Tribunale Napoli sez. I, 19/11/2015, (ud. 19/11/2015, dep. 19/11/2015), n.16694
La responsabilità penale per intestazione fittizia di veicoli richiede la prova certa dell'elemento psicologico del reato, ossia la coscienza e volontà di partecipare a un piano criminoso. La semplice intestazione di un veicolo, senza ulteriori elementi probatori che dimostrino la consapevolezza di favorire attività illecite, non integra il reato. La formula dubitativa si applica in caso di mancanza di prove incontrovertibili riguardo alla consapevolezza del soggetto rispetto all'uso illecito del bene.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, depositato in data 20.09.13, Pi. Be. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Giudicante per rispondere del reato di cui alla rubrica del presente provvedimento.
All'udienza del 19.11.15 assente l'imputato ex art. 420 bis c.p.p., il Giudice verificata l'assenza di questioni preliminari, dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale, ed invitava le parti a formulare i mezzi istruttori; il PM chiedeva di provare i fatti di cui al capo di imputazione attraverso l'escussione dei testi di lista, i l'acquisizione del verbale di SIT - quale corpo del reato - rese il 13.01.12, atto di trascrizione di vendita a favore del PIANESE del veicolo opel astra tg. --omissis--, rilievi fotografici estrapolati dalle telecamere dell'IKEA di Ba.; la Difesa si riservava il controesame dei testi del PM , come per legge.
Ammesse le prove, il Giudice procedeva ad escutere il teste M.llo Sc. An., in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Baronissi.
All'esito della deposizione, acquisito con l'accordo delle part il verbale di SIT rese da Gr. An., il Giudice, ritenuta sufficientemente istruita l'istruttoria dibattimentale, previa declaratoria di utilizzabilità dei mezzi istruttori, dichiarava chiuso il dibattimento, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice decideva come sentenza con contestuale motivazione letta in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce delle risultanze dibattimentali questo Giudicante ritiene di dovere mandare assolto, sia pure con la formula dubitativa, Pi. Be. dal reato ascritto perché non risulta raggiunta la prova circa l'elemento soggettivo del reato.
Ed invero, il teste M.llo Sc. - con una deposizione chiara e coerente - riferiva che a seguito di una denuncia pervenuta presso la Stazione dei Carabinieri di Baronissi effettuata da De Ma. Fr. che riferiva che presso il parcheggio IKEA di Ba. era stata asportata dalla propria autovettura Mercedes Classe E tg. --omissis-- del navigatore satellitare e del cellulare nokia, previa rottura del finestrino, avvenuta ad opera di alcuni soggetti di etnia rom, non identificati, il militare acquisiva i fotogrammi del sistema di video ripresa posizionato nel parcheggio dell'IKEA di Ba. verificando che i soggetti in questione si erano allontanati a bordo di un'autovettura Opel Astra tg. --omissis--.
A seguito di tale informazione il teste estrapolava dal sistema informatico del PRA che il predetto veicolo fosse intestato ad un'Agenzia "Autogranata" sita in Giugliano alla Via Pigna e di proprietà di Gr. An..
Il Granata escusso a SIT da personale dei carabinieri di Giugliano in Campania, dichiarava di aver posseduto il predetto veicolo e di averlo poi venduto a Pi. Be. esibendo il relativo atto di trascrizione.
Pi. Be., a sua volta, veniva escusso a SIT da personale della Stazione dei Carabinieri di Giugliano, competente per territorio, rendendo dichiarazioni per cui oggi è processo.
Invero, dal verbale di SIT rese dal Pi. emerge che il prevenuto dichiarava di non aver mai posseduto il veicolo tg. --omissis-- e di non ricordare il nominativo dei soggetti di etnia rom che, in cambio di soldi, gli chiedevano di potersi intestare alcune autovetture.
Da quanto è emerso dall'istruttoria dibattimentale questo Giudicante non ritiene raggiunta la prova della penale responsabilità di Pi. Be. in relazione al reato a lui ascritto in rubrica, in quanto non risultano integrato con assoluta certezza l'elemento psicologico della fattispecie astratta a lui ascritta. In tal senso, se effettivamente appare plausibile che il Pi. abbia partecipato ad un piano criminoso volto all'intestazione a sé di autoveicoli poi concessi in uso a soggetti di etnia rom dietro il pagamento in suo favore di una somma di denaro, ritiene questo Giudicante che l'imputato, attraverso le dichiarazioni "svianti" rese in sede di SIT ai carabinieri effettivamente non fosse in grado di ricordare il nominativo dei soggetti di etnia rom cui aveva "prestato" il proprio nome ai fini dell'intestazione del predetto veicolo dietro un compenso di denaro.
Proprio alla luce delle numerosissime intestazioni di veicoli, è verosimile che il PIANESE sconoscesse effettivamente il nominativo dei soggetti effettivi utilizzatori dell'autovettura; né sussiste prova, non fornita dall'Ufficio di Procura, che egli avesse ragionevole conoscenza di chi fosse il predetto utilizzatore.
Sulla scorta di tali emergenze processuali, si ritiene di mandare assolto, con la formula dubitativa, Pi. Be. dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpp. II co assolve Pi. Be. dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Napoli, 19.11.15
Depositata in Cancelleria il 19/11/2015