Tribunale Napoli sez. I, 17/12/2015, (ud. 17/12/2015, dep. 17/12/2015), n.17830
L'assenza di dolo nell'utilizzo di un assegno di provenienza delittuosa, dimostrata da comportamenti successivi che escludono la consapevolezza della provenienza illecita del titolo, può giustificare l'assoluzione dell'imputato dal reato di ricettazione ai sensi del principio "in dubio pro reo". Inoltre, la mancanza di querela comporta l'improcedibilità dell'azione penale nei reati procedibili a querela di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della; Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato, il 15.04.10, Pa. Pa. veniva tratto a giudizio per rispondere dei. reati riportati nella rubrica del .presente provvedimento.
All'udienza del 5.12.13 già contumace l'imputato, il Giudice, verificata assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento ed invitava le parti ad illustrare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti in contestazione,attraverso l'escussione dei testi di; la Difesa si riservava il controesame dei testi del Pm, come per legge.
Ammesse le prove così come richieste delle parti, il giudice procedeva all'esecuzione delle teste brig. Co. Ra., in servizio presso la stazione dei Carabinieri di San Cipriano di Aversa; il processo veniva rinviato per escutere, ex art. 507 c.p.p., il M.llo Co.Ro
All'udienza del 12.06 14 il GM procedeva ad escutere il teste M. LLo. D. all'epoca dei fatti in servizio presso la stazione dei carabinieri di Macerata Campania; il processo veniva, nuovamente rinviato per, escutere, ex, art 507 c.p.p., i giratari e assegno.
All'udienza del 1.10.15, mutata la persona fisica del Giudicante, si procedeva ala rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; le parti si riportavano alle richieste istruttorie e prestavano il consenso all'utilizzabilità degli atti già acquisiti ed il PM chiedeva l'acquisizione della denuncia sporta da Va. Br. il 28.03.06, oltre che al titolo di credito in originale.
All'udienza del 17.12:15, previa rinuncia del PM al teste Ma., il Giudice, revocata l'ordinanza ammissiva del teste, previa declaratoria di utilizzabili degli atti acquisiti, dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, invitava le a concludere e decideva come a sentenza con contestuale motivazione e fa in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, questo Giudicante ritiene di dover emettere. sentenza di non doversi procedere nei confronti di Pa. Pa. in relazione al reato a lui ascritto al capo sub raggiunta prova della penale responsabilità di Pa. Pa. in relazione al reato di cui all'art. 640 c. p. per improcedibilità dell'azione penale, per difetto di querela ritiene, invece. raggiunta la prova della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p..
In tal senso, il teste brig. Co. Ra., in servizio presso la Stazione dei carabinieri di San Cipriano di Aversa, riferiva che a seguito di una delega di indagine della Procura di Santa Maria Capua a Vetere procedeva ad escutere a SIT Ma Gi. e Ca. Vi. in quanto giratari dell'assegno bancario n. 2137437148 tratto sull'istituto di credito Sari paolo banco di Napoli, oggetto di furto.
Il teste M.llo Di Co. Ro. con una deposizione chiara e coerente e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche alla luce: della qualifica di P.U. dallo stesso ricoperta - riferiva di avere effettuato degli accertamenti in relazione ad un assegno bancario (n. 3137437.148),facente parte di un blocco di 5000 assegni rubati in bianco al corriere Va. Br. e da questi, denuncia 28.03.06 (come da denuncia in atti).
In particolare, il teste riferiva che detto assegno risulta essere stato incassato (presso la banca INTESA filiale di Sessa;Aurunca dall'amministratore delegato della società Euro Petroli, di Frontera s. a. s.
Il test Ca. Ca. autista di mezzi pesanti e giratario dell'assegno riferiva di conoscere Pa. Pa. titolare di un deposito edile che in più occasioni, lo ava contattato per effettuare alcuni trasporti di materiale.
In particolare, il teste riferiva. di aver ricevuto l'assegno in questione dal Pa. per a per alcuni lavori edili che egli aveva effettuato presso il deposito di costui precisando di aver poi materialmente- consegnato (senza apporvi firma di girata) al titolo di credito al titolare della ditta Euro petroli di Frontera s.a.s, per l'acquisto carburante; il Ca. precisava di aver poi risarcito il titolare della ditta Euro Petroli di Frontera s.a.s., e di essere stato a sua volta risarcito dal Pa..
Quanto al reato di cui all'art. 6 contestato al Pa. per aver-, con. artifici e giri consistiti nel pagare a Ca. Ca.,la prestazione di lavoro dallo stesso effettuata, con un assegno bancario dell'importo di E 1950,00 provento d si osserva che nessuna denuncia veniva sporta dal Ca. Ca. nei confronti dell'odierno imputato (non essendo stato fatto menzione di tale atto nel corso dell'escussione del teste e non rinvenendosi la denuncia negli atti del fascicolo dibattimentale non quello della Pubblica Accusa).
Sulla scorta di tale risultanza, questo Giudicante considerato. che l'art. 640 c.p risulta procedibile a querela di parte (non essendo stata contestata alcuna a varate), rilevato, che agli atti non vi prova della denuncia sporta dalla P.O nei confronti del Pa. ritiene di dover emettere nei, confronti relazione al reato di truffa, una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.
Quando al reato di ricettazione questo giudicante non ritiene raggiunta, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dell'imputato per mancanza dell'elemento psicologico del reato, ritenendo di mandare assolto, sia pure con la formula dubitativa, Pa. Pa. perché il fatto non costituisce reato.
In tal, senso, seppure appare integrato l'elemento materiale del reato, atteso che il Pa.girava a Ca. Ca., per la prestazione di lavoro che questi aveva effettuato in suo favore, un assegno bancario che risultava essere di provenienza delittuosa in quanto oggetto di furto; non risulta raggiunta in modo certo ed incontrovertibile la prova m or me all'elemento psicologico del reato
In tal senso, proprio il teste Ca.armene riferiva conoscere il Pa. titolare di un deposito edile, avendo effettuato per lui in più occasioni, alcuni trasporti; al riguardo appare poco verosimile che il Pa. consapevole della provenienza delittuosa del, titolo discredito lo girasse ad un soggetto con il quale aveva rapporti di lavoro seppur saltuari; ed invero a stessa persona offesa Ca. Ca., dichiarava di aver consegnato il titolo di credito a terze persone e di aver proceduto al risarcimento del danno, essendo stato egli a sua volta risarcito dal Pa. dell'intera somma e delle spese di protesto tanto da non procedere neppure a sporgere denuncia nei confronti; del Pa. Pa. per la eventuale truffa subita.
In tal senso a parere di questo Giudicante, la circostanza che imputato avesse consegnato il titolo di credito ad un conoscente con il quale intratteneva rapporti lavorativi e che avesse provveduto all'immediato risarcimento della somma e delle spese denota che lo stesso non avesse un'effettiva, conoscenza della prove mena delittuosa dell'assegno.
Ne segue che, sulla scorta del principio generale in dubio pro reo ritiene di mandare assolto, almeno con la forma dubitativa, Pa. Pa. dal reato di cui all'ari. 648 c. p. perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Pa. Pa.in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p. per improcedibilità dell'azione penale (difetto di querela).
Letto l'art. 530 fico c. p.. p. assolve Pa. Pa. dal reato di cui all'art. 648 c.p. perché il fatto non costituisce reato
Napoli, 17.12.15
Depositata in Cancelleria il 17/12/2015