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Violenza sessuale

Violenza sessuale: è inutilizzabile la testimonianza assunta in violazione della C.D. "Carta di Noto"?

Cassazione penale sez. III, 27/10/2022, n.5433

In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, la violazione delle metodiche di assunzione e di valutazione della prova suggerite dalla C.D.. "Carta di Noto", pur non determinando l'inutilizzabilità della deposizione, impone al giudice di illustrare le ragioni per le quali, secondo il suo libero, ma non arbitrario convincimento, la prova dichiarativa assunta senza l'osservanza di dette metodiche debba ritenersi comunque attendibile, assolvendo ad un onere motivazionale tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle menzionate linee guida.

Note

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO
1. E' impugnata la sentenza emessa in data 16 novembre 2021 dalla Corte d'appello di Napoli che ha riformato quella resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9 febbraio 2021, riducendo la pena inflitta all'imputato nella misura di anni dieci e mesi nove di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Al ricorrente è contestato il reato di violenza sessuale continuata ai danni di due minori infradecenni ( L.C.P. e M.J.) e il reato di corruzione di minorenni.

In particolare, si contesta al ricorrente:

1. nei confronti della minore L.C.:

- (il delitto di violenza sessuale pluriaggravata e continuata) per aver, mentre erano all'interno della soffitta, tirato per una mano la vittima, spingendola verso un muro, zittendola con una mano sulla bocca e, dopo averle abbassato il pantalone, per averla costretta a subire un rapporto sessuale vaginale e anale, nonostante il pianto della stessa, provocandole dolore e fuoriuscita di sangue;

- per essersi fatto praticare dalla persona offesa un rapporto orale senza riuscirvi per la fuga della vittima;

- per averla costretta, in diverse occasioni, a lasciarsi toccare nelle parti intime (seno e genitali) talvolta anche sollevandole gli indumenti;

- all'interno del cortile pertinente l'abitazione della Borrozzino, per averla presa in braccio toccandole con veemenza e forza il seno, procurandole dolore;

- per averla presa in braccio, abbracciandola e simulando un rapporto sessuale con movimenti ondulatori;

- per essersi seduto sul divano, trattenendo accanto a sé le minori C. e J., sedute ai lati, toccando contemporaneamente entrambe nelle parti intime, costringendole ad assistere agli abusi che praticava.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che, al momento del fatto, non aveva compiuto dieci anni. Con l'aggravante di aver provocato, a causa della reiterazione delle condotte, alla minore un pregiudizio grave di natura morale e fisica, consistito nelle lesioni con perdite ematiche. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto con abuso delle relazioni domestiche e/o di ospitalità (trattandosi di rapporti tra persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela, di affinità o di convivenza, frequentando, abitualmente i luoghi dove la minore svolgeva la propria vita personale).

2. (il delitto di corruzione di minorenne) perché, mostrava alla minore L.C.P. materiale pornografico, in particolare fotografie contenute nella memoria del proprio cellulare, raffiguranti donne nude e il compimento di atti sessuali, al fine di indurla a compiere o subire gli atti sessuali di cui sub 1.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di persona che, al momento del fatto, non aveva compiuto dieci anni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso delle relazioni domestiche e di ospitalità.

3. nei confronti della minore M.J.:

- (il delitto di violenza sessuale pluriaggravata e continuata) perché, mentre era in casa della minore, la tirava a sé, di notte, facendola sedere accanto al proprio letto, introducendole un dito in bocca per simulare un rapporto orale, costringendola a farsi toccare le parti intime;

- perché, in diverse occasioni, la faceva sedere sulle proprie gambe, intrattenendola con la visione di video sul pc o insegnandole a suonare la chitarra, tenendola stretta a sé, muovendosi con moto ondulatorio e simulando un rapporto sessuale;

- perché si sedeva sul divano, trattenendo accanto a sé le minori C. e J., sedute ai lati, toccandole contemporaneamente nelle parti intime e costringendole ad assistere agli abusi che praticava.

Con le stesse aggravanti di cui al capo 1.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia del ricorrente, è affidato ad otto motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivolil ricorrente lamenta la violazione della legge penale processuale e il vizio di motivazione per travisamento delle prove nonché per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta per l'assunzione di prove decisive (art. 606 c.p.p., comma 1, lettere c) ed e).

A questo proposito, il ricorrente si duole, in primo luogo, dell'omessa assunzione della testimonianza della pediatra (dottoressa L.) che aveva avuto in cura la minore L.C.P. e che, all'epoca dei fatti, avrebbe confermato l'assenza sulla stessa di segni di violenza sessuale nonché avrebbe illustrato la causa delle perdite ematiche riscontrate.

Il ricorrente premette che le testi di accusa, escusse in dibattimento (ovvero la madre e la zia della predetta minore), avevano riferito che tali perdite erano -a giudizio del medico (ossia della dottoressa L.) - dovute a cistiti, ovvero a stitichezza o, ancora, all'imminenza del menarca, escludendo altre cause.

Nonostante ciò, il Tribunale, travisando la portata di tale emergenza istruttoria, aveva ritenuto di trovare nelle dette perdite un riscontro al racconto della vittima.

Per tale motivo, il ricorrente aveva chiesto, nei motivi d'appello, l'esame della dottoressa L. e tale richiesta venne avanzata solo nel secondo grado del giudizio perché il Tribunale, del tutto inopinatamente, aveva, all'esito del dibattimento, ribaltato il senso di quanto testimoniato dalla madre e dalla zia della minore, cosicché, nel primo motivo di appello, venne posto in rilievo l'elemento della novità del dato probatorio - contrariamente a quanto, poi, è stato affermato nella sentenza della Corte territoriale - e il fatto che solo successivamente al deposito della sentenza di primo grado era sorta l'esigenza di ascoltare tale teste, in virtù della riscontrata contraddittorietà tra l'informazione acquisita nel corso del dibattimento (la riconducibilità delle perdite ematiche che - a giudizio di un medico - erano addebitabili a cause diverse da atti di penetrazione) e l'informazione sul medesimo punto riportata nella sentenza di primo grado.

La Corte di merito, con motivazione manifestamente illogica e contraria al diritto, aveva perciò negato l'assunzione di una prova decisiva.

In secondo luogo, il ricorrente si duole della mancata assunzione, pure richiesta con il primo motivo d'appello, delle testimonianze delle insegnanti P. e D., nonché della dirigente scolastica P., sul tema di prova relativo alla circostanza delle perdite ematiche della minore, trattandosi di prove decisive o comunque indispensabili per una compiuta ricostruzione del fatto.

Assume che la sentenza impugnata, nel rigettare la richiesta, ha apoditticamente affermato che le perdite ematiche subite dalla minore durante le ore scolastiche fosse "un dato informativo già oggettivamente accertato" e che tale dato non risultasse contestato da alcuna delle parti.

Aggiunge che l'unica persona che aveva riferito su tale circostanza fosse la madre della minore e ciò solo in sede dibattimentale.

Al contrario, le testimonianze, se assunte, delle predette insegnanti - così come della dirigente P. - avrebbero fornito la prova della non veridicità di tale circostanza e, di conseguenza, dell'inattendibilità della dichiarazione resa in parte qua dalla madre della vittima.

In terzo luogo, il ricorrente si duole dell'omessa assunzione della testimonianza della dottoressa M.R.P. sulla circostanza se la predetta minore, al momento del trasferimento all'Istituto Comprensivo Statale di (Omissis), fosse seguita da una psicologa durante le ore di lezione, fatto riferito dalla madre della minore.

Sottolinea che, in relazione a tale richiesta, la quale avrebbe parimenti consentito di accertare l'inattendibilità della madre della minore, il provvedimento impugnato sarebbe assolutamente privo di motivazione, non essendo stata la richiesta neppure presa in carico ed esaminata.

Precisa, ai fini della decisività della prova, come la presenza di tale supporto psicologico e la verifica delle ragioni dello stesso avrebbero contribuito a meglio inquadrare la personalità della vittima già caratterizzata da produzione "fantastica" nella ideazione e nella ricostruzione dei fatti che, in qualche maniera, la vedevano coinvolta, con la conseguenza che la mancata attenzione su tale aspetto centrale della vicenda dimostrerebbe la superficialità di approccio nei confronti di una materia assolutamente delicata e complessa.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione su punti decisivi per il giudizio e la conseguente violazione della regola in dubio pro reo (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Assume che la Corte di merito avrebbe analizzato solo apparentemente le argomentazioni difensive, appoggiandosi sull'esposizione dei primi giudici che già avevano tentato di superare i punti critici del processo con un ragionamento che, ad avviso del ricorrente, si poneva in sostanziale contrasto con gli insegnamenti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul delicato tema dell'analisi e della valutazione delle dichiarazioni dei soggetti minori vittima di reati di natura sessuale, con particolare riferimento alla ritenuta capacità a testimoniare delle minori sulla base delle analisi tecniche svolte in sede dibattimentale che non avevano consentito di pervenire, secondo il ricorrente, a risultati decisivi e tranquillizzanti rispetto ai temi di prova agitati nel processo.

Il riferimento del ricorrente è relativo alla complessità e alla difficoltà relazionale del nucleo familiare in cui era cresciuta la prima minore abusata ( C.), che non avrebbero trovato spazio nel percorso motivazionale, laddove occorreva, invece, verificare se tali difficoltà relazionali e familiari avessero comportato conseguenze o influenze sull'attendibilità del narrato della minore e sulla sua capacità a testimoniare.

A ciò, si aggiungevano le criticità che erano state evidenziate nel processo di maturazione psicologica della seconda minore abusata (lennifer), rispetto alla quale già i primi consulenti e professionisti che entrarono in contatto con la bambina ne segnalarono la difficoltà a far buon governo dei ricordi e della narrazione degli stessi, in presenza di una componente di elaborazione fantastica rispetto alla quale la bambina non mostrava di possedere adeguati strumenti di selezione e controllo.

L'accertamento della capacità a testimoniare sarebbe poi stato compiuto in aperta violazione dei protocolli metodologici suggeriti dalla carta di Noto, come puntualmente denunciato con i motivi di appello, e soprattutto svalutando le conclusioni cui era giunto il perito nominato nel corso del giudizio di primo grado (dottoressa D.) che, all'esito di un articolato esame della materia, contenuto nell'elaborato peritale ed arricchito dai chiarimenti forniti nel corso della deposizione dibattimentale, aveva concluso in maniera dubitativa in ordine alla capacità a testimoniare, non solo della piccola J. - su cui già avevano manifestato le proprie perplessità i precedenti consulenti - ma anche di C..

In tal modo, il Tribunale, come diffusamente spiegato nel motivo di ricorso, aveva contraddittoriamente ritenuto di superare il parere tecnico del perito sulla capacità a testimoniare delle vittime senza riuscire, tuttavia, a fornire, soprattutto con riferimento alla ritenuta piena capacità a testimoniare di J., le coordinate scientifiche che sottenderebbero a tale ed intuitivo convincimento.

Dal canto suo, la Corte d'appello, fornendo le spiegazioni pure riportate nel motivo di ricorso, si sarebbe sottratta alla reale analisi del tema, riproponendo, peraltro in modo generico, la tesi dei primi giudici senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni elaborate dalla difesa nell'atto di appello.

Ad avviso del ricorrente, mancherebbe del tutto l'analisi tecnico scientifica della questione sottoposta e si sarebbero confusi i piani di valutazione, sovrapponendo la presunta attendibilità della prima minore abusata ( C.), con la verifica circa la assenza di aspetti anomali, quando non patologici, sul processo di formazione del ricordo e della esposizione dello stesso.

Ne' la Corte territoriale avrebbe analizzato, sotto il profilo di interesse, l'anomala circostanza che C., all'inizio delle proprie propalazioni, accusò altra persona degli abusi (lo zio V.), che è stato ritenuto invece estraneo agii stessi.

Per quanto riguarda la seconda minore abusata ( J.),invece, l'analisi, apparentemente condotta dalla Corte di appello, sarebbe risultata, ad avviso del ricorrente, ancor più discutibile e lacunosa, avendo i giudici eluso il tema e i dubbi proposti dall'esperto, il quale aveva ammesso come la questione fosse di tale complessità da non consentire di pervenire ad una conclusione dirimente.

2.3. Con il terzo motivo/il ricorrente denuncia il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione al punto riguardante la capacità a testimoniare della prima minore abusata ( L.C.) e il conseguente travisamento della prova peritale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Ricorda innanzitutto che, in merito alla capacità a testimoniare di ambedue le minori, il perito nominato dal Tribunale nel corso del giudizio di primo grado (dottoressa D.) aveva concluso nel senso che gli accertamenti, se inidonei ad orientare verso la totale incapacità, neppure orientavano verso una totale capacità, specie per quanto riguarda la seconda minore abusata ( M.J.) per le sue condizioni cliniche diagnostiche.

Perciò, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, il ricorrente assume che il perito non aveva formulato assolutamente un giudizio di certezza sulla capacità a testimoniare della prima minore abusata ( L.C.), restando su posizioni dubitative, nella stesura dell'elaborato peritale ed anche in sede di escussione dibattimentale, e di ciò aveva dato conto anche il Giudice di primo grado quando a pag. 17 della sentenza scriveva che il perito aveva concluso affermando che la capacità di deporre, nel momento in cui le bambine avevano deposto, non era scevra da strutture che ne inficiavano la totale produzione, concludendo con una formula dubitativa.

Tuttavia, nonostante tale dato fattuale, nella sentenza della Corte di appello sarebbe stata annotata un'informazione difforme da quella ricavabile dalla prova, annidandosi in ciò il vizio di motivazione denunciato.

Osserva il ricorrente come la contraddittorietà - già rilevabile nella parte motivazionale del provvedimento di primo grado ed emergente dalla sua stessa lettura (veniva dato rilievo alla posizione dubitativa espressa dal perito sulla capacità a testimoniare delle minori, ma al contempo si giungeva apoditticamente ad asserire la piena capacità a testimoniare della L. in ragione dello stesso elaborato peritale e di quanto affermato in dibattimento) - fosse stata trasfusa anche nella sentenza di secondo grado, in cui, peraltro, non sarebbe stato fatto alcun cenno né alle osservazioni della difesa, né tanto meno alle perplessità già espresse dal tribunale, che pure aveva omesso di leggere in maniera corretta e nella loro interezza le conclusioni del perito.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione al punto concernente la capacità a testimoniare della seconda minore abusata, M.J. (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

Premette come la seconda minore abusata fosse da tempo in cura presso il dipartimento di nEuropsichiatria per disturbi dell'apprendimento ed "eccessivo investimento fantasioso" (il ricorrente allega al ricorso: il verbale di udienza del 21 dicembre 2020 nonché le certificazioni a firma del Dott. B. risalenti al 2015).

Aggiunge, poi, che la minore era stata esaminata dalla psicologa, dottoressa M. (che, peraltro, era la psicologa che seguiva la bambina) e che aveva relazionato, secondo quanto riferito in dibattimento dal Dott. A. e su richiesta di quest'ultimo, che la vicenda degli abusi risultava essere, a suo giudizio, "una relazione (o lezione, n.d.r.) imparata a memoria".

Osserva il ricorrente come tale dato avrebbe dovuto richiamare l'attenzione della Corte di merito, dal momento che il riferimento ad una relazione imparata a memoria costituiva dato che confliggeva con una spontaneità della dichiarazione resa: su tale aspetto, pertanto, si imponeva, ad avviso del ricorrente, il richiesto approfondimento istruttorio che, invece, era stato negato dalla Corte territoriale.

Nonostante tali elementi probatori (ossia il dato peritale, quello emergente dalla escussione del consulente della difesa e quello risultante dalla lettura della relazione della psicologa che aveva seguito la bambina e che ne aveva raccolto per prima il racconto), la Corte di appello confermava il giudizio positivo sulla capacità a testimoniare anche della seconda minore, fornendo una motivazione incongrua e non corrispondente alle risultanze in atti, avendo peraltro fondato la sua valutazione su una errata lettura di quanto riferito in dibattimento dal Dott. A..

E, invero, come precisato anche nel testo della sentenza impugnata, il Dott. A. aveva condiviso la diagnosi già fatta dal Dott. B. riguardante la minore M.J., sottolineando la sua propensione "a rifugiarsi in ambienti fantastici" (il riferimento è alla pagina 6 della sentenza impugnata) e per la quale era in trattamento riabilitativo presso il Centro di Salute Mentale dell'ASL di (Omissis).

In primo luogo, già tale premessa si porrebbe, ad avviso del ricorrente, in stridente contrasto con la conclusione di ritenere la predetta minore capace di testimoniare sulla scorta del giudizio del Dott. A..

In secondo luogo, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ricorda che il giudice di merito può discostarsi dalle risultanze degli accertamenti peritali, ma solo motivando adeguatamente le ragioni della loro inattendibilità con un "esame puntuale del percorso logico-scientifico seguito dal perito e la verifica che la conclusione da questi raggiunta sia fondata su dati, tecnici e fattuali, non corretti", tanto che il relativo obbligo motivazionale deve essere assolto in modo rigoroso, stringente e penetrante, attraverso un congruo percorso argomentativo che deve evidenziare il corretto approccio, anche metodologico, del giudice al sapere tecnico-scientifico, e deve dare conto dei criteri di valutazione applicati e della loro rispondenza a principi scientifici convalidati, e non solo ad argomentazioni di tipo logico.

Conclusivamente, nel caso di specie, per quanto attiene alla capacità a testimoniare della prima minore abusata ( L.C.), il giudizio di primo grado aveva finito per travisare la prova costituita dall'escussione del perito e dal suo elaborato: errore, quest'ultimo, riverberatosi anche nel provvedimento di secondo grado, che aveva fondato la sua motivazione solo per relationem tralasciando l'esame degli aspetti evidenziati dalla difesa.

Per quanto riguarda, di contro, il giudizio sulla capacità a testimoniare della seconda minore abusata ( M.J.), la Corte di appello aveva ritenuto di discostarsi dal giudizio peritale, senza tuttavia fornire motivazione adeguata, ripetendo gli stessi errori dei primi Giudici.

2.5. Con il quinto motivo il ricorrente prospetta la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento agli artt. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Sostiene che il giudizio di responsabilità, formulato nei suoi confronti, doveva essere particolarmente rigoroso e penetrante, non solo in considerazione dell'età delle bambine (di circa otto e di circa sei anni, al momento dei primi fatti, n.d.r.), ma anche e soprattutto sulla base degli esiti dell'esame tecnico del profilo psicologico espresso nella perizia D..

Sul punto, il ricorrente si sofferma su un episodio, definito il più violento di tutti e che, nel racconto della prima minore abusata ( L.C.), avvenne alla presenza della piccola cugina J..

Racconta la piccola C. che, rimaste da sole a casa del ricorrente, le due bambine furono denudate dall'imputato e sottoposte a feroci violenze culminate, per entrambe in penetrazione anale e vaginale: il tutto sul divano di casa del ricorrente e in un limitato arco temporale.

La prima minore abusata ( C.), con un racconto dettagliato, descrisse l'uomo nudo che faceva "su e giù" su di lei prima davanti e poi dietro e che sottopose alla medesima tortura anche la piccolissima cuginetta.

Sostiene il ricorrente che - al netto dell'assoluta incredibilità del racconto, per le modalità spazio temporali, per la circostanza che nessuno colse nemmeno un senso di turbamento nelle minori, per la inesistenza di riscontri medici, per la velocità con cui tutto avvenne, per le contraddizioni nella collocazione spazio temporale del fatto tra la prima versione narrata ad M.A. e le successive - i giudici di merito avrebbero inspiegabilmente sottovalutato un aspetto, assolutamente decisivo, evidenziato dalla difesa ossia la sconfessione del racconto di C. offerta da J..

In sede di incidente probatorio, quest'ultima, ritenuta capace di testimoniare e pienamente attendibile dal Tribunale, non aveva fatto menzione alcuna della prima violenza, l'unica avvenuta contestualmente a carico di entrambe, tanto che, a domanda specifica, affermava di non aver mai visto il ricorrente che si denudava; di non essere mai stata spogliata dall'imputato; di non aver mai visto quest'ultimo spogliare C.; di non aver mai subito gli atti di penetrazione descritti da C., né di aver assistito alla penetrazione di quest'ultima.

Nell'episodio in questione, che la dichiarante colloca altrove, rispetto all'abitazione dell'imputato, e che si svolse su di un divano (unico punto di compatibilità tra i due racconti individuato dal Tribunale) il ricorrente era in piedi e certamente non si stese su di loro per fare "su e giù" come narrato da C..

Obietta allora il ricorrente che, se le due testi, ritenute entrambe capaci di testimoniare, furono contemporaneamente presenti sulla scena del delitto, non è possibile che potessero descrivere un medesimo episodio in modo tanto clamorosamente incompatibile, così pervenendosi poi a decretare l'attendibilità di entrambe.

Ai cospetto di ciò, la Corte di merito, pur ammettendo la fondatezza dei rilievi difensivi e l'esistenza tra le due deposizioni delle differenze evidenziate "nei motivi di appello", le avrebbe rtenute essere solo il frutto di "alcune discrasie", eludendo l'obbligo della motivazione su un punto decisivo per il giudizio di attendibilità delle dichiaranti.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge e della contraddittorietà della motivazione in relazione al punto riguardante il giudizio di attendibilità delle minori (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso del tutto di considerare un'evidenza probatoria illustrata nei motivi di appello ed emersa più volte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ossia la tendenza di C. "a dire bugie e ad esagerare eventi reali per suoi piccoli dispetti o piccole utilità, cosa che induce tutti a prendere con le molle quanto riferisce e qualche volta a non crederle, nonna e genitori inclusi", come riferito in udienza dal Dott. A. che riportava quanto rappresentatogli dalla signora B..

A tal proposito, il ricorrente sottolinea come sempre il Dott. A. avesse riferito - prima nella relazione a sua firma che costituì la notitia criminis che diede avvio al presente procedimento e poi in sede dibattimentale - che la minore L. aveva mosso le prime accuse non già nei confronti del ricorrente, bensì dello zio, M.V., fratello di M.F. e padre della cugina J..

Il ricorrente ricorda come Lo stesso M.V. avesse lamentato, in sede dibattimentale di essere stato accusato dalla nipote, ossia L.C., di averla molestata, aggiungendo che la stessa aveva già accusato di comportamenti analoghi anche gli amici dei fratelli e il compagno della madre e sottolineando l'inattendibilità della stessa.

Osserva il ricorrente come l'inclinazione della L. a mentire fosse stata confermata, altresì, anche da altre evidenze probatorie, messe in risalto nei motivi di appello e nella memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado, ma del tutto trascurate nella parte motivazionale della sentenza impugnata.

La dottoressa M.R., assistente sociale, aveva sottolineato, durante la sua escussione (e già in sede di sommarie informazioni testimoniali), come M.F., madre della L., non volesse che la figlia stesse con lei perché temeva le sue bugie e che potesse accusare il di lei compagno.

Inoltre, la signora B.R., madre di M.J., aveva confermato che L.C. aveva in più occasioni mentito, accusandola ingiustamente di maltrattamenti.

Aggiunge il ricorrente come il tema dei graffi mostrati dalla L. e fotografati nel corso dell'audizione protetta, al quale era stato dedicato un paragrafo nei motivi di appello, non fosse stato affatto affrontato dalla Corte territoriale. Eppure, tale evidenza, acquisita agli atti, darebbe ulteriore prova della mancanza di attendibilità della L., se non della conclamata falsità delle sue dichiarazioni.

Ricorda che l'esibizione di tali graffi, esistenti sotto il seno, venne fatta in sede di audizione protetta, ovvero, il 23 maggio 2018, ossia l'anno successivo all'evento del toccamento che sarebbe avvenuto nell'autovettura.

Nella sentenza di primo grado venne correttamente rilevato che eventuali segni non potessero essere "di certo correlabili all'evento" del toccamento "attesa la distanza dai fatti al momento della propalazione".

Ciò nonostante il Tribunale, prima, e la Corte di appello, poi, avevano interpretato paradossalmente il comportamento della L. (ossia il mostrare graffi sicuramente non derivanti da eventuali toccamenti effettuati dal ricorrente) come suggerito dal bisogno di essere creduta, dunque nonostante il mendacio, invece di considerare l'ipotesi alternativa della mancanza di attendibilità della minore, i giudici di merito avrebbero confermato l'attendibilità della dichiarante, ancorandosi a dati di fatto che non potevano che portare a convinzioni diametralmente opposte.

Sottolinea il ricorrente come i giudici di merito avrebbero banalizzato le motivazioni - invece fortissime - che potevano aver spinto la L. a muovere le accuse nei confronti del ricorrente, ampiamente riportate nei motivi di appello: la minore era in procinto di essere collocata in una struttura lontana dal proprio nucleo familiare, in ragione della conflittualità esistente tra i genitori e del rifiuto della madre di tenerla presso di sé.

Osserva il ricorrente come in questo caso, essendo la minore condizionata da una vera e propria tempesta emozionale, si sarebbero dovuti seguire scrupolosamente i dettami della carta di Noto, che, invece, sono stati disattesi più volte, sia in sede di audizione protetta che di incidente probatorio, così come rilevato anche dal perito.

Aggiunge che la sentenza impugnata ha anche condiviso il giudizio di attendibilità della minore M.J., nonostante le plurime evidenze di segno opposto segnalate già nei motivi di appello: il giudizio di attendibilità della minore M., non ha trovato alcun riscontro - nemmeno nella deposizione dell'altra minore, viste le molteplici divergenze esistenti tra i due narrati, già evidenziate nell'atto di appello. - ed è stato sconfessato da più emergenze processuali.

Il ricorrente evidenzia come la dottoressa M., la prima psicologa che ascoltò la minore, e dunque, secondo gli attuali orientamenti della psicologia in materia, depositaria di un racconto meno immune da condizionamenti esterni, relazionò nei seguenti termini: " J. ha raccontato del rapporto con il presunto abusatore con degli atteggiamenti di attenzioni particolari. Alle richieste di ulteriori dettagli, la bambina non è stata in grado di fornire particolari secondari della vicenda narrata. Il racconto è sembrato una lezione imparata a memoria, con una connotazione emotiva spenta e incongrua".

A ciò il ricorrente aggiunge come la Corte d'appello non avrebbe in alcun modo valutato come sia il Dott. A. che il perito D. avessero rilevato la tendenza della minore M. ad adottare comportamenti emulativi della cuginetta più grande, un vero e proprio vulnus che avrebbe dovuto inficiare la credibilità della stessa e la genuinità del racconto.

Il ricorrente conclude affermando che, in mancanza di elementi di riscontro alle deposizioni delle minori, molteplici erano, invece, gli elementi probatori che attestavano l'inclinazione della L. a mentire e la suggestione esercitata da quest'ultima sulla cugina più piccola.

2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla reclamata attenuante del fatto di minore gravità (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Sostiene di aver invocato il riconoscimento del fatto di minore gravità evidenziando come non sarebbe emersa una particolare entità di danni post traumatici patite dalle bambine. Tale aspetto della doglianza, di fondamentale importanza ai fini del computo della pena da applicare, non sarebbe stato affrontato dalla Corte di appello che pertanto sarebbe incorsa nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati.

2.8. Con l'ottavo motivo il ricorrente ipotizza la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).

Rappresenta che, nel proprio atto di appello, aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche ed il contenimento della pena nei minimi edittali anche con riferimento all'aumento per la continuazione.

In sostanza, la difesa evidenziava, oltre al corretto comportamento processuale dell'imputato, il ridimensionamento del fatto, avvenuto all'esito degli accertamenti dibattimentali, oltre che l'assenza di conseguenze postraumatiche ai danni delle vittime.

A fronte di siffatte puntuali doglianze difensive, la Corte di appello si sarebbe limitata ad un'analisi formale della questione, utilizzando argomenti generici ed eludendo l'obbligo della motivazione mediante il ricorso a mere clausole di stile.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sostenendo come la sentenza impugnata abbia correttamente motivato sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e risolvendosi le doglianze in censure di fatto non sindacabili in sede di giudizio di legittimità, in presenza di una logica ed adeguata motivazione su tutti i punti decisivi del giudizio.

5. Le parti civili hanno depositato le rispettive conclusioni, chiedendo il rigetto e/o l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in loro favore.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, sulla base dei primi sei motivi, in essi assorbiti il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.

2. Innanzitutto, occorre premettere come il ricorrente lamenti un vizio di fondo che compromette l'impalcatura complessiva della sentenza impugnata.

Egli si duole del fatto che il giudice d'appello non abbia preso in carico i motivi di impugnazione sollevati dal ricorrente nei confronti della prima sentenza, essendosi limitato a richiamarla ed eludendo, in tal modo, l'obbligo della motivazione.

Il rilievo, che sarà specificamente esaminato in relazione ai motivi accolti, è fondato.

Sul punto è necessario premettere che la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare con essa un unico complessivo corpo argomentativo, sempre che i giudici del gravame abbiano esaminato, con criteri omogenei a quelli del primo giudice, i rilievi proposti dall'appellante ed abbiano operato i pertinenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, in modo da dare conto di aver motivatamente respinto le censure specifiche formulate dall'impugnante, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della prima decisione, rispetto alla quale i motivi di doglianza siano ritenuti inidonei a sovvertire l'esito decisorio.

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in presenza di decisioni di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei e con un apparato logico uniforme, è possibile procedere all'integrazione delle due sentenze in modo da farle confluire in una struttura argomentativa unitaria da sottoporre al controllo in sede di legittimità (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116- 01).

Non di meno, ciò presuppone che di vera e propria integrazione si tratti e che la motivazione della sentenza di secondo grado abbia preso effettivamente in carico le censure proposte dall'appellante, in modo da evidenziare, come si è detto, un'argomentata concordanza nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595 - 01). Occorre, pertanto, che la sentenza di secondo grado si confronti effettivamente con i motivi di appello, esprimendo una specifica valutazione sugli stessi, propria del giudice dell'impugnazione.

Questa condizione, non ricorre quando la struttura argomentativa della sentenza di appello imponga, per valutare la fondatezza o meno dei rilievi difensivi, di fare esclusivo riferimento a quanto esposto nella sentenza di primo grado, tanto da non consentire di stabilire, neppure in forma parziale o implicita, il necessario rapporto dialettico fra i motivi d'appello e la sentenza di secondo grado (Sez. 5, n. 52619 del 05/10/2016, Unterholzner, Rv. 268859 - 01).

Infatti, una scelta motivazionale che prescinda dall'esaminare in modo dettagliato le doglianze proposte con l'appello è consentita al giudice di secondo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni già adeguatamente risolte dal primo giudice, omettendo di discutere gli argomenti spesi dallo stesso, oppure abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056- 01; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Adduci, Rv. 255392- 01; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735- 01).

Quando, invece, l'atto d'appello, come nel caso in esame, rivolga specifiche censure alla ricostruzione della sentenza di primo grado su punti decisivi per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, il giudice dell'impugnazione è tenuto motivatamente a respingere le critiche che, in base all'esame di precisi elementi di fatto, il ricorrente abbia rivolto in ordine alle valutazioni operate con la prima sentenza (Sez. 3, n. 1237 del 02/10/2012, Lomio, Rv. 254150- 01; Sez. 6, n. 28710 del 17/04/2012, Romito, Rv. 253226- 01).

Ciò si spiega perché, al mezzo di impugnazione dell'appello, è connaturata la nuova discussione delle questioni prospettate e disattese in primo grado, nella prospettiva di una piena revisione del primo giudizio (Sez. 6, n. 50613 del 06/12/2013, Kalboussi, Rv. 258508- 01).

Ciò posto, i rilievi difensivi contenuti nei motivi di appello rispondevano senz'altro ai requisiti di specificità richiesti per la proposizione di una valida impugnazione, tant'e' che la sentenza impugnata non ne ha rilevato la genericità.

3. Il primo motivo di ricorso è parzialmente fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'esame della dottoressa L..

3.1. La Corte di merito ha respinto l'istanza affermando che la richiesta istruttoria non fosse necessaria ai fini del decidere, posto che erano state già acquisite le dichiarazioni della L. su quanto dalla stessa all'epoca accertato e cioè che, quale pediatra di C., aveva visitato la bambina; all'esito, la sanitaria aveva spiegato alla madre della giovane paziente che la figlia presentava delle ragadi anali sanguinanti. Di modo che risentire la L., passati anni dalla visita medica, non avrebbe apportato alcun contributo cognitivo di interesse nella ricostruzione dei fatti processuali.

Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello, da un lato, non si è confrontata con il motivo di ricorso, che richiedeva l'esame della L. esclusivamente sul presupposto che la stessa avesse escluso che il sanguinamento della giovane fosse riconducibile a violenze sessuali patite.

In altri termini, la Corte d'appello, come si evince dal testo della sentenza impugnata, non ha contrastato la prospettazione del ricorrente (il quale aveva dedotto che la dottoressa L. avesse escluso che il sanguinamento anale di C. derivasse da atti di violenza sessuale), con la conseguenza che la motivazione resa in parte qua dalla Corte partenopea e', all'evidenza, omessa rispetto al contenuto della richiesta.

Il ricorrente, peraltro, deduce che la richiesta di rinnovazione si era resa necessaria in conseguenza del fatto che la madre della vittima aveva taciuto il risultato della visita medica eseguita dalla L., con la conseguenza che il dato probatorio (ossia che il sanguinamento anale non trovava causa in atti di violenza sessuale) era rimasto ignoto al Tribunale che, nella motivazione della sentenza di condanna, aveva, invece, attribuito al fatto la natura di riscontro decisivo a favore della tesi d'accusa.

In tal modo, l'esigenza di richiedere l'esame della dottoressa L. attraverso la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era sopravvenuta a seguito della motivazione della sentenza di primo grado e l'esame si rendeva necessario alla difesa sia per incartare un dato decisivo a discarico e sia per provare l'inattendibilità della testimonianza della madre della vittima.

3.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art. 603 c.p.p. disciplina due distinte ipotesi, prevedendo, nel comma 1, che il giudice disponga la rinnovazione del dibattimento ove ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti e attribuendogli, nel comma 2, nel caso di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il potere di disporre il rinnovo dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1, norma che a sua volta richiama gli artt. 190 c.p.p., comma 1 e art. 190-bis c.p.p. relativi rispettivamente, al diritto alla prova ed ai requisiti della prova nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis. In conseguenza di tale doppio richiamo, deve ritenersi che - nel caso previsto nell'art. 603 c.p.p., comma 2, - il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti, in sostanza escludendo le prove del tutto incongruenti rispetto al "thema decidendum" e quelle che mirano a provare un fatto del tutto pacifico ed incontrovertibile; mentre, nei procedimenti relativi a taluno dei delitti menzionati nell'art. 51 c.p.p., comma 3-bis ove sia richiesto l'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 (imputati in procedimento connesso o collegato), che abbiano già reso dichiarazioni nel corso di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali siano stati già acquisiti (a norma dell'art. 238 c.p.p.), l'esame è ammesso ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze (Sez. 5, n. 43464 del 09/05/2002, Pinto, Rv. 223541 - 01), giustificandosi ciò per evitare, in relazione alla notevole gravità dei fatti da giudicare e del decorso del tempo, l'usura delle fonti di prova.

Per quanto qui interessa, è stato anche affermato che, anche in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di appello ex art. 603 c.p.p., analogamente a quel che avviene in materia di revisione, nel concetto di prova "nuova" deve comprendersi pure quella esistente al momento del giudizio e già versata in atti, ma non valutata dal giudice anche per difetto di iniziativa da parte del soggetto processuale interessato. Peraltro, diversamente dall'art. 630, che disciplina appunto i casi di revisione, includendo tra questi la sopravvenienza o la scoperta di prove nuove - nel senso suindicato - senza ulteriore distinzioni, l'art. 603 succitato reca, pur se nello stesso ambito di prove nuove, una diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (ipotesi questa contemplata dal comma 2) ovvero di prove emerse in diverso contesto temporale o fenomenico (ipotesi considerata dal comma 1) ossia di prove nuove non sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ed a questo, dunque, preesistenti o concomitanti, o comunque, già note all'interessato prima di tale momento. Nel caso di cui al comma 1, invero, il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale soltanto ove ritenga di non essere in grado di decidere, mentre in quello di cui al comma successivo deve disporre la rinnovazione osservati i soli limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1, (Sez. 1, n. 5167 del 21/02/1994, Fagiolo, Rv. 197344 - 01).

Nella specie, è pacifico, secondo la stessa prospettazione di parte, che il contenuto della prova nuova, di cui era chiesta l'assunzione a mezzo della rinnovazione parziale del dibattimento era noto all'interessato ab origine, tant'e' che l'esame della dottoressa L. poteva comunque essere tempestivamente richiesto nel corso del primo giudizio.

Da ciò deriva che la regola di giudizio alla quale la Corte distrettuale si sarebbe dovuta attenere è espressa nell'art. 603 c.p.p., comma 1.

In effetti, il giudice d'appello ha affermato di poter decidere allo stato degli attitma senza tenere conto del contenuto della richiesta di parte rispetto alla quale la motivazione è anche graficamente assente.

A questo proposito, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 c.p.p., comma 1, è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (ex multis, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 01).

Il presupposto del legittimo rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 1, è dunque la presenza di una corretta motivazione/ossia che il giudice, ove ritenga, nella sua discrezionalità, di non accogliere la richiesta di parte debba motivare in modo congruo e logicamente corretto il rigetto della stessa (Sez. 6, n. 68 del 02/12/2002, dep. 2003, Raviolo, Rv. 222977 - 01).

La qual cosa, come fondatamente lamenta il ricorrente, denunciando anche il vizio di motivazione, non è avvenuta, perché la Corte d'appello non ha tenuto conto che la rinnovazione era richiesta per introdurre nel processo una prova a discarico specifica e decisiva per disarticolare la sentenza di primo grado, che aveva stimato determinante il riscontro del sanguinamento anale della vittima (pag. 32 della sentenza del Tribunaleìrecepita dalla Corte d'appello).

Un disturbo, anche fisico, può avere l'eziologia più varia, ma il processo compiuto per ricondurre, direttamente o indirettamente, l'effetto (disturbo) alla causa (abusi) deve essere rigorosamente provato e ciò anche quando, nell'economia della valutazione della prova, il giudice attribuisca, come nel caso in esame, ad un fatto il valore di riscontro decisivo per corroborare una fonte di prova, ritenendo sulla base del riscontro pienamente accertati i facta probanda.

Sul punto, il ricorrente si era accollato l'onere della prova negativa, il cui ingresso processuale è stato negato, sulla base di quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, con motivazione praticamente assente perché disallineata rispetto al contenuto e alle finalità dell'istanza.

Il motivo va, pertanto, accolto e il suo accoglimento si riflette anche sul giudizio di attendibilità della minore comportando, già per questo, anche l'accoglimento del quinto e del sesto motivo con riferimento alla posizione della vittima, L.C.P..

La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio in parte qua e il giudice del rinvio porrà riparo al vizio motivazionale ovvero, qualora ritenga non possibile ciò, darà corso all'incombente richiesto.

3.3. Non è fondata, invece, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria finalizzata all'esame delle insegnanti, trattandosi di prove superflue, come ha correttamente motivato la Corte d'appello, perché il dato del sanguinamento della vittima nel corso della frequenza scolastica costituisce un fatto accertato e l'incombente istruttorio è stato reclamato, senza alcun requisito di specificità, sulla base di una richiesta meramente esplorativa.

La giurisprudenza di legittimità e', infatti, ferma nel ritenere che, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633 - 01; Sez. 3, n. 42711 del 23/06/2016, H., Rv. 267974 - 01; Sez. 3, n. 23058 del 26/04/2013, Duval Perez, Rv. 256173 - 01).

Per le medesime ragioni, attesa la genericità e la natura esplorativa della richiesta, non è fondata, pur in assenza anche grafica della motivazione sul punto da parte della Corte d'appello, l'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'escussione della dottoressa M.R.P..

4. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso, essendo tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, essendo le doglianze tutte concentrate in relazione alla ritenuta capacità a testimoniare delle vittime e al giudizio di attendibilità attribuito alle stesse dai giudici di merito.

I motivi sono fondati nei limiti di seguito precisati.

4.1. Il ricorrente, con i motivi di appello, aveva contestato le affermazioni del primo giudice circa il giudizio relativo alla ritenuta capacità a testimoniare delle minori, argomentando il rilievo proprio sulla perizia d'ufficio (disposta ex novo dal Tribunale) ed anche sulle dichiarazioni dibattimentali del perito (a pag. 5 dell'atto di appello è stata indicata la pagina 16 del verbale di udienza del 21 dicembre 2020 a dimostrazione del fatto che il perito d'ufficio, dottoressa D., avesse concluso nel senso di non potersi affermare con certezza la capacità o meno delle minori a testimoniare per la mancanza di doverosi approfondimenti che non erano stati eseguiti e che non potevano essere più ripetuti).

Sviluppando poi le critiche verso la sentenza del primo giudice, il ricorrente, sempre con i motivi di appello (pagg. 44 ss.), oltre a sottolineare le violazioni delle prescrizioni dettate dalla carta di Noto, aveva osservato come, nel caso di specie, risultasse determinante analizzare il contesto familiare delle due ragazzine, ribadendo come, per la minore J., fossero emersi, anche sulla base della perizia d'ufficio e delle stesse dichiarazioni dibattimentali del perito (veniva citata la pag. 10 del verbale di udienza del 21 dicembre 2020), elementi idonei a far ritenere precario lo stato psichico della vittima e come la situazione non fosse diversa con riferimento alla minore C., circondata da condizioni e da conflittualità familiari nonché da vuoti tali da non essere totalmente capace di discernere la verità (viene sempre citata la pag. 10 del verbale di udienza del 21 dicembre 2020), tanto da non risultare pienamente capace di testimoniare.

Era mancata, ad avviso del ricorrente, l'analisi degli adulti di riferimento che avrebbe posto, poi, in rilievo i condizionamenti esterni ai quali potrebbe essere stata soggetta la minore (v. atto di appello pagg.44-45).

In particolare, si affermava nell'atto di gravame: "il giudizio tecnico espresso dal perito sulla capacità a testimoniare di C. si conclude con un responso dubitativo. Nondimeno l'analisi della capacità a testimoniare di J. perviene ad un responso negativo in ragione, in primo luogo, delle certificazioni mediche in atti. Non si comprende, allora, come il Tribunale abbia disatteso le conclusioni della Dott.ssa D. tenuto conto che anche il Dott. A. riferisce delle inclinazioni di J. all'eccessivo investimento fantastico".

Inoltre, si annotava, con l'atto d'appello, come la dottoressa M. avesse, nella sua relazione, espresso un parere negativo circa il racconto fatto dalla minore, osservando, nel gravame, che, dalle relazioni eseguite dagli altri esperti ad eccezione per il parere dell'ausiliario del pubblico ministero, dottoressa Petrillo, non si evincesse, dunque, un giudizio positivo sulla capacità a testimoniare, né dell'una, né dell'altra ragazzina, risultando perciò priva di motivazione la sentenza in relazione al dato della capacità a testimoniare delle persone offese.

Ciò posto, al cospetto di tali rilievi, la Corte d'appello si è limitata a confermare il giudizio espresso dal Tribunale, senza prendere specifica posizione sui motivi d'appello.

Quanto alla prima minore, C., la Corte d'appello ha soltanto sottolineato come la bambina fosse risultata sveglia e intelligente, capace di comporre pienamente quanto accadutole nonostante "qualche conflitto interiore", affermando che gli esperti, compreso il consulente dell'imputato (circostanza, quest'ultima, specificamente contestata, con i motivi di appello), avessero riconosciuto ciò (si ricorda, tuttavia, che il ricorrente contesta alla fonte di prova di aver indicato inizialmente una persona, diversa dall'imputato, come autore dei comportamenti abusanti).

Allora, con fondamento, il ricorrente si duole del fatto che, in definitiva, la Corte di appello, si sarebbe sottratta alla reale analisi del tema, riproponendo, peraltro in modo generico, la tesi dei primi giudici senza confrontarsi con le argomentazioni elaborate dalla difesa.

Liquidato in tal modo il motivo d'appello concernente la capacità a testimoniare della prima minore, quanto alla seconda, J., la Corte d'appello - dopo aver annotato come l'analisi della sua posizione risultasse maggiormente complessa e dopo aver richiamato le deposizioni di tutti i sanitari che con lei ebbero contatto - ha concluso nel senso che la tendenza della minore a rifugiarsi in un mondo fantastico non pregiudicasse la capacità a testimoniare, il cui positivo apprezzamento, per entrambe le ragazzine, si basava, nonostante la disagevole situazione familiare, su un ulteriore dato informativo condiviso, secondo la Corte territoriale, da tutti gli psicoterapeuti, i quali, a seguito dell'esame delle bambine, avevano escluso che, dagli elementi a disposizione, potesse desumersi che C. e, soprattutto, J., potessero essersi inventate gli abusi addebitati all'imputato.

In presenza di un tale apparato argomentativo, allora, il ricorrente, ancora una volta e con fondamento, obietta come la Corte territoriale avesse eluso l'obbligo della motivazione con specifico riferimento all'accertamento della capacità a testimoniare, posto che il tema peritale si incentrava sul profilo psicologico delle minori per verificarne la capacità a testimoniare e non la capacità a mentire, reiterando, in tal modo, il medesimo vizio che affliggeva la sentenza del Tribunale e che era stato denunciato con l'atto di appello mediante l'indebita sovrapposizione della capacità a testimoniare con l'attendibilità delle dichiaranti.

Sul punto, occorre chiarire come la giurisprudenza di legittimità, quanto all'uso dell'indagine psicologica, tiene distinti due aspetti fondamentali: da un lato, l'attitudine del minore a testimoniare, sotto il profilo intellettivo ed affettivo, e la sua credibilità, affermando che il primo aspetto consiste nell'accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all'età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura dei rapporti familiari. Il secondo aspetto - da tenere distinto dall'attendibilità della prova, che rientra nei compiti esclusivi del giudice - è diretto ad esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto ed ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna (ex multis, Sez. 3, n. 8962 del 03/07/1997, Ruggeri, Rv. 208447 - 01).

Ne consegue che, ai fini dell'attendibilità della prova, la circostanza che alcune fonti (siano esse periti, consulenti o testi esperti) abbiano sostenuto che le minori non potessero essersi inventate i fatti raccontati non consente al giudice, per ciò solo, di ritenere raggiunta la prova dell'attendibilità delle bambine in ordine agli episodi o a tutti gli episodi narrati, perché la valutazione della prova testimoniale, che, come detto, rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice, richiede un apprezzamento composito, comprensivo anche del contenuto delle dichiarazioni e di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso specifico.

Peraltro, quanto alla minore J., il ricorrente sottolinea, allegando al ricorso il verbale di udienza del 21 dicembre 2020 nonché le certificazioni a firma del Dott. B. risalenti al 2015, come, da tempo, la minore fosse in cura presso il dipartimento di nEuropsichiatria per disturbi dell'apprendimento ed "eccessivo investimento fantasioso".

Da ciò si evince come la Corte d'appello non si sia effettivamente misurata con le doglianze sollevate dal ricorrente, esprimendo, per superarle, un giudizio sulla capacità a testimoniare non sorretto, da un lato, da logica e adeguata motivazione, e, dall'altro, contestato specificamente con i motivi di ricorso che pongono in risalto proprio la documentazione medica, acquisita al corredo processuale, attestante la presenza di disturbi di natura neuropsichiatrica della minore nonché l'anamnesi della psicologa, dottoressa M., secondo la quale J. le aveva esposto gli abusi in modo da sembrare "una lezione imparata a memoria", circostanza che si desume anche dal testo della sentenza impugnata.

4.2. Costituisce principio più volte declinato dalla giurisprudenza di legittimità quello per il quale la valutazione del giudice in ordine all'attitudine a testimoniare del minore vittima di reati sessuali deve essere, di regola, fondata su una perizia e, qualora tale accertamento non sia stato svolto o non abbia rispettato i protocolli generalmente riconosciuti dalla comunità scientifica, devono essere valorizzati, ai fini:della credibilità, altri elementi di prova o di riscontro oggettivi di cui deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 3, n. 1235 del 02/10/2012, dep. 2013, B., Rv. 254414 - 01).

La Corte, in altre decisioni, ha sottolineato (Sez. 3, n. 23105 del 26/02/2021, A., in motivazione) come la comunità scientifica, al fine di fornire una appropriata risposta all'allarme sociale suscitato da episodi sempre più frequenti di abusi sessuali su minori, soprattutto in tenera età, abbia delineato specifici criteri allorquando si debba procedere all'esame del minore o si debbano utilizzare le dichiarazioni che il minore abbia propalato agli adulti.

Da qui l'esigenza, fortemente avvertita, di evitare che le dichiarazioni rese da questi testimoni siano processualmente acquisite senza alcun filtro critico e senza il rispetto di modalità operative suggerite dalla scienza psicologica più accreditata.

A questo proposito, i criteri di audizione più autorevoli seguono il paradigma metodologico dettato dalla carta di Noto, le cui indicazioni sono infatti tali da garantire l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni di minori coinvolti in vicende di abuso, assicurando, allo stesso tempo, la protezione psicologica degli stessi.

In particolare, la carta di Noto, per quanto qui interessa, prevede che gli esperti, specificamente formati a raccogliere la testimonianza dei minori, debbano utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento; fissa il principio secondo il quale, pur nella consapevolezza che l'audizione potrebbe causare modificazioni e alterazioni del ricordo, il minore va sentito in contraddittorio il prima possibile, assumendo le dichiarazioni attraverso protocolli d'intervista o metodiche basate sulle indicazioni della letteratura scientifica accreditata; indica l'incidente probatorio come sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento; consiglia che le audizioni effettuate o ripetute ad una considerevole distanza temporale siano valutate con grande cautela a causa della condizione psicologica mutata rispetto all'epoca dei fatti e dei potenziali fattori di inquinamento del ricordo; stabilisce che il minore sia avvertito della finalità della sua audizione con la possibilità di dire che "non ricorda" e "non sa"; ritiene necessario, per soggetti di età inferiore agli anni dodici e salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia sempre disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare sui fatti oggetto d'indagine; raccomanda che, all'esperto, non sia demandato il compito di accertare la veridicità e la validità del racconto o dei racconti resi, trattandosi di compiti rientranti nella cognizione esclusiva dell'autorità giudiziaria; riserva una particolare attenzione ad alcune situazioni specifiche, idonee ad influire sulle dichiarazioni dei minori, quali: a) separazioni dei genitori caratterizzate da inasprimento di conflittualità dove si possono verificare, ancor più che in altri casi, situazioni di falsi positivi o falsi negativi; b) allarmi generati solo dopo l'emergere di un'ipotesi di abuso; c) fenomeni di suggestione e di "contagio dichiarativo"; d) condizionamenti o manipolazioni anche involontarie (es. contesto psicoterapeutico, scolastico, ecc.).

La dottrina, soprattutto in materia di teoria generale del processo con specifico riferimento al diritto delle prove, e la giurisprudenza penale di legittimità, maggiormente in tema di individuazione della causalità generale e individuale, hanno approfondito le questioni inerenti alla "prova scientifica", avvertendo come il giudice sia un esperto del diritto che tuttavia non ha altre competenze specialistiche, cosicché accade spesso che egli debba accertare o valutare fatti che implicano la conoscenza di particolari nozioni, le quali presentano caratteristiche di tecnicismo o di scientificità tali per cui solo un esperto di quel particolare settore di conoscenza è in grado di fornire informazioni e valutazioni attendibili.

Il ricorso alle conoscenze scientifiche da parte del giudice (si segnalano, a tal proposito, anche le linee guida per l'acquisizione della prova scientifica elaborate ed approvate in data 15 giugno 2008 da un gruppo di esperti, qualificato anche a livello interdisciplinare) assicura, nel campo delle scienze naturali (cd. "dure"), razionalità e attendibilità delle decisioni giudiziarie, perché la scienza, dei cui risultati in un determinato settore ii processo si avvale, si fonda sull'impiego di metodi controllabili ed empiricamente verificabili, e quindi garantisce certezza dei risultati conseguiti. In questo modo, come è stato opportunamente sottolineato, si tende a ritenere che le scienze della natura, avvalendosi di metodi empirici e di apparati teorici e matematici, possono essere in grado di produrre (ovviamente non necessariamente sempre e non necessariamente per sempre) risultati "certi" o molto prossimi alla certezza, e quindi idonei a fondare un accertamento veritiero dei fatti allorquando producano leggi scientifiche generali o leggi caratterizzate da una frequenza statistica molto elevata, prossima al 100%, pertanto a copertura totale o pressocché totale di tutti i casi empiricamente verificabili e verificati.

Un aspetto, di particolare rilievo nel nostri caso e sotto vari profili, è poi quello implicante l'uso della prova scientifica nelle ipotesi in cui si verifichi l'eventualità di impiego processuale di campi del sapere (non appartenenti alle scienze della natura) facenti parte cioè delle scienze umane o sociali, come ad esempio, per quanto qui interessa, la psicologia (scienza, infatti, utilizzata, a livello giudiziario, nel caso di conferimento di perizie psicologiche, come nella specie, sul minore, sull'interdicendo o sull'imputato, a conferma che la psicologia può essere assai rilevante per molte valutazioni che il giudice deve effettuare).

Esse, tuttavia, difettano della verificabilità empirica o della ripetibilità degli esperimenti, caratterizzandosi spesso anche per la più frequente presenza di teorie contrastanti.

Tutto ciò per significare che la letteratura scientifica è compatta nel ritenere che le scienze umane e sociali non forniscono tendenzialmente la conoscenza di leggi nelle quali ricomprendere i fatti della singola controversia al fine di derivarne la conoscenza per via di inferenze deduttive o quasi deduttive, ma forniscono piuttosto modelli di interpretazione o di valutazione di oggetti che possono non essere eventi del mondo materiale.

Gli studiosi convengono sul fatto che le scienze umane (cd. idiografiche) si risolvono in attività di natura fondamentalmente ermeneutica.

Particolarmente istruttiva, per quanto qui interessa, è proprio la casistica che interessa la perizia psicologica, in generale, la quale, non essendo, all'evidenza, sovrapponibile all'indagine concernente la sola idoneità a testimoniare ma investendo campi più ampi della mente umana, può aiutare a comprendere gli aspetti della personalità di un soggetto, non mirando a proporre dati verificabili secondo criteri quantitativi di probabilità, ma a interpretare il carattere o a determinare le reazioni psichiche o gli atteggiamenti di un singolo individuo, con la conseguenza che, in questi casi, ciò che la scienza in questione fornisce non è costituito (necessariamente) da leggi o da frequenze statistiche e neppure da (meri) dati empirici bensì da interpretazioni di eventi, comportamenti oppure oggetti, sicché, in questi contesti, ci si trova di fronte a paradigmi conoscitivi e valutativi strutturalmente diversi da quelli che si considerano come tipici delle scienze della natura.

Precisato ciò, nel processo penale, compete al giudice di merito decidere quando determinate conoscenze siano necessarie, valutando se si debba o meno ricorrere alla nomina di un esperto al quale la legge processuale richiede innanzitutto di essere indipendente e imparziale rispetto alle parti e all'oggetto della controversia.

La dialettica processuale è arricchita poi dal ruolo delle parti stesse, le quali, se ritengono, partecipano sia alla formulazione dei quesiti che il giudice rivolge all'esperto e sia a tutte le attività che l'esperto svolge (indagini, esperimenti, audizione di persone informate dei fatti), anche per mezzo di propri esperti (consulenti), la cui funzione è sostanzialmente quella di controllare l'attività del perito.

La regola è che le conoscenze fornite dall'esperto, le sue informazioni, le sue valutazioni e le sue opinioni, per quanto esse siano autorevoli, attendibili e influenti, non possono mai considerarsi vincolanti per il giudice. Anche quando l'esperto ha svolto analisi complesse, esperimenti, test, e magari ha anche assunto informazioni da testimoni, giungendo a esprimere un parere analitico e approfondito sui fatti che sono oggetto del processo, egli non può mai sostituirsi al giudice nella formulazione del giudizio finale: la funzione del decidere, infatti, non può essere in alcun modo delegata al perito o al consulente. Ciò significa che, di fronte alle conclusioni formalizzate dall'esperto, il giudice conserva integra la sua discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei fatti, in base al principio fondamentale del libero convincimento, che costituisce principio cardine di tutti gli ordinamenti processuali.

Non è questa la sede per approfondire le ragioni con le quali la letteratura scientifica ha superato, in subiecta materia, un tale apparente paradosso (del giudice che, da un lato, ricorre all'ausilio di un esperto sul presupposto che egli stesso non possiede le conoscenze scientifiche che risultano necessarie per un'adeguata ricostruzione e valutazione dei fatti della causa e che, dall'altro lato, decide la causa, valutando ed eventualmente criticando o respingendo le conclusioni formulate dall'esperto), ciò che invece conta rilevare è l'approdo, costituente comune patrimonio di dottrina e giurisprudenza in materia, secondo il quale al giudice compete di controllare la validità dei procedimenti che l'esperto ha seguito nell'analizzare i fatti, nel compiere esperimenti e nel formulare le sue valutazioni, e deve verificare l'attendibilità degli argomenti con cui l'esperto ha giustificato le sue conclusioni, senza che ciò implichi la trasformazione evidentemente impossibile - del giudice stesso in una sorta di super esperto.

Nel compiere tali valutazioni, il giudice si avvale anche del contributo che le parti, attraverso i loro consulenti, hanno apportato al processo disponendo perciò di valutazioni diverse, di argomentazioni contrapposte, e di elementi di confronto

e di analisi che possono essere assai utili in sede di formulazione delle sue valutazioni finali sull'attendibilità dei risultati cui è giunto il perito. Da ciò consegue che le valutazioni che il giudice compie in ordine all'attendibilità e al valore probatorio delle prove scientifiche, comunque acquisite al processo, debbono essere razionalmente giustificate attraverso l'obbligo della motivazione.

Calando ora queste premesse di carattere generale al caso in esame, con specifico riferimento quindi ai processi di abuso sessuale nei confronti di minori in tenera età, vale considerare come, in tali casi, il percorso ricostruttivo, che impegna il giudice, sia decisamente segnato dai principi declinati dalle carte internazionali e dalle conoscenze scientifiche accreditate e sulle quali il giudice non può sorvolare, salvo il caso, pacificamente raro, in cui le conoscenze rientrino nel suo patrimonio conoscitivo che deve però essere riversato nella motivazione del provvedimento giurisdizionale che decide la causa.

Sono paradigmatiche, per comprendere la rilevanza che riveste il sapere esperto in materia, le prescrizioni con cui la carta di Noto regola la questione, di notevole importanza in questi processi, circa l'accertamento della capacità a testimoniare del minore e sulla quale l'esperto è chiamato ad esprimersi. Essa comprende l'accertamento delle capacità generiche e specifiche del teste minorenne. Le prime (ossia l'accertamento delle capacità generiche) riguardano, come si ricava dalla Carta di Noto, le funzioni cognitive quali la memoria, l'attenzione, le capacità di comprensione e di espressione linguistica, la capacità di individuare la fonte delle informazioni, le capacità di discriminare realtà e fantasia, il verosimile dal non verosimile, ecc., nonché il livello di suggestionabilità

e di maturità psico-affettiva. Le seconde (ossia l'accertamento delle capacità specifiche) riguardano l'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità esperienziale di quello che si suppone essere avvenuto

e l'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne (derivanti dall'interazione con adulti o con coetanei) che possano avere interferito nel racconto (art. 13 Carta di Noto). Con la sottolineatura che, in sede di accertamento dell'idoneità specifica, è necessario chiarire e considerare le circostanze e le modalità attraverso cui il minore ha narrato i fatti a familiari, operatori sociali, Polizia Giudiziaria ed altri soggetti (art. 14 della Carta di Noto).

Allo stato delle attuali conoscenze, nessuno dubita che, nei processi per abusi sessuali su minori in tenera età, si debba fare ricorso al sapere scientifico, veicolato dall'esperto le cui conoscenze possono anche essere utilizzate dal giudice per scandagliare tutti gli aspetti della personalità del minore anche in relazione alle attività processuali che lo vedono necessariamente protagonista (audizioni), ma con l'ulteriore precisazione, come in precedenza evidenziato, che all'esperto non può essere demandato il compito di accertare la veridicità e la validità del racconto o dei racconti resi, con la conseguenza che i metodi scientifici, che sono stati sviluppati, non possono essere applicati all'accertamento della verità fattuale. La idoneità a testimoniare non implica, quindi, la veridicità e la credibilità della narrazione (art. 15 della carta di Noto).

Occorre poi considerare che, nella fase del procedimento nella quale si ricorre al contributo dell'esperto per la verifica della idoneità a testimoniare del minore (ma, in genere, anche in tutti gli altri casi nei quali faccia ingresso una tale verifica), il fatto non è stato ancora accertato e la scienza psicologica non possiede, sulla base delle attuali conoscenze come cristallizzate nelle linee guida approvate dalla comunità scientifica, alcuno strumento per giungere ad occuparsi, nemmeno indirettamente, dei fatti, i quali devono rimanere di esclusiva spettanza del magistrato. In questa prospettiva, nell'ambito di pertinenza del sapere esperto, la testimonianza dovrà essere validata non certo dall'esperto ma solo dal giudice, sulla base, se necessario o anche solo opportuno nei casi più delicati, di riscontri sia intrinseci che estrinseci.

Peraltro, è ormai altrettanto patrimonio comune, quanto meno degli operatori del diritto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nei giudizi debitori del sapere esperto, è precluso al giudice di farsi creatore delle conoscenze, che egli ordinariamente non possiede e che siano necessarie per l'accertamento dei fatti di causa, essendo egli portatore di una "legittima ignoranza" in proposito. Il suo compito è perciò quello "di valutare l'autorità scientifica dell'esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza della scienza; ma anche di comprendere, soprattutto nei casi più problematici, se gli enunciati che vengono proposti trovano comune accettazione nella comunità scientifica. Da questo punto di vista il giudice è effettivamente, nel senso più alto, peritus peritorum: custode e garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo" (ex multis, Sez. 4, n. 16715 del 14/11/2017, dep. 2018, Cirocco, in motivazione).

Questi principi vanno applicati con riferimento a tutti i settori nei quali la prova scientifica venga processualmente utilizzata: tanto che si tratti di conoscenze inerenti alle scienze naturali quanto che si tratti di conoscenze proprie delle scienze umane e sociali, tenendo ovviamente conto della diversità ontologica dei criteri, in precedenza perciò precisati, che presiedono ai differenti settori.

Il giudice, in questi casi, diventa fruitore delle conoscenze scientifiche e garante dell'introduzione dei fatti nel processo ossia "garante della scientificità della conoscenza fattuale espressa dal processo" (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini, in motivazione), nel senso che vigila sulla correttezza scientifica di quanto viene esposto dagli esperti e di tutto ciò che costoro introducono nel processo.

4.3. Chiariti questi aspetti, va ricordato che il fondamentale rilievo critico che il ricorrente muove alla sentenza impugnata sta nel fatto che il giudice d'appello ha omesso di motivare sulle deduzioni difensive, nel senso che, al pari del primo giudice, espresso un giudizio positivo in ordine alla capacità a testimoniare

di entrambe le minori, riproponendo le medesime argomentazioni del Tribunale, nonostante le stesse fossero state specificamente contrastate con i motivi di impugnazione, e, così, fornendo una motivazione incongrua e, in taluni casi, scollegata rispetto alle acquisizioni processuali (cfr. sub par. 4.1. del considerato in diritto).

Sebbene, poi, il riferimento al denunciato discostamento dai protocolli prescritti dalla carta di Noto sia stato, nella sentenza impugnata, citato solo nella parte della motivazione riguardante il giudizio di attendibilità (pag. 7 dell'impugnata sentenza), la Corte di merito, nel valutare tale aspetto, ha liquidato la doglianza, senza indicare quali discostamenti avesse denunciato l'imputato e soprattutto senza enunciare le ragioni della loro eventuale infondatezza, essendosi limitata ad affermare che essi non hanno valore normativo in quanto rappresentano suggerimenti diretti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni e la protezione psicologica del minore.

Se ciò è vero, ma non al punto che queste prescrizioni, le quali trovano fondamento negli studi di settore compiuti dalla comunità scientifica, possano essere ad libitum disattese, va perciò ricordato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del discostamento dai criteri fissati dalla carta di Noto (ma il principio di diritto risulta esportabile, per la eadem ratio, anche con riferimento alle altre linee guida o protocolli approvati dalla comunità scientifica), nel senso che, in tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e nella valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalle linee guida, salvo che dette metodiche non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere ad un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave e patente sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida (Sez. 3, n. 648 del 11/10/2016, dep. 2017, L., Rv. 268738 - 01).

Il che significa che al giudice di appello, al quale venga prospettato il discostamento dai protocolli, incombe l'obbligo, che deve essere adempiuto attraverso un corredo motivazionale adeguato e privo di vizi di manifesta illogicità, di indicare i rilievi che, a tal fine, sono stati mossi da una parte processuale, di esaminarli e di spiegare le ragioni per le quali, anche tenuto conto del parere degli esperti (prova scientifica) o di altri specifici motivi risultanti dalle acquisizioni processuali, abbia ritenuto di superarli, sia per ritenere la capacità a testimoniare e sia per affermare l'attendibilità delle fonti di prova.

L'assoluta carenza motivazionale in proposito impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata per nuovo esame relativo al giudizio concernente la capacità a testimoniare delle persone offese, esame che dovrà essere esteso anche alla valutazione dei pareri espressi dai periti, dai consulenti e dai sanitari psicologi, in relazione alle doglianze specifiche che il ricorrente ha mosso nei confronti della prima sentenza.

4.4. E siccome l'attendibilità di un minore deve essere esaminata in senso omnicomprensivo, valutando la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, la sua attitudine a testimoniare, che coinvolge la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, le sue condizioni emozionali in riferimento alle relazioni con il mondo esterno ed alle dinamiche familiari, nonché i processi di rielaborazione cognitiva delle vicende vissute, processi tanto più limitati quanto più il bambino è in tenera età (Sez. 3, n. 23278 del 06/04/2004, Di Donna, Rv. 229421 - 01), i precedenti rilievi si propagano, come in precedenza chiarito, anche rispetto al giudizio sull'attendibilità delle minori, così come formulato nella sentenza impugnata dalla Corte di appello.

4.5. La quale è giunta ad affermare, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, la responsabilità dell'imputato per tutti gli episodi che gli sono stati attribuiti nonostante la stessa Corte territoriale (pag. 7 della sentenza impugnata) avesse riscontrato "alcune discrasie" tra i due racconti forniti dalle bambine in relazione all'unico episodio di violenza subito in presenza l'una dell'altra, giustificando tali discrasie (non menzionate nel testo della sentenza impugnata) sulla considerazione della maggiore fragilità di J. e soprattutto per il timore da costei manifestato nei riguardi dell'imputato che le aveva minacciate entrambe di morte se avessero rivelato gli abusi.

La motivazione appare in parte qua alquanto apodittica, oltre che manifestamente illogica, perché si espone alla ragionevole obiezione difensiva (già svolta contro la sentenza di primo grado a pag. 7 dei motivi di appello, non esaminata compiutamente ma reiterata con il ricorso per cassazione) secondo cui, se le due testimoni furono contemporaneamente presenti sulla scena del delitto, la descrizione del medesimo episodio in modo clamorosamente incompatibile non può essere giustificata sulla base di mere asserzioni, non avendo la Corte d'appello contrastato le doglianze del ricorrente in forza delle quali J., nel corso dell'incidente probatorio, aveva dichiarato (i) di non aver visto l'imputato spogliarsi, contrariamente a quanto affermato sul punto da C. (che parimenti sarebbe stata minacciata eppure aveva dichiarato in tal senso), (ii) di non essere stata, a sua volta, spogliata dall'imputato, a differenza di quanto parimenti dichiarato dalla cugina, (iii) di non aver visto che l'imputato spogliasse la cugina e (iv) di non aver visto gli atti sessuali compiuti dall'imputato e subiti dalla cuginetta.

Ne' un recupero di logicità può rintracciarsi in altra parte della motivazione dove la Corte partenopea, nel ribadire l'esistenza di contrasti.nei racconti delle persone offese, attribuisce attendibilità al narrato della persona offesa ( J.) per il fatto di aver la minore raccontato anche episodi di cui era stata autonoma vittima di abuso ed essendo perciò in possesso di un personale bagaglio di ricordi.

Queste affermazioni possono giustificare una corretta decisione, in presenza di logica e congrua motivazione, con riferimento ad altri singoli episodi ma non possono valere, senza superare le obiezioni difensive, ad affermare l'attendibilità su altri fatti rievocati in maniera contrastante dalle fonti di prova orale, soprattutto quando i testimoni hanno affermato di averli contemporaneamente vissuti.

A questo proposito, occorre tenere conto che, in tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra, e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273530 - 01; Sez. 3, n. 40170 del 26/09/2006, Gentile, Rv. 235575 - 01).

Va anche ricordato, proprio perché l'attendibilità di un minore deve essere esaminata in senso omnicomprensivo, che, nel compiere tale valutazione, il giudice di merito deve comunque tenere conto che la natura progressiva delle dichiarazioni rese dalle vittime, come nella specie, vulnerabili non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi (oggettivi e soggettivi) di tale percorso (Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 281005 - 02).

5. Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame in ordine alla capacità a testimoniare delle minori e alla loro attendibilità, tenendo anche conto dei rilievi sollevati dall'imputato nei confronti della sentenza di primo grado e dei principi di diritto in precedenza enunciati.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023

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