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Appropriazione indebita e violazione del vincolo di destinazione dei fondi condominiali

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Tribunale , Monza , 02/05/2024 , n. 269

Integra il reato di appropriazione indebita l’amministratore di condominio che, in assenza di legittimazione, utilizza o si appropria di somme di denaro versate dai condomini, violando il vincolo di destinazione dei fondi condominiali, indipendentemente dalla finalità a cui tali somme sono destinate.

Appropriazione indebita e abuso di relazione d’opera: indebita ritenzione di somme altrui in violazione di obblighi contrattuali (Giudice Elena di Tommaso)

Appropriazione indebita da parte di un amministratore condominiale: mancata restituzione di somme destinate a lavori straordinari (Giudice Raffaele Muzzica)

La certezza della prova è indispensabile per configurare il reato di appropriazione indebita

L'appropriazione indebita richiede il dolo specifico di profitto ingiusto e l'assenza di un diritto soggettivo all'uso della res.

Assegni familiari e responsabilità penale per appropriazione indebita

Appropriazione indebita e tempestività della querela (Giudice Raffaele Muzzica)

Appropriazione indebita e accesso abusivo: responsabilità penale e subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento (Giudice Martino Aurigemma)

La piena cognizione della condotta illecita determina la decorrenza del termine per proporre querela in caso di appropriazione indebita

Appropriazione indebita: remissione tacita di querela e criteri di accertamento del dolo specifico

Ruolo formale dell'amministratore e responsabilità per appropriazione indebita

La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ex art. 552 c.p.p. del 30.10.2020 I.E. è stato citato a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 646 c.p., fatti più compiutamente descritti in epigrafe.

All'udienza del 21.5.2021, il Tribunale ha dichiarato l'assenza dell'imputato (stante la regolarità delle notifiche e la conoscenza del processo desumibile dalla nomina fiduciaria) e, preso atto del mancato decorso del termine a comparire per la persona offesa, ha rinviato ad altra udienza.

All'udienza del 18.1.2022, il Condominio Viale F., a mezzo di procuratore speciale, ha depositato atto di costituzione di parte civile e il Tribunale, letta l'istanza di riunione avanzata dalla difesa, ha disposto la riunione al presente procedimento di quello avente R.G.DIB. 3993/2021. Nel corso della stessa udienza, la difesa ha avanzato istanza di giudizio abbreviato e il Tribunale ha rinviato ad altra udienza per disporre il mutamento del rito e per le conclusioni delle parti.

All'udienza del 20.4.2022, le parti civili hanno chiesto prodursi documentazione e la difesa si è opposta eccependo la tardività della richiesta in quanto intervenuta solo successivamente alla proposizione dell'istanza di giudizio abbreviato; il Tribunale si è riservato.

All'udienza del 10.10.2023, dopo una serie di rinvii dovuti a ragioni di ufficio (trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Giudice titolare) e a legittimi impedimenti delle parti, il Tribunale - in diversa composizione monocratica in persona dell'odierno Giudice - a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.4.2022, ha accolto l'eccezione difensiva, ritenendo tardiva la produzione documentale delle parti civili (come da ordinanza pronunciata e letta alle parti in udienza, alla quale integralmente si rimanda). Sciolta la riserva, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito ed ha acquisito i fascicoli investigativi, rinviando all'udienza del 23.1.2024 per la discussione.

All'udienza così calendarizzata, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e, dopo un breve rinvio per repliche, all'udienza del 9.4.2024 il Tribunale ha definito il procedimento dando lettura del dispositivo di sentenza con motivazione riservata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel presente procedimento si contesta a I.E. di essersi appropriato indebitamente, in qualità di contitolare dello studio di amministrazione "Il tuo condominio Amministrazioni Condominiali s.r.l." nonché legale rappresentante dello stesso nel periodo compreso tra il 30.7.2014 ed il 29.3.20171, di ingenti somme di denaro versategli dai condomini del Condominio di viale F. del Condominio di viale R., del Supercondominio L., della Residenza G. e del Condominio L., così conseguendo ingiusti profitti per decine di migliaia di euro con pari danno per le persone offese.

Considerata la pluralità di persone offese e di condotte contestate all'odierno imputato nel presente procedimento (nonché in quello allo stesso riunito), è necessario procedere ad una compiuta ricostruzione dei fatti emergenti dagli atti investigativi acquisiti, pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto.

1.1 Condominio viale F.

Dalla documentazione in atti emerge come il Condominio in esame sia stato amministrato dalla società "Il tuo Condominio Amministrazioni Condominiali s.r.l." e, in particolare, dall'odierno imputato quale contitolare della società, sino al 3 ottobre 2017, data in cui venne nominato altro amministratore, P. F., con apposita delibera condominiale.

Emerge, altresì, come già al tempo della suddetta delibera vi fosse un ammanco nelle casse del Condominio, non ancora quantificato e per far fronte al quale venne approvato all'unanimità un preventivo spese maggiorato del 10% al fine di ricostituire un fondo cassa condominiale e in attesa di meglio definire il "buco complessivo".

Nel verbale di assemblea del 10 maggio 2018 il nuovo amministratore, P.F., evidenziò la presenza di un ammanco complessivo pari a 43.232,25 euro, come risultante dalla ricostruzione contabile dallo stesso effettuata3 e ascrivibile alla gestione condotta dall'odierno imputato ovvero dalla società di cui lo stesso era contitolare; in tale sede, il Condominio autorizzò l'amministratore a sporgere querela nei confronti dell'odierno imputato e della società di amministrazioni dallo stesso gestita (insieme a G.C.), cosa che P. F., in qualità di amministratore del Condominio, effettivamente fece in data 16 maggio 2018.

In sede di querela, P.F. venne altresì escusso a sommarie informazioni e precisò come I.E. si fosse appropriato dei fondi condominiali con svariate modalità quali: prelievi diretti allo sportello bancario, bonifici in favore della società di amministrazioni condominiali da lui amministrata e di cui era contitolare, incasso diretto di rate condominiali pagate brevi manu dai condomini ai quali l'imputato rilasciava ricevuta senza tuttavia procedere alla relativa contabilizzazione, emissione ed incasso di assegni condominiali in favore della sua società di amministrazione.

Lo stesso P.F., con precedente denuncia del 21 novembre 2021, aveva rappresentato anche il mancato pagamento delle fatture emesse da diversi fornitori e delle bollette relative alle utenze condominiali, nonché il sopravvenuto stato di irreperibilità dell'imputato a partire dal mese di agosto 2017.

1.2 Residenza G.

Dalla denuncia querela sporta da C. G. in data 7 maggio 2018, si evince come la stessa venne nominata amministratrice del Condominio in esame con delibera assembleare del 28 febbraio 2018. Prima di tale nomina, la gestione del Condominio era stata affidata all'odierno imputato, precisamente nel periodo compreso tra il mese di novembre 2014 e l'agosto 2017, il quale si era però reso autore di una serie di attività illecite già segnalate dalla G. con atto di querela depositato in data 5.9.2017; in dettaglio, dalle verifiche contabili eseguite sul conto corrente intestato al Condominio, relativamente al periodo di gestione riferibile all'imputato, la G. si accorse di numerosi prelievi e trasferimenti di denaro effettuati da I.E. per complessivi euro 12.319,20, oltre ad analoghe condotte dallo stesso poste in essere ai danni di altri Condomini (tra cui anche il Condominio L.), motivo per il quale tentò di rintracciare l'imputato al fine di chiedergli spiegazioni in merito, senza tuttavia riuscirvi stante l'irreperibilità dello stesso.

1.3 Condominio viale R.

In sede di assemblea condominiale, tenutasi il 4 ottobre 2017, il nuovo amministratore condominiale, P.F., rappresentò un ammanco di cassa, al tempo non ancora quantificato, per far fronte al quale il Condominio deliberò un preventivo spese maggiorato al fine di ricostituire un fondo cassa condominiale e in attesa di meglio definire il "buco complessivo".

Nel corso della successiva assemblea, svoltasi il 9 maggio 2018, P.F. evidenziò la presenza di un ammanco complessivo pari ad euro 22.200,00, come risultante dalla ricostruzione contabile dallo stesso effettuata e ascrivibile alla gestione condotta dall'odierno imputato ovvero dalla società di cui lo stesso era contitolare; in tale sede, il Condominio autorizzò P.F. a sporgere querela nei confronti del precedente amministratore, individuato nell'odierno imputato e nella società di amministrazioni dallo stesso gestita (insieme a G C).

In data 16 maggio 2018, P.F. sporse querela lamentando per l'appunto un ammanco di euro 22.200,00 dalle casse condominiali addebitabile alla gestione dell'imputato, già denunciato anche da G. C. in qualità di legale rappresentante della società di cui I.E. era socio al 50%.

In sede di querela, P.F. venne altresì escusso a sommarie informazioni e precisò come I.E. si fosse appropriato dei fondi condominiali con svariate modalità quali: prelievi diretti allo sportello bancario, bonifici in favore della società di amministrazioni condominiali da lui amministrata e di cui era contitolare, incasso diretto di rate condominiali pagate brevi manu dai condomini ai quali l'imputato rilasciava ricevuta senza tuttavia procedere alla relativa contabilizzazione, emissione ed incasso di assegni condominiali in favore della sua società di amministrazione. P.F., con precedente denuncia del 21 novembre 2021 aveva, inoltre, rappresentato anche il mancato pagamento delle fatture emesse da diversi fornitori e delle bollette relative alle utenze condominiali, nonché il sopravvenuto stato di irreperibilità dell'imputato a partire dal mese di agosto 2017.

1.4 Supercondominio L.

In sede di assemblea condominiale, tenutasi in data 21 febbraio 2018, l'amministratore P.F. (nominato con delibera assembleare del 2 ottobre 2017, in sostituzione de "Il tuo Condominio Amministrazioni s.r.l.") evidenziò un ammanco dalle casse del Supercondominio pari ad euro 14.778,73, imputabile alla precedente gestione condotta da I.E. ovvero alla società di cui lo stesso era socio e, prima ancora, legale rappresentante (Il tuo Condominio Amministrazioni Condominiali s.r.l.). Nel corso della medesima assemblea condominiale, il Supercondominio autorizzò il neo amministratore, P.F., a sporgere querela nei confronti dell'odierno imputato e della sua società, cosa che P.F. effettivamente fece in data 20 marzo 2018 quando si presentò presso gli uffici del Commissariato di Cinisello Balsamo depositando atto di querela nel quale diede atto dello stato di irreperibilità di I.E. e dell'ammanco di cassa riscontrato a seguito della consultazione della documentazione contabile in suo possesso.

Dalla documentazione in atti emergono, peraltro, numerosi versamenti effettuati dai singoli condomini in favore della società dell'imputato, a dimostrazione della previa giacenza nelle casse condominiali di somme di denaro corrispondenti agli evidenziati ammanchi.

In sede di querela, P.F. venne escusso a sommarie informazioni e precisò come I.E. si fosse appropriato dei fondi condominiali con svariate modalità quali: prelievi diretti allo sportello bancario, bonifici in favore della società di amministrazioni condominiali da lui amministrata e di cui era contitolare, incasso diretto di rate condominiali pagate brevi manu dai condomini ai quali l'imputato rilasciava ricevuta senza tuttavia procedere alla relativa contabilizzazione, emissione ed incasso di assegni condominiali in favore della sua società di amministrazione.

1.5 Condominio di via L..

In sede di assemblea condominiale, tenutasi in data 4 maggio 2018, l'amministratore di Condominio, I. M. A., informò i condomini di sbilanci di cassa per euro 32.237,10 per il bilancio 2016 e di euro 35.133,46 per il bilancio 2017 e l'assemblea deliberò all'unanimità l'emissione di diciotto rate mensili volte a coprire tali ammanchi, autorizzando altresì l'amministratore a sporgere querela nei confronti della società "Il tuo Condominio Amministrazioni s.r.l." di cui l'odierno imputato era al tempo socio al 50%.

Con querela sporta in data 19 giugno 2018, I. dichiarò "a seguito della nomina per l'amministrazione del Condominio "L. sito a Cinisello balsamo (MI) in via L. (C.F. ..) avvenuta nel mese di novembre 2017 in sostituzione del "Il Tuo Condominio Amministrazioni Condominiali s.r.l "ci veniva chiesto dall'assemblea condominiale, con le maggioranze previste, la ricostruzione di bilanci per gli anni solari 2016, 2017 e la straordinaria valvole termostatiche. A seguito della ricostruzione dei bilanci è emerso per l'anno 2016 uno sbilancio di cassa pari ad euro 32.237,10, per l'anno 2017 euro 35.133,46 mentre per la gestione straordinaria valvole termostatiche risulta dai bilanci che il precedente amministratore contabilizzava un prelievo dal fondo cassa esistente alfine di pagare quanto dovuto, in realtà le valvole termostatiche ad oggi risultano ancora da saldare totalmente per un importo pari ad euro 23.790,51. Si precisa che lo sbilancio di cassa non è altro che l'importo che sarebbe dovuto essere presente in banca alla fine della gestione. Si precisa che a seguito dell'ammanco di cassa abbiamo dovuto richiedere alle 32 famiglie il versamento dell'ammanco al fine di ripianare la situazione di cassa per un totale di euro 67.370,56 per le gestioni 2016 e 2017 e di euro 23.790,51 per la gestione afferente le valvole termostatiche. Vi esibisco e consegno il bilancio consuntivo gestione ordinaria 2016, bilancio consuntivo gestione ordinaria 2017, bilancio preventivo gestione valvole termostatiche, bilancio preventivo per la richiesta dell'ammanco di cassa ai condomini e verbale di assemblea del giorno 4 maggio 2018 in cui sono stati approvati i bilanci con i relativi sbilanci.

Con successiva querela del 20 marzo 2019, I. M. A. precisò "lo sbilancio è l'esito della ricostruzione dei preventivi/consuntivi delle gestioni 2016/2017. In particolare, lo stesso e scaturito dall'elaborazione dello stato patrimoniale, la situazione di cassa ed il riepilogo finanziario, strumento adottato dal 18 giugno 2013 relativo alla legge n. 220/2012. Faccio presente che il condominio non ha voluto assumersi l'onere di una revisione contabile in quanto onerosa anche perché dalla ricostruzione dei bilanci è emerso in maniera inequivocabile l'ammanco di cassa, lasciando l'onere della prova al precedente amministratore...".

2. Le evidenze probatorie in atti consentono di ritenere pienamente provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti a lui ascritti.

I.E. si è, infatti, appropriato indebitamente di somme di denaro giacenti sui conti correnti dei Condomini sopra dettagliatamente indicati e di cui aveva la disponibilità in qualità di amministratore di condominio ovvero di contitolare della società di amministrazione. A detto assunto si perviene sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e, in particolare, di una serie di circostanze quali i) il versamento di tali somme da parte dei condomini alla società di amministrazione di cui l'imputato era legale rappresentante e, poi, socio al 50%; ii) la qualifica di amministratore dei vari Condomini rivestita dall'odierno imputato; iii) i cospicui ammanchi (dovuti anche a continui prelievi dai conti correnti condominiali) e sbilanci di cassa accertati dagli amministratori subentrati all'imputato e riferibili ai periodi di gestione condotti da I.E.; iiii) il mancato pagamento dei fornitori e persino delle utenze condominiali nonostante i regolari versamenti delle varie rate condominiali da parte dei singoli condomini; iiiii) le dichiarazioni rese dalla socia dell'imputato, G. C., la quale sporse querela nei confronti del primo dopo essersi accorta di una serie di operazioni illecite effettuate da I.E. sui conti correnti dei vari Condomini amministrati; iiiiii) l'assenza di qualsivoglia giustificazione addotta dall'imputato in relazione agli evidenti ammanchi e sbilanci, nonché il sopravvenuto stato di irreperibilità dello stesso (accertato, oltre che dall'autorità giudiziaria, anche da G.C. e dagli amministratori subentrati, nonché confermato dal padre dell'imputato che ha dichiarato come il figlio si fosse trasferito in Brasile).

Le circostanze di cui sopra militano univocamente nel senso della realizzazione da parte dell'imputato delle condotte a lui ascritte, dovendosi peraltro evidenziare come, anche a voler ritenere non raggiunta la prova in ordine all'avvenuta appropriazione di tali somme, deve ritenersi quantomeno pacifica la distrazione delle stesse dalle casse condominiali ovvero il loro mancato utilizzo per le finalità cui le stesse erano destinate, condotta parimenti idonea a configurare la fattispecie materiale di cui all'art. 646 c.p., la quale va intesa, non solo come inclusione nel proprio patrimonio del danaro o della cosa mobile altrui, bensì anche come arbitraria disposizione uti dominus, sotto qualsiasi forma.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto configurato il delitto di appropriazione indebita anche a fronte di condotte ben meno gravi di quella in esame, vale a dire in presenza di distrazioni poste in essere dall'amministratore con l'intento di esercitare un preteso diritto "Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il prelievo da parte dell'amministratore di condominio di somme di denaro depositate sui conti correnti dei singoli condomini, dei quali egli abbia piena disponibilità per ragioni professionali, con la coscienza e volontà di farle proprie a pretesa compensazione con un credito preesistente non certo, né liquido ed esigibile" (Cass. pen. Sez. II Sent., 21/04/2020, n. 12618, rv. 278833-01) ovvero anche nei casi di mera distrazione dei fondi condominiali su conti correnti diversi da quello intestato al Condominio e indipendentemente dalla destinazione finale impressa a tali somme "l'amministratore di più condominii che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condominii su un unico conto di gestione, a lui intestato, risponde del reato di appropriazione indebita, a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condominii amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento" (Cass. pen. Sez. II Sent., 19/12/2018, n. 57383, rv. 274889-01).

Nel caso di specie, le evidenze probatorie in atti non lasciano residuare alcuno spazio per ritenere che l'imputato abbia trattenuto o distratto tali somme per soddisfare esigenze proprie dei vari Condomini da lui amministrati, anche tenuto conto del difetto di qualsivoglia giustificazione fornita da I.E. circa un simile impiego di tali somme (cfr. Cass. pen. Sez. II, 14/04/2014, n. 16209), né potendosi all'uopo condividere l'argomentazione difensiva relativa al possibile utilizzo da parte dell'imputato di una parte del denaro per la remunerazione del corrispettivo a lui spettante per l'espletamento dell'incarico di amministratore; al riguardo, si evidenzia come si tratti di una mera ipotesi adombrata dal difensore ma priva di elementi a sostegno - anche in ragione dell'assenza di documentazione contabile attestante detta destinazione - e, in ogni caso, persino tale ipotetica destinazione costituirebbe una distrazione illecita di somme che l'imputato avrebbe dovuto impiegare nell'interesse dei Condomini e non al fine di soddisfare le sue pretese economiche.

Deve altresì, ritenersi provata la riconducibilità all'odierno imputato delle condotte contestate, sia in considerazione della qualifica rivestita da I.E. al tempo dei fatti in contestazione (legale rappresentante della società di amministrazione, nonché socio della stessa al 50%) sia alla luce delle dichiarazioni rese da G.C. (contitolare e, poi, legale rappresentante della società), la quale ha sporto querela nei confronti dell'imputato dopo essersi avveduta di una serie di condotte illecite poste in essere dallo stesso nella gestione dei fondi condominiali.

Le modalità delle condotte denotano, poi, la sicura sussistenza del dolo tipico del delitto in esame, sia nella sua componente generica, costituita dalla coscienza e volontà di appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui posseduta a qualsiasi titolo sapendo di agire senza averne diritto, sia nel suo segmento specifico, vale a dire il precipuo fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In particolare, la natura del bene oggetto di appropriazione ovvero di distrazione (denaro), l'ingente quantità di denaro sottratto dalle casse condominiali (decine di migliaia di euro) e la condotta dell'imputato successiva ai fatti (si è reso irreperibile, fuggendo in Brasile e disinteressandosi totalmente di quanto commesso) denotano chiaramente la volontà di I.E. di appropriarsi di tali somme al fine di conseguire un ingiusto arricchimento, non sussistendo per converso elementi che consentano di fornire alla vicenda una spiegazione e un movente alternativi.

Prive di fondamento e, quindi, non meritevoli di accoglimento sono, poi, le doglianze difensive relative alla violazione del principio del "ne bis in idem" in relazione ai soli fatti riguardanti la Residenza G. e al difetto della condizione di procedibilità per i fatti contestati in ordine al Condominio di via L.

Quanto alla prima questione, si evidenzia come G.C., a seguito di una prima denuncia querela sporta in data 5 settembre 2017 e relativa ad alcuni ammanchi nella casse di diversi Condomini (tra cui la Residenza G. per un importo pari ad euro 700,00), sporse un'altra querela in data 7 maggio 2018 per ulteriori ammanchi nelle casse della Residenza pari ad euro 12.319,20. L'ammanco di euro

700,00 è stato contestato all'odierno imputato nell'ambito di altro e diverso procedimento (definito con sentenza del Tribunale di Monza emessa in data 1.3.2021 e divenuta irrevocabile il 21.12.2022), mentre gli ulteriori ammanchi di euro 12.319,20 sono stati contestati all'imputato in seno al presente procedimento. Pertanto, alcuna violazione del divieto di bis in idem può ritenersi integrata nel caso di specie, posto che il suddetto procedimento definito con sentenza irrevocabile ed il presente giudizio riguardano condotte differenti sotto il profilo storico ed integranti autonome fattispecie di reato.

Quanto alla seconda delle questioni sopra richiamate, occorre, invece, evidenziare la piena validità della querela sporta dall'amministratore del Condominio di via L., tale I. M. A., nei confronti dell'odierno imputato, in quanto espressamente e regolarmente autorizzato a procedere in tal senso nel corso dell'assemblea condominiale tenutasi in data 4 maggio 2018; sul punto, priva di pregio giuridico è la tesi difensiva per cui detto potere sarebbe stato conferito dall'assemblea al querelante soltanto per presentare la querela nei confronti dell'amministratore pro tempore della società di amministrazione (a quel tempo individuata in G.C. subentrata in tale qualifica all'imputato) e non anche per chiedere la punizione di I.E.. Evidente, infatti, come il conferimento al querelante della facoltà di sporgere querela riguardi il fatto storico ovvero la fattispecie di reato per cui si chiede la punizione indipendentemente da chi possa esserne stato l'autore, essendo detta ultima valutazione rimessa all'autorità giudiziaria nell'esercizio dei suoi poteri investigativi. Peraltro, nel caso di specie, è inequivoco come detta facoltà sia stata attribuita all'amministratore in relazione ai fatti per cui è processo, come emerge chiaramente sia dallo stesso verbale di assemblea condominiale che dal tenore delle querele poi effettivamente presentate da I.

Alla luce di quanto sopra deve, quindi, ritenersi integrata la penale responsabilità di I.E. per le condotte criminose a lui ascritte.

3. In punto di elementi accidentali, devono ritenersi sussistenti le contestate circostanze aggravanti, per le ragioni che seguono.

L'entità degli ammanchi rilevati nelle casse dei singoli Condomini, compresi tra i 12.319,20 euro e i 44.882,25 euro (in relazione alle condotte per le quali è stata contestata la circostanza aggravante in esame), configura senza alcun dubbio la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 7 c.p., in considerazione dell'ingente danno patrimoniale derivante dalle condotte delittuose poste in essere dall'imputato; sul punto, si richiama l'indirizzo della Suprema Corte secondo cui "Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell'amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all'unicità del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere". Cass. penale Sez. 2 - , Sentenza n. 11323 del 09/02/2021 Ud., dep. 24/03/2021, Rv. 280807 - 01). Parimenti integrata deve ritenersi la circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 11 c.p., la quale è configurabile in relazione ai rapporti che sorgono dalla prestazione attuale di un lavoro o servizio di qualsiasi genere (ad esempio, tra committente e commesso; tra mandante e mandatario; nei contratti di trasporto o di agenzia) e che comportino l'obbligo di un "facere" per effetto del quale si instaura tra le parti un rapporto di fiducia idoneo ad agevolare la commissione del reato; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come "In tema di circostante aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto" (Cass. penale Sez. 6 -, Sentenza n. 11631 del 27/02/2020 Ud., dep. 07/04/2020, Rv. 278720 - 01).

Nel caso di specie, è evidente come debba ritenersi instaurato un simile rapporto fiduciario tra i singoli condomini e l'imputato, in ragione della natura del mandato conferito dai primi al secondo per effetto della nomina assembleare e delle mansioni in concreto svolte dagli amministratori di condominio, ai quali i condomini affidano la gestione degli affari condominiali riponendo piena fiducia nel loro operato, anche sotto il profilo economico-patrimoniale.

Non sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento e idonei a rendere meritevole una mitigazione del trattamento sanzionatorio in favore dell'imputato; al riguardo, si osserva come quest'ultimo (già attinto da precedenti condanne) sia rimasto assente per l'intero corso del processo, così non potendosi valorizzare nemmeno la sua condotta processuale, tutt'altro che collaborativa.

4. Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio si osserva quanto segue.

Preliminarmente deve ritenersi sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli per cui I.E. ha già riportato condanna con sentenza n. 560/2021 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 1.3.2021 (irrevocabile il 21.12.2022), trattandosi di condotte integranti il medesimo titolo di reato (appropriazione indebita), commesse in tempi e spazi ravvicinati (tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo tra il 2014 e il 2017), con modalità analoghe e nell'esercizio della medesima qualifica (amministratore di condominio e contitolare dello studio di amministrazione condominiale), nonché al precipuo fine di conseguire un unitario scopo delittuoso, costituito da ingiusti arricchimenti patrimoniali a danno dei vari Condomini da lui amministrati.

La violazione più grave tra quelle in continuazione deve essere individuata nel reato oggetto del presente procedimento e commesso ai danni del Condominio di viale F., sia in ragione della pena in astratto prevista per tale delitto (contestazione di due circostanze aggravanti) sia tenuto conto dell'entità del danno patrimoniale conseguente a tale condotta (oltre 44.000,00 euro di ammanco).

Ai fini della determinazione della pena da irrogare in concreto, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con particolare riferimento alle modalità delle condotte (come sopra descritte), all'entità dell'offesa che ne è derivata (conti correnti condominiali depauperati per decine di migliaia di euro), alla personalità dell'imputato (già attinto da altra condanna per analoghi delitti) e alla condotta dell'imputato susseguente al reato (è fuggito in Brasile, rendendosi irreperibile e disinteressandosi completamente della presente vicenda), deve ritenersi congrua la pena così determinata: pena base per la violazione più grave pari ad anni 1 mesi 9 di reclusione ed euro 700,00 di multa (calibrata sulla cornice edittale vigente ratione temporis), aumentata per le contestate aggravanti alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (aumento di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. e aumento di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per la residua aggravante), ulteriormente aumentata per la continuazione alla pena finale di anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 2.280,00 di multa (mesi 2 giorni 12 di reclusione ed euro 128,00 di multa per ciascuno dei reati satellite, costituiti da ulteriori dieci violazioni dell'art. 646 c.p., compresi i reati già giudicati con sentenza irrevocabile), ridotta per il rito prescelto alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.520,00 di multa.

L'entità della pena irrogata e la personalità dell'imputato ostano, poi, alla concessione dei benefici di legge di cui agli artt. 163 e 175 c.p.

Difettano, altresì, i presupposti per la concessione delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e ss. della legge 689/1981 (come riformata dal d.lgs. n. 150/2022), per le ragioni che seguono.

L'art. 58 della legge 689/1981 attribuisce al giudice - nei limiti fissati dalla legge, tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale e quando non ordini la sospensione condizionale della pena - il potere discrezionale di applicare le pene sostitutive della pena detentiva (semilibertà, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità e pena pecuniaria) quando risultino più idonee sia ad assolvere la funzione rieducativa del condannato, anche attraverso eventuali opportune prescrizioni, sia a prevenire il pericolo di reiterazione di altri reati della stessa o diversa specie.

La medesima disposizione normativa, inoltre, preclude la sostituzione della pena detentiva tutte le volte in cui sussistono fondati motivi di ritenere che le prescrizioni impartite non saranno adempiute dal condannato.

Nel caso di specie, pur rientrando la pena inflitta (non sospesa) entro i limiti edittali previsti dalla legge per l'applicabilità delle pene sostitutive di cui sopra (fatta eccezione per la pena pecuniaria), deve escludersi l'idoneità delle stesse ad assolvere, in maniera più adeguata rispetto alla pena detentiva irrogata, una funzione rieducativa e di prevenzione nei confronti dell'imputato.

Detta valutazione tiene conto, nel caso di specie, dei criteri di cui all'art. 133 c.p., sopra richiamati in sede di commisurazione della pena, con precipuo riferimento alla personalità dell'imputato che, oltre ad essere già attinto da altra condanna per reati analoghi, ha manifestato una spiccata capacità a delinquere, circostanze che impongono di ritenere adeguata all'assolvimento delle sopra indicate finalità rieducative la sola pena detentiva irrogata.

5. Dai reati di cui I.E. si è reso autore sono derivate sicure conseguenze dannose per le persone offese, in particolare sotto il profilo patrimoniale. Tuttavia, in difetto di precisi elementi da quali desumere l'esatta entità dei danni sofferti dalle costituite parti civili, si demanda all'autorità giudiziaria competente (in sede civile) la liquidazione integrale di siffatti pregiudizi.

6. All'accertamento della penale responsabilità di I.E. consegue, di diritto, la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, anche di quelle sostenute dalle costituite parti civili; queste ultime, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata e della non particolare complessità del procedimento (definito allo stato degli atti senza alcuna attività istruttoria) si liquidano per ciascuna in euro 1.950,00 (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).

P.Q.M.
Vistigli artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

I.E. responsabile dei reati a lui ascritti, unificati nel vincolo della continuazione con i fatti giudicati con la sentenza di condanna n. 560/2021 pronunciata dal Tribunale di Monza in data 1.3.2021 (irrevocabile il 21.12.2022) e, operata la riduzione per il rito, lo

CONDANNA

alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1.520,00 di multa, complessivamente rideterminando la pena inflitta in relazione al reato già giudicato e a quello oggetto del presente giudizio, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

CONDANNA

I.E. al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, oltre al pagamento delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dalle stesse, che si liquidano per ciascuna in euro 1.950,00 (oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).

Visto l'art. 544 c.p.p.

FISSA

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Monza, 9.4.2024

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