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Abrogazione della falsità in scrittura privata e conferma della responsabilità per ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 07/02/2018, (ud. 07/02/2018, dep. 07/02/2018), n.1738

L'art. 485 c.p., relativo alla falsità in scrittura privata, è stato abrogato dal D.lgs. n. 7/2016 e non costituisce più ipotesi di reato. Tuttavia, nel caso di specie, la responsabilità penale per ricettazione è stata confermata, con la rilevazione che il dolo specifico si desume dalle modalità di alterazione del titolo e dall'assenza di una causale per la negoziazione.

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 10.11.15, C.F. veniva tratta a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere dei reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 5.07.17, assente l'imputata, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le proprie richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, e l'acquisizione del titolo di credito in copia tratto sulla Banca Carige dell'importo di euro 1000,00, oltre alla denuncia sporta da N.W., in qualità di procuratore della soc. Carige Assicurazioni spa; e l'esito degli accertamenti bancari; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputata.

Ammesse le prove, il Giudice procedeva all'escussione del teste dr. O.G., all'epoca dei fatti legale rappresentante della Carige Assicurazioni; il processo veniva rinviato poi, su richiesta del difensore, (con sospensione dei termini di prescrizione), per le sole conclusioni.

All'udienza del 7.02.18, il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento invitava le parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, questo Giudicante ritiene provata la penale responsabilità di C.F. in relazione al reato p. e p. dall'art. 648 c.p., ritenendo che la stessa vada mandata assolta dal reato p. e p. dall'art. 485 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ritenendo, invece provata la penale responsabilità della stessa in relazione al reato di ricettazione.

Ed in tal senso, il teste dr. O. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - riferiva che l'istituto assicurativo Carige, a seguito di un sinistro, emetteva un assegno bancario n. (omissis) dell'importo di euro 1000,00 con clausola "non trasferibile, in favore di V.P. assicurato presso la loro Compagnia che veniva spedito in piego postale.

Successivamente il beneficiario del titolo di credito contattava la compagnia, lamentando a mancata ricezione dell'assegno.

A seguito di accertamenti effettuati presso l'Assicurazione si accertava che il predetto titolo di credito era stato negoziato in data 6.12.11 presso la filiale Unicredit di Napoli Corso N. da C.F. previa alterazione del nominativo del beneficiario.

Da quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale, questo giudicante rileva in relazione all'art. 485 c.p., che la falsità commessa su assegno bancario munito di clausola "non trasferibile" rientra nella fattispecie descritta dall'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata) e non in quella differente della falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito descritti dall'art. 491 c.p., come recentemente riformulato dal D.lgs. 7/2016.

Tale affermazione è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 11999 del 2017 che richiama, sul punto, le argomentazioni della risalente sentenza della cassazione n. 4/1971.

Ciò premesso, rilevato che l'assegno di cui al capo di imputazione recava l'indicazione "non trasferibile", e veniva alterato nel nominativo del destinatario mediante sostituzione del nome dell'imputata con quella dell'originario beneficiario, deve ritenersi che tale ipotesi rientri nell'alt. 485 c.p.

Così ricondotta la fattispecie in esame, rileva il Giudice che a seguito di legge delega n. 67/14 ed a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 7/16, il reato di cui all'art. 485 c.p. risulta espressamente inserito nell'elenco dei reati abrogati non costituendo più ipotesi di reato fermo restando le restituzioni ed il risarcimento del danno, secondo le norme del codice civile.

Ne segue che, non essendo prevista più la fattispecie in contestazione come ipotesi di reato, occorre emettere nei confronti di C.F. una sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Diverso discorso va fatto, invece, in relazione al reato di ricettazione ascritto all'imputata, per il quale risulta raggiunta la prova della penale responsabilità in quanto sono integrati gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata.

L'elemento materiale, infatti, è integrato dalla circostanza che C.F., al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o comunque riceveva l'assegno bancario tratte sulla Banca Carige dell'importo di euro 1000,00, di provenienza illecita in quanto oggetto di denuncia (di truffa) sporta da N.W. in data 17.04.02, e, previa alterazione della parte relativa all'indicazione del beneficiario, lo portava all'incasso in data 6.12.2011.

L'elemento soggettivo si rinviene nel dolo specifico individuato nella coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere da C.F. e dal fine ulteriore di procurarsi un vantaggio economico a lei non dovuto; in particolare, proprio le modalità dell'alterazione del nome del beneficiario e la mancata causale della dazione di tale titolo di credito costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza del bene.

Questo Giudicante ritiene di poter riconoscere il favore di C.F. le circostanze attenuanti generiche in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione del fatto ed anche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata al disvalore del fatto.

Questo giudicante rileva che in considerazione dell'importo indicato sull'assegno è possibile ritenere integrato il cpv dell'art. 648 c.p.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrogare a C.F. la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, così determinata: previo riconoscimento del cpv dell'art. 648 c.p., pena base anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, ridotta per le attenuanti le attenuanti generiche alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Dichiara la falsità dell'assegno e ne dispone la confisca e la cancellazione, se non già effettuata.

Lo scrivente preso atto dello stato di incensuratezza di C.F. formula un giudizio di prognosi favorevole circa il suo futuro comportamento ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve C.F. dal reato p. e p. dall'art. 485 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara C.F. colpevole del reato p. e p. dall'art. 648 c.p., e ritenuto il cpv dell'art. 648 c.p., riconosciute le attenuanti generiche, la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali. Dichiara la falsità dell'assegno e ne dispone la confisca e la cancellazione, se non già effettuata. Pena sospesa.

Napoli, 7 febbraio 2018

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