escludere che ne rimanga compressa anche la libertà morale della stessa, che, nella sua duplice dimensione di libertà di autodeterminazione e di azione, costituisce il bene giuridico protetto dall'art. 610 c.p.. In questo caso, allora, ad onta del dato formale della collocazione delle due norme incriminatrici in titoli differenti del codice penale, finiscono per coincidere la condotta - per una porzione di un più ampio comportamento abituale - ma anche l'evento dei due reati, quanto meno in senso giuridico, e l'offesa: sicchè la violenza privata deve ritenersi assorbita nei maltrattamenti, realizzandosi, altrimenti, un inammissibile bis in idem sostanziale.
2.4. Non v'è dubbio che l'ipotesi appena delineata è quella destinata naturalmente a realizzarsi allorquando si tratti di comportamenti maltrattanti a danno di minori, in ragione dell'assenza, in questi ultimi, di sufficienti filtri selettivi, capaci di rielaborare le altrui condotte aggressive e di metabolizzarle. E tanto più è probabile che ciò accada nell'ambito scolastico, in cui il bambino si relaziona principalmente proprio con la figura dell'insegnante e non può contare nemmeno sulla rete di protezione presente, quanto meno in larga parte dei casi, all'interno del contesto familiare.
Questo è ciò che risulta essersi verificato anche nella specifica ipotesi oggetto di giudizio, dal momento che è la stessa sentenza impugnata (pag. 5) a spiegare come il comportamento tenuto dalla ricorrente abbia avuto una "incidenza negativa rispetto allo sviluppo psico-fisico dei ragazzi", sì da risultare "minata la capacità di sviluppare sicurezza" degli stessi.
Se, allora, l'effetto dei maltrattamenti abitualmente praticati dalla maestra è stato quello di pregiudicare il percorso formativo della personalità degli alunni, funzionale alla progressiva acquisizione di una capacità di autodeterminazione coerente rispetto alla loro età, la singola azione descritta al capo B) della rubrica, tenuta nei confronti di un singolo alunno ma al cospetto di tutti gli altri e con chiara funzione dimostrativa, non ha rilievo autonomo, bensì rappresenta soltanto una forma di manifestazione della più ampia condotta abituale contestata al capo A): nella quale, perciò, rimane assorbita.
Ne consegue l'eliminazione dell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione.
3. E' manifestamente infondato, invece, il terzo motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio.
Sul punto, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
Nello specifico, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, su tutti i profili evidenziati in ricorso, si presenta singolarmente dettagliata, oltre che ampiamente ragionevole (pagg. 6 - 8, sent.), avendo quei giudici posto in evidenza non solo la reiterazione delle condotte e la natura violenta di alcune di esse, ma anche la tenera età delle vittime e, sotto il profilo soggettivo, l'incapacità dell'imputata di percepire il disvalore delle sue condotte, in quanto ella ha insistito nelle stesse pur dopo precedenti richiami delle autorità scolastiche ed ha altresì cercato, nel corso del processo, di minimizzare l'accaduto.
4. La conferma della responsabilità penale per i fatti contestati, dei quali è stata soltanto precisata la qualificazione giuridica, non fa venir meno la soccombenza dell'imputata nei confronti delle costituite parti civili, con il conseguente obbligo, su di essa gravante, di tenere indenni le stesse delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio, che si liquidano nel minimo tariffario, considerando la limitata attività svolta.
P.Q.M.
Dichiarato assorbito il reato di cui al capo B) in quello di maltrattamenti di cui al capo A), eliminato il relativo aumento di pena in continuazione, ridetermina la pena in anni due e mesi dieci di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nei confronti delle parti civili costituite Pe.An. e C.G., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.G., che liquida in Euro 3.510,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%; nonchè nei confronti di p.l. e C.T., quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore P.S., e C.A. e G.L., quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore C.D., in complessivi Euro 4.563,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%.
Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Martino Rosati, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio, per impedimento alla firma del Presidente e dell'estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a).
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020