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Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

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Tribunale Napoli sez. I, 31/10/2018, (ud. 31/10/2018, dep. 31/10/2018), n.12503

Il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. si configura quando l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta un bene proveniente da delitto, con la coscienza e volontà di trarne un vantaggio economico a sé non dovuto. Il dolo specifico si identifica nella consapevolezza dell’illiceità della provenienza del bene e nella finalità di ottenere un vantaggio patrimoniale.

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Utilizzo di assegno smarrito e responsabilità penale: la configurazione del reato di ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

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La sentenza integrale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 26.06.13, G.R. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudice per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.

All'udienza del 18.05.16, assente l'imputato, il Giudice, verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti a formulare le proprie richieste istruttorie; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione attraverso l'escussione dei testi di lista, e l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del titolo di credito (in copia) e la denuncia sporta da C.A. in data 22.02.10, quale prova del reato presupposto; la Difesa dell'imputato si riservava il controesame dei testi del PM e l'esame dell'imputato.

Ammesse le prove, il Giudice rinviava il processo per l'assenza degli altri testi di lista del PM.

All'udienza 15.03.18, mutata la persona fisica del giudicante, rinnovata l'istruttoria dibattimentale, si procedeva ad escutere il teste M.llo F.L., all'epoca dei fatti in servizio presso la tenenza dei carabinieri di Cercola; il processo veniva, poi, rinviato per escutere il teste P.F. ex art. 507 c.p.p.

Dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza del teste, all'udienza del 3.10.18 veniva escusso il teste P.F., giratario dell'assegno; il processo veniva quindi rinviato per la sola discussione.

All'udienza del 31.10.18 il Giudice, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento invitava le parti a rassegnare le conclusioni e decideva come da sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali, risulta provata la penale responsabilità di G.R. in relazione al reato a lui ascritto nella rubrica. Ed in tal senso, il teste escusso M.llo F. - con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce della qualifica di P.U. da questi ricoperta - riferiva di aver effettuato, su delega della Procura, accertamenti in merito ad un assegno bancario tratto sull'istituto di credito banca popolare di Ancona n. (omissis) dell'importo di euro 3.000,00 che risultava protestalo in quanto denunciato smarrito in data 22.02.2010 da C.A., accertando che il predetto titolo di credito risultava negoziato presso il Banco di Napoli ag. di Frattamaggiore (NA) da P.F. che veniva escusso a SIT (che si riservava di produrre la fattura) ed a seguito di ciò veniva sentito G.R. quale soggetto che aveva girato l'assegno.

L'escussione a SIT del G.R. non portava all'individuazione di ulteriori giratari.

Il teste P.F., artigiano, riferiva di aver tappezzato alcuni divani di G.R. ricevendo da questi l'assegno quale pagamento per il predetto lavoro e a tal fine, depositava in udienza la relativa fattura (che in sede di verbale di SIT si era riservato di produrre); il teste precisava che l'assegno era un postdatato e che si era accordato con il G.R. di incassarlo una volta trascorsi 60 gg; tuttavia il P., recatosi in banca, non avendo potuto incassare l'assegno contattava il G.R. che negava di aver consegnato l'assegno; il tappezziere, pertanto, si recava presso l'abitazione del cliente che non gli consentiva l'accesso.

L'imputato sceglieva di restare assente nel processo non fornendo, neppure in sede dibattimentale, alcuna versione alternativa.

Tali essendo le risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale ritiene lo scrivente che sia stata pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità di G.R. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica in quanto sono presenti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa.

Ed in tal senso, quanto all'elemento materiale, G.R., al fine di procurare a sé un profitto, acquistava o riceveva un assegno bancario dell'importo di euro 3.000,00 denunciato smarrito da C.A. e lo consegnava in pagamento per il rifacimento di lavori di tappezzeria a P.F.

La circostanza che il predetto avesse ricevuto l'assegno bancario proprio dal G.R. risulta provata non solo in considerazione della coerenza delle dichiarazioni dallo stesso rese in sede di SIT e di udienza ma è avallata dalla documentazione prodotta in sede dibattimentale (fattura).

L'elemento soggettivo si rinviene nel dolo specifico individuato nella coscienza e volontà del comportamento criminoso posto in essere dal G.R. con il fine di procurarsi un vantaggio economico a lui non dovuto; ed in tal senso, il prevenuto, consegnava l'assegno al tappezziere chiedendo di incassarlo successivamente e, una volta che l'artigiano non era riuscito ad incassare il titolo di credito, negava di aver consegnato il predetto assegno non provvedendo, poi, a risarcire il danno; né l'imputato si sottoponeva all'esame per offrire una versione alternativa rispetto a quella proposta dalla Pubblica Accusa.

Possono riconoscersi in favore di G.R. le circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la pena in concreto irrogata all'effettivo disvalore del fatto tenuto conto anche del tempo trascorso.

Si rileva altresì, in considerazione dell'elevato importo indicato sul titolo di credito non è possibile ritenere integrato il cpv dell'art. 648 cp.

Tutto ciò premesso, valutati i criteri tutti di cui all'art. 133 cp questo Giudicante stima equo irrigare a G.R. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, così determinata: pena base, anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, (determinata nel minimo edittale) ridotta per il riconoscimento delle attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Alla condanna segue per legge il al pagamento delle spese processuali.

Dispone la cancellazione dell'assegno bancario tratto sull'istituto di credito banca popolare di Ancona n. (omissis) dell'importo di euro 3.000,00.

Questo giudicante esprime un giudizio di prognosi favorevole circa il futuro comportamento di G.R. ed applica in suo favore il beneficio di cui all'art. 163 cp.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 cpp dichiara G.R. responsabile del reato ascritto e ritenute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Dispone la cancellazione dell'assegno bancario tratto sull'istituto di credito banca popolare di Ancona n. (omissis) dell'importo di euro 3.000,00.

Napoli, 31 ottobre 2018

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