Tribunale Napoli sez. I, 29/10/2018, (ud. 29/10/2018, dep. 29/10/2018), n.12414
In mancanza di elementi probatori certi e specifici che colleghino direttamente gli imputati ai reati contestati, come l’identificazione visiva o altre evidenze inconfutabili, non può essere affermata la loro responsabilità penale. La sola intestazione del veicolo o il riferimento a un nome parziale non sono sufficienti per configurare il reato di ricettazione o per dimostrare il coinvolgimento in un tentativo di furto.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con decreto in data 18.9.2015 il P.M. in sede citava a giudizio, dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, P.B. e S.D., affinché costoro rispondessero dei reati loro in rubrica rispettivamente ascritti.
Pertanto, all'udienza dibattimentale del 28.5.2018, dichiarata l'apertura del dibattimento con contestuale lettura del capo d'imputazione, le parti articolavano le rispettive richieste probatorie, in ordine alle quali questo Giudice provvedeva come da verbale versato in atti.
Si acquisiva pertanto, su consenso delle parti stesse, la documentazione offerta dal P.M.
All'esito, dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale nonché l'utilizzabilità degli atti ex art. 511 C.P.P., esse parti, all'udienza odierna, rispettivamente concludevano come da verbale di causa.
Ritiene questo Giudice che le emergenze processuali non convergano inequivocabilmente verso la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente contestati.
Risulta invero, in particolare, dall'annotazione di P.G. acquisita su consenso delle parti che, intorno alle ore 21.55 del 2.2.2009, la P.G. operante si accingeva, in Marano, al controllo degli occupanti della vettura indicata, ma costoro repentinamente vi si sottraevano, dapprima con una fuga in auto e di poi dileguandosi a piedi una volta interrotta bruscamente la marcia, senza che la stessa P.G. riuscisse a vederli in viso.
La vettura in questione, dal suo canto, risultava non da ricercare bensì intestata all'imputato P.B. (come peraltro, alla stregua di quanto accertato, di ulteriori vetture in uso a cittadini extracomunitari); si rilevava pure la presenza di altra vettura (anch'essa indicata nell'annotazione: vds.) la quale evidenziava segni di effrazione, verosimilmente collegati ad un tentativo di furto.
Peraltro, nell'occorso sopravvenivano - su uno dei cellulari rinvenuti all'interno della prima auto - più telefonate le quali tutte avevano ad oggetto notizie di un certo S.D., da parte di interlocutori che, a dire dei militari, presentavano una forte inflessione linguistica dell'est europeo.
Orbene, le suesposte emergenze non attestano inderogabilmente, come si diceva, la sussistenza degli illeciti contestati, sotto lo specifico aspetto della sicura riconducibilità di essi agli attuali imputati.
Ed invero, per quanto afferisce all'imputazione sub a) ascritta al P.B., non si comprende da quale elemento debba trarsi la ricettazione, da parte sua, della vettura oggetto dell'inseguimento, risultata avente numero di telaio contraffatto.
La P.G. ha unicamente appurato sul punto come l'auto fosse regolarmente intestata al P.B. (che peraltro si ignora se fosse a bordo di essa o meno all'atto del tentativo di controllo), di guisa che - in assenza, si ripete, di dati più qualificanti - una contraffazione da parte sua non avrebbe avuto molto senso; né il dato dell'intestazione in capo a lui di ulteriori veicoli si prospetta conferente sul punto (quand'anche fosse stato rigorosamente comprovato, ma non lo è).
Quanto poi alle ulteriori contestazioni sub b) e c), ascritte a loro volta al S.D., per un verso non s'è accertato come costui sia stato compiutamente identificato, dal momento che l'unico elemento a disposizione degli inquirenti (vale a dire le telefonate innanzi citate) facevano unico e mero riferimento a tale "D.". Per altro verso, a tutto concedere, non pare proprio che il descritto contesto consenta di ricollegare in capo a costui il prospettato tentativo di furto del secondo veicolo presente sul luogo teatro dei fatti né, men che meno, la compartecipazione alla fuga innanzi descritta.
Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, appare imporsi la formula assolutoria di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 cpv. C.P.P., assolve P.B. e S.D. dai reati loro rispettivamente in rubrica ascritti per non aver commesso il fatto.
Napoli, 29.10.2018