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Reati contro la persona, Reati contro la PA

Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione

Concussione, Violenza sessuale

Cassazione penale sez. VI, 24/03/2022, (ud. 24/03/2022, dep. 26/04/2022), n.15876

Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può, infatti, concorrere formalmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della Pubblica Amministrazione e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale.

Violenza sessuale: può concorrere formalmente con il reato di concussione

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri del 26 novembre 2019 con cui C.F.A. è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e dieci mesi di reclusione in ordine ai delitti di tentata concussione (artt. 56 e 317 c.p., capo A) e commissione di atti sessuali in danno di N.N. (art. 609-bis c.p., art. 609-septies c.p., comma 4, n. 4, capo B). La condotta per cui l'imputato ha riportato condanna attiene al compimento di atti materiali di contenuto lascivo, meglio descritti al capo B dell'imputazione, diretti in modo non equivoco a costringere la predetta N. a consumare con lui un rapporto sessuale in cambio dell'interessamento, quale Sindaco del Comune di (OMISSIS), per l'assegnazione di una casa popolare al nucleo familiare della persona offesa, non conseguendo il risultato per il diniego da costei opposto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce plurimi motivi di censura, suddivisi nei due distinti atti in cui si articola l'impugnazione. 2.1. Ricorso a firma congiunta dei difensori avv. V. C. Vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale si è limitata ad escludere apoditticamente l'esistenza di un intento calunniatorio ai danni dell'imputato, senza preoccuparsi di argomentare in ordine ai rilievi posti con l'atto di appello relativi,da un lato, alla mancata proposizione di una formale denuncia e, dall'altro, alla reiterata maldicenza e diffusione della voce ad opera della parte offesa. La medesima è stata, inoltre, altrettanto apoditticamente ritenuta attendibile, senza tener conto delle numerose contraddizioni e incongruenze della sua deposizione, liquidate dalla Corte territoriale come aspetti meramente marginali della vicenda in questione. Violazione di legge in relazione agli artt. 317 e 319-quater c.p. e contraddittorietà della motivazione quanto al profilo della sussistenza del delitto di concussione per induzione. La condotta è stata erroneamente sussunta nell'ipotesi di reato di tentata concussione, omettendo qualsiasi valutazione circa l'incidenza sulla fattispecie della modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 2012 in relazione alla figura di reato di concussione per induzione. Violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.2. Ricorso a firma del difensore avv. C. Violazione della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5, comma 1, lett. a), nonché dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b) e comma 3. Violazione della normativa di legge che prevede che gli agenti della Polizia Municipale, nell'ambito del territorio urbano di competenza, esercitano anche funzioni di agenti di polizia giudiziaria e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dall'agente di polizia municipale L.M.S.. Violazione degli artt. 317 e 319-quater c.p., in relazione al non corretto inquadramento giuridico della fattispecie. Violazione dell'art. 609 c.p., comma 4, n. 4. La non configurabilità del reato di induzione di cui all'art. 319-quater, in forma tentata esclude che possa operare la disposizione di cui all'art. 609 c.p., comma 4, n. 4, il quale prevede che si procede di ufficio per il reato di violenza sessuale in caso di connessione con altro reato per il quale si proceda d'ufficio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato o basato su motivi improponibili in sede di legittimità e va come tale dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo del ricorso a firma congiunta dei difensori dell'imputato, in apparenza critico della motivazione della pronuncia impugnata, investe in realtà due aspetti nodali della vicenda processuale: la ritenuta attendibilità della parte offesa N.N. e la presenza di un intento di calunnia all'origine delle dichiarazioni dalla stessa rese alla polizia giudiziaria ed utilizzate nell'ambito del giudizio di primo grado, svoltosi con le forme del rito abbreviato. Ben si comprende, tuttavia, che trattasi di temi strettamente pertinenti al merito delle accuse e che non possono di per sé costituire oggetto di censura nel giudizio di legittimità. Ad ogni buon conto, dalla sentenza impugnata emerge che la parte offesa, dopo avere confidato l'avventura vissuta suo malgrado con la vigilessa L.M.S. e con il parroco del paese don J.B., non ha mai sporto formale denuncia dell'accaduto, tant'e' che l'avvio del procedimento si deve all'invio di un esposto anonimo alla Procura della Repubblica di Locri, punto di partenza delle indagini svolte dall'ufficio requirente. Da tale indiscusso dato processuale hanno preso origine le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla ritenuta (dal G.u.p.) e ribadita (dalla Corte di appello) attendibilità della persona offesa, come anticipato mai costituitasi parte civile. Riguardo a quelle parti della decisione vertenti su tali aspetti, il ricorrente non formula, in realtà, neppure un vizio di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, limitandosi genericamente a denunciare il carattere apodittico delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, ciò che, tuttavia, tradisce il reale intento di censurarne il relativo merito ai fini di un impossibile ribaltamento, in questa sede di legittimità, dell'esito decisorio del giudizio. Il motivo va, pertanto, dichiarato radicalmente improponibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 2.2. Il secondo motivo del ricorso congiunto denuncia a sua volta una violazione di legge in relazione agli artt. 317 e 319-quater c.p., unitamente alla contraddittorietà della motivazione quanto al profilo della sussistenza del delitto di concussione per induzione, posto che la condotta sarebbe stata erroneamente sussunta nell'ipotesi di reato di tentata concussione, mentre sarebbe stata omessa qualsiasi valutazione circa l'incidenza sulla fattispecie della modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 2012 in relazione alla figura di reato di concussione per induzione. La censura, peraltro, non risulta essere stata dedotta con l'appello e per tale ragione ne va immediatamente dichiarata l'inammissibilità, per violazione del disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Ove mai ammissibile, la doglianza sarebbe comunque manifestamente infondata. Dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa dai reati, come anzidetto ritenute pienamente attendibili dai giudici di merito, emerge che l'imputato pose in essere un vero e proprio tentativo di aggressione sessuale nei confronti della N. e non è dato, perciò, comprendere sulla base di quali risultanze probatorie possa, invece, ravvisarsi tanto una condotta di induzione quanto un autonomo comportamento indotto della parte offesa. Quanto alla configurabilità dei reati di tentata concussione e violenza sessuale, ne risulta pacifica sia la ricorrenza nella fattispecie in esame sia la possibilità di concorrere nell'ambito della medesima condotta materiale. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha da tempo affermato principi che possono dirsi ormai consolidati, estrapolati da situazioni concrete connotate da modalità comportamentali dell'agente sovente ricorrenti e tra loro largamente sovrapponibili. Il reato di violenza sessuale commesso mediante abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale può, infatti, concorrere formalmente con il reato di concussione, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi, posti a salvaguardia di distinti valori costituzionali, rappresentati dal buon andamento della Pubblica Amministrazione e dalla libertà di autodeterminazione della persona nella sfera sessuale (Sez. 6, n. 8894 del 04/11/2010, dep. 2011, G., Rv. 249652 in fattispecie di induzione di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, da parte di un funzionario comunale addetto al controllo della regolarità delle notifiche dei verbali di contravvenzione da iscrivere al ruolo esattoriale; Sez. 6, n. 9528 del 09/01/2009, Romano e altri, Rv. 243049 in fattispecie analoga di induzione continuata di cittadine extracomunitarie a prestazioni sessuali, da parte di assistenti della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio stranieri di una Questura), entrambe pronunciate prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 2012. E' stato, altresì, affermato che integra il tentativo di concussione per induzione la condotta dell'ufficiale giudiziario il quale, dopo essersi introdotto nella abitazione della vittima per eseguire un pignoramento mobiliare, si limiti a sollecitare la stessa a dargli o promettergli delle prestazioni sessuali prospettandole la possibilità di una più favorevole valutazione dei beni da sottoporre all'esecuzione (Sez. 6, n. 34106 del 06/06/2011, Paparo, Rv. 250552, anch'essa antecedente alla novella del 2012). A legislazione vigente, invece, una condotta propriamente costrittiva, tentata o consumata, all'indirizzo della vittima e idonea a sostanziare il reato di violenza sessuale, previsto dall'art. 609-bis c.p., comma 1, appare logicamente incompatibile con il delitto di induzione indebita in forza della radicale antinomia concettuale sussistente tra costrizione e induzione, la prima per definizione capace di annullare quasi completamente la libertà della vittima, la seconda compatibile con la permanenza di margini di autodeterminazione nel soggetto passivo (Sez. 3, n. 6741 del 14/12/2017, dep. 2018, L., Rv. 272099). 2.3. Anche il terzo motivo del ricorso congiunto, con cui si deducono vizi di legge e di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche risulta inammissibile, in quanto non previamente dedotto con l'atto di appello, esclusivamente incentrato sul tema della inattendibilità della persona offesa. 3. Tutti i motivi del ricorso a firma dell'avv. Carnuccio debbono, invece, essere dichiarati inammissibili per la medesima ragione sopra indicata, dal momento, infatti, che nessuno di essi era stato previamente dedotto con l'atto di gravame. Del primo - afferente ad una pretesa violazione dei presidi normativi in tema di competenza del servizio di Polizia Municipale - resta, inoltre, dubbio il carattere di decisività, posto che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalla vigilessa L. hanno costituito al più oggetto di riscontro delle già ritenute attendibili dichiarazioni della persona offesa dei reati. Quanto al secondo - tra l'altro basato su una ricostruzione degli eventi che non trova riscontro nelle sentenze di merito - può compiutamente rinviarsi alle considerazioni svolte sul tema del corretto inquadramento giuridico delle condotte in addebito. Riguardo al terzo - che contesta la procedibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale in quanto connesso a quello di tentata concussione - esso si fonda su due falsi presupposti, oltre tutto tra loro logicamente incompatibili, il primo che possa astrattamente configurarsi nella condotta in addebito il delitto di induzione indebita di cui all'art. 319-quater c.p., il secondo che in concreto non possa ravvisarsi tale delitto in forma tentata, da cui l'ardita, quanto infondata, tesi della scomparsa di ogni rapporto di connessione con il delitto di violenza sessuale, attesa la venuta meno di quello più grave. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che stimasi equo quantificare in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2022. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2022
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