top of page

Pronuncia assolutoria in tema di falsità documentale e riciclaggio: l'importanza della prova certa e dell'effettivo coinvolgimento degli imputati (Collegio - Di Iorio Presidente)

assoluzione-reati-documentali-riciclaggio-prova-assente

Tribunale Nola, 16/05/2024, n.390

In un procedimento penale, l’assenza di prova certa circa la falsità documentale e la mancanza di dimostrazione dell’effettivo coinvolgimento degli imputati nei reati contestati portano ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. Nel caso di presunto riciclaggio, ex art. 648-bis c.p., è fondamentale distinguere tra il concorso nel reato presupposto e la condotta volta a ostacolare l’accertamento della provenienza delittuosa del bene, trattandosi di figure normative mutuamente esclusive. Inoltre, la mancata escussione del denunciante, unita alla remissione di querela, può minare l’attendibilità dell’ipotesi accusatoria e rafforzare il ragionevole dubbio.

Falsità ideologica in atto pubblico: denuncia di smarrimento strumentale per ottenere documenti

Prescrizione per truffa e falso: estinzione del reato e dichiarazione di falsità del documento (Giudice Cristiana Sirabella)

Differenza tra ricettazione e riciclaggio: alterazione di assegni e finalità illecite (Giudice Diego Vargas)

Falso nummario: responsabilità penale, prescrizione e tutela risarcitoria della parte civile (Corte appello Napoli - Terza sezione)

Falso ideologico in atto pubblico: necessità del dolo e prova rigorosa della condotta falsificatoria

Abrogazione della falsità in scrittura privata e conferma della responsabilità per ricettazione (Giudice Cristiana Sirabella)

Riciclaggio e dolo specifico: distinzione dalla ricettazione e responsabilità per falsità materiale (Giudice Paola Scandone)

Ricettazione e falso: limiti alla configurabilità del riciclaggio e alla procedibilità per truffa e appropriazione indebita (Collegio Palumbo presidente)

Falso ideologico e reato impossibile: criteri di rilevabilità e proporzione della pena (Corte appello Napoli - Terza sezione)

Pronuncia assolutoria in tema di falsità documentale e riciclaggio: l'importanza della prova certa e dell'effettivo coinvolgimento degli imputati (Collegio - Di Iorio Presidente)

La sentenza integrale

Dott.ssa Agnese Di Iorio - Presidente
Dott.ssa Alessandra Zingales - Giudice
Dott. Arnaldo Merola - Giudice

Svolgimento del processo
Con decreto emesso dal G.u.p. del Tribunale di Nola all'esito dell'udienza preliminare del 7.06.2021, Mo.Ma., VI.Di. e Sa.Lu. venivano tratti a giudizio di questo Tribunale in composizione collegiale per rispondere dei delitti in epigrafe trascritti.

Alla prima udienza dibattimentale del 26.10.2021, in sede di verifica della regolare costituzione delle parti, il Tribunale dava atto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento dell'avv. Gi.Es. nonché della mancata notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato Sa.Lu., pertanto rinviava il processo all'udienza dell'11.01.2022, per la regolarizzazione della costituzione delle parti e per l'escussione dei testi, la cui citazione veniva posta a cura del PM.

A tale udienza il Tribunale accoglieva nuovamente l'istanza di legittimo impedimento dell'avv. Es., disponeva la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio all'imputato SA. a mezzo pec e rinviava al 12.04.2022. In quella data sede il Tribunale dava atto che il teste citato aveva giustificato la sua assenza, pertanto rinviava il processo per escutere tutti i testi della lista del PM.

All'udienza del 13.09.2022 l'avv. Re. riferiva che l'imputato VI. risultava essere detenuto in carcere. A questo punto il P.M. rinunciava al teste Orlando e il Tribunale ne revocava l'ammissione, rinviando poi il processo all'udienza del 10.11.2022 per l'escussione dei quattro testi del P.M.

In quella data il Presidente preliminarmente dava atto della diversa composizione del Collegio e dichiarava nuovamente aperto il dibattimento, le parti si riportavano alle precedenti richieste istruttorie che venivano ammesse nei medesimi termini. Con il consenso delle parti si dichiarava l'utilizzabilità delle prove già acquisite. Si procedeva, quindi, all'istruzione dibattimentale con l'escussione del teste di P.G., il V. Sovr. Li.Fe., in servizio all'epoca dei fatti presso il Commissariato P.S. di Scampia. Il Tribunale acquisiva, sentite le parti, la documentazione prodotta dal P.M. (segnatamente, gli accertamenti ACI sulla vettura tg. (…), il certificato di proprietà ed il libretto di circolazione della predetta autovettura, con i relativi

allegati), rinunciando poi al teste Ma., di cui il Tribunale - nulla osservando le altre parti - revocava l'ordinanza ammissiva, e rinviando poi il processo all'udienza del 31.01.2023 per completare la lista del PM ed escutere un teste della difesa.

All'udienza anzidetta il Presidente dava atto della diversa composizione del collegio nonché del fatto che la posizione del Sa.Lu. non era mai stata regolarmente costituita, venendo erroneamente dichiarato assente, pertanto disponeva lo stralcio della sua posizione, con formazione di autonomo fascicolo processuale per l'espletamento delle relative attività notificatone. Con riguardo alle altre due posizioni, le parti prestavano il consenso all'utilizzabilità dell'attività istruttoria già svolta. Il PM produceva le ricerche per il teste Ca. emigrato a Dubai. Si procedeva quindi all'istruzione dibattimentale con l'escussione del teste Ve.Ca., al cui esito il processo era rinviato al 21.03.2023 per l'escussione della teste Pi.Ra., venendo il PM onerato delle ricerche del teste Ca.Ge.

In tale data la teste era presente e veniva escussa, acquisendosi poi la documentazione mostratale dalla difesa dell'imputato MO.

Il P.M. chiedeva l'acquisizione della documentazione (dichiarazione sostitutiva di Pi.Ra., trascrizione dichiarazione di vendita, estratto conto della (…) srl da cui risulta bonifico della (…) srl), cui le altre parti non si opponevano ed il Tribunale l'acquisiva, poi rinviava il processo al 27.06.2023 per l'escussione del teste Ca. ed esame imputato.

All'udienza anzidetta il Tribunale, in via preliminare, dava atto della diversa composizione del Collegio e poi procedeva alla riunione del procedimento N. 326/23 RG. Dib. al presente in quanto la notifica nei confronti dell'imputato SA. era andata a buon fine ed il suo difensore prestava il consenso all'utilizzabilità anche nei confronti del proprio assistito dell'attività istruttoria già espletata nel procedimento principale. Il Tribunale constatava l'assenza del teste Ca. e rinviava il processo, ma neppure all'udienza del 3.10.2023 questi veniva rinvenuto ed il Tribunale onerava il PM di effettuare nuove ricerche del teste, accertando in particolare se lo stesso si trovasse effettivamente a Dubai e rinviando poi il processo all'udienza del 14.12.2023.

In tale data si dava atto, nuovamente, della diversa composizione del collegio, si rinnovavano le formalità di apertura del dibattimento e le parti si riportavano alle richieste dei mezzi di prova già formulate e prestando il proprio consenso all'utilizzabilità dell'attività istruttoria volta. Quanto al teste Ca., tramite accertamenti della cancelleria si attestava che non risultava detenuto presso alcun istituto penitenziario e che il suo ultimo domicilio risultava essere in Casoria.

A tal punto il Tribunale ordinava che fossero effettuate nuove ricerche, a cura del PM, presso l'ultimo domicilio e presso la Polizia di frontiera, disponendo fin d'allora l'acquisizione delle dichiarazioni da lui rese in precedenza ai sensi dell'art. 512 c.p.p. in caso di esito negativo. Ritenuta poi superflua la testimonianza dei testi della lista difesa di MO.Ca., De.Cr. e Gi.Ca., il Tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva e rinviava il processo all'udienza del 25.01.2024 per l'escussione del teste del P.M. (se fosse stato rinvenuto) ed eventuale esame imputati. (c'è documento stenotipo). In quella data il PM dava atto che il teste Ca.Ge. non era stato trovato e rinunciava alla sua escussione, producendo tutta la documentazione relativa alle ricerche effettuate. Le altre parti nulla opponevano ed il Tribunale ne revocava l'ordinanza ammissiva, acquisendo la documentazione prodotta da PM. Di seguito l'imputato Mo.Ma. decideva di sottoporsi ad esame ed il suo difensore chiedeva acquisirsi la documentazione sottoposta all'imputato; poi dichiarava di rinunciare, inizialmente, soltanto al teste Sorrentino e poi a tutti 1 residui testi della propria lista, di cui il Tribunale, nulla opponendo le altre parti, revocava l'ordinanza ammissiva. Il difensore dell'imputato SA. produceva altra documentazione, che veniva acquisita ed il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, rinviando il processo all'udienza del 20.02.2024 per la sola discussione.

In quella data il Presidente dava la parola alle parti, che concludevano come in epigrafe indicato. Il Tribunale si ritirava poi in camera di consiglio, al cui esito emetteva la presente sentenza, resa pubblica mediante lettura del dispositivo alle parti presenti, per le motivazioni che seguono.

Motivi della decisione
Ritiene questo Collegio che, alla luce degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e dell'attività istruttoria espletata, vada emessa una sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati per tutti i reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Giova evidenziare che il compendio probatorio su cui si fonda la presente decisione è di carattere sia documentale, essendo costituito dai documenti acquisiti durante il dibattimento, sopra analiticamente indicati, che dichiarativa, rappresentata dal narrato reso dai testi escussi che hanno illustrato ed integrato la documentazione prodotta; peraltro, la decisione assunta dal Collegio è stata rafforzata e confortata anche da alcune circostanze ulteriori, costituite dal fatto che il denunciante non solo si è reso irreperibile e non ha reso dichiarazioni nel corso del dibattimento, ma inoltre ha deciso di rimettere la querela (nei limiti in cui tale atto possa assumere rilevanza in relazione ai singoli reati per cui si procede), circostanze che hanno sicuramente minato l'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese in precedenza e reso inidonea la sua denuncia a fondare un giudizio di responsabilità degli odierni imputati.

Venendo alla disamina dei fatti, il primo teste escusso, l'ufficiale di P.G., Isp. Li.Fe., in servizio presso il Commissariato di Scampia, riferiva che in data 16.04.2019 Ca.Ge. presentava una denuncia circa una presunta truffa subita in relazione all'autovettura (…), avente targa tedesca (…), di proprietà del fratello Ca.Gi., ma a lui in uso. L'uomo, infatti, specificava che l'auto era nella sua disponibilità e, avendo deciso di venderla, l'aveva data in prova a tal VI.Di., con il quale aveva rapporti di lavoro e che aveva manifestato il suo interesse all'acquisto; a suggello della propria volontà, quest'ultimo aveva versato la somma di euro 15.000,00 sul conto corrente dell'impresa di cui Ca. era titolare (…), a titolo di caparra. Il teste poi, su domande delle difese, aggiungeva che il VI. nel medesimo contesto temporale aveva fatto un ulteriore bonifico di euro 34.000,000 (non ricordava invero se in unica o in più soluzioni) per alcuni lavori di ristrutturazione realizzati nel suo interesse dal Ca., pagamento che aveva effettuato dal conto corrente della società (…) s.r.l. di Pozzuoli a quello della società edile del denunciante (tfr estratto conto in atti intestato alla (…), l'acquisto in atti). Successivamente, proseguiva, il Ca. provava a contattare il VI. per concludere la vendita, ma questi si rendeva irreperibile e lui, insospettitosi, effettuava una visura al P.R.A., da cui si avvedeva che l'autovettura era stata immatricolata con targa italiana, (…), e risultava intestata a tal Sa.Lu., persona a lui sconosciuta.

Il teste dichiarava che, sulla scorta di quanto denunciato, aveva effettuato tutti gli accertamenti all'ACI, che confermavano le dichiarazioni rese del Ca. in ordine all'immatricolazione e alla targa della vettura. Precisava anche che il SA. risultava proprietario di numerosi veicoli, oltre cento in quel periodo, nonostante la sua situazione patrimoniale non fosse particolarmente florida, ma riconduceva tale circostanza al fatto che all'epoca egli era titolare di una concessionaria di automobili. Su delega dell'Autorità giudiziaria, aveva proceduto successivamente ad identificare l'agenzia di pratiche auto che si era occupata dell'immatricolazione, precisando che il passaggio di proprietà era stato fatto presso lo studio (…) auto di Mo.Ma., di Castello di Cisterna, dove poi acquisivano e sequestravano tutta la documentazione relativa alla pratica.

Durante le indagini emergeva che l'autovettura, per cui era stato richiesto un sequestro preventivo, era stata interessata da un nuovo passaggio di proprietà a favore della società (…), intestata a Fa.Vi., il cui amministratore delegato risultava essere Pi.Ra.

Quest'ultima, escussa a sommarie informazioni, aveva riferito che l'auto era in uso a D.Cr., soggetto avente non meglio indicati rapporti con la società e dagli accertamenti che avevano espletato emergeva che questo secondo passaggio di proprietà era stato effettuato presso un'altra agenzia, intestata a tal Fi.Nu.

Su domande del difensore del MO., il teste illustrava la procedura con cui si effettua una immatricolazione di una vettura dall'estero (attività specifica del predetto imputato), definita con termine tecnico immatricolazione per l'importazione, precisando che in casi siffatti colui che intende procedere alla nazionalizzazione produce all'agenzia che deve espletare la pratica il contratto di acquisto (nella fattispecie veniva prodotta ed esibita documentazione tedesca a favore di Ca.Gi., acquisita in atti), oltre al secondo contratto di compravendita (nel caso di specie dal Ca. al SA., che tuttavia, precisava, risultava sottoscritto solo dal primo e non anche dal secondo) ed infine c'è la richiesta di immatricolazione all'agenzia, corredata dal libretto di circolazione e dagli altri documenti del mezzo, nella fattispecie una dichiarazione sostitutiva del SA., nella quale dichiarava che quella vettura non era mai stata importata dall'estero in precedenza e che dunque non era mai stata immatricolata in nessun altro Stato (oltre quello di provenienza, naturalmente); sempre su domande della difesa, il teste aggiungeva che tra la documentazione rinvenuta ed acquisita non vi era alcuna dichiarazione autenticata del MO. di identificazione del Ca., né alcuna attestazione ufficiale di aver ricevuto da questi una dichiarazione di vendita, precisando, sempre su sollecitazione della difesa, che in caso di immatricolazione dall'estero, a differenza del trasferimento di proprietà di una vettura in Italia, non è necessario effettuare un trasferimento di proprietà, ma bisogna solamente fare quella dichiarazione sostitutiva cui aveva fatto riferimento in precedenza; viceversa, il primo trasferimento di proprietà (quello tra l'intestatario straniero originario e l'acquirente italiano) non è suscettibile di trascrizione, in quanto le firme - non essendo autenticate - non sono trascrivibili nei pubblici registri. Su domande della difesa del VI., il teste dichiarava che nell'ambito dell'attività d'indagine non avevano avuto modo di effettuare controlli circa l'effettiva consegna della vettura dal Ca. a quest'ultimo, consegna che neppure era comprovata da alcun documento esibito dal denunciante, mentre era stata fatta una verifica bancaria per accertare l'effettuazione del versamento della caparra indicata in denuncia ed era stata riscontrata. In merito alla documentazione acquisita, il teste specificava che avevano rinvenuto il contratto tedesco di acquisto dell'autovettura da parte di Gi.Ca. in Germania, mentre non avevano rinvenuto alcun contratto di vendita tra quest'ultimo ed il VI.; la dichiarazione di Sa.Lu. all'agenzia (…) di Mo.Ma., con la quale il primo chiedeva di immatricolare un veicolo in Italia; la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata al PRA dal SA., firmata esclusivamente da lui in qualità di acquirente e senza alcuna firma del venditore, nonostante la dichiarazione contempli uno spazio espressamente dedicato; la movimentazione bancaria relativa all'accredito della somma. Il teste Ve.Ca. dichiarava di conoscere Ca.Ge. da più di 10 anni, avendo con lui rapporti professionali, in quanto lavorano entrambi nello stesso settore. Riferiva che nel febbraio 2019, mentre si trovava in un bar con il suo amico, arrivava il VI. (da lui non conosciuto in precedenza) con l'auto Mercedes (…) di colore bianco che aveva visto in uso al Ca.

In quel frangente, il suo amico gli diceva di aver dato la sua Mercedes al VI. a titolo di prova per 4-5 giorni, circostanza di cui aveva riscontro dallo stesso VI., il quale, al suo arrivo, dichiarava al Ca. di essere interessato all'acquisto dell'auto, a bordo della quale poi si allontanava. Il Ca., subito dopo, nell'ambito delle chiacchiere che ne erano seguite, gli diceva che stava effettuando dei lavori di ristrutturazione nell'abitazione del VI. a Caserta, dell'importo di circa 150.000 euro, e di aver ricevuto da quest'ultimo circa 50.000 euro, a titolo sia di acconto per tali lavori che di caparra per l'acquisto dell'auto; aggiungeva poi di aver pattuito col VI. la cifra totale di euro 210.000 euro, comprensiva sia dei lavori di ristrutturazione che del pagamento dell'auto (per cui lui aveva tratto la conclusione che il prezzo pattuito per quest'ultima era stato di circa 60.000 euro), precisandogli che il passaggio di proprietà sarebbe avvenuto esclusivamente al momento del saldo del pagamento dell'auto mediante bonifico bancario. Il teste riferiva poi di aver incontrato il Ca. anche in seguito e che questi gli aveva detto di aver avuto problemi ad incassare il denaro concordato, in quanto il VI. si era reso irreperibile, tanto da non aver ricevuto il saldo né dell'auto né dei lavori di ristrutturazione. Dichiarava poi che, successivamente, era venuto a sapere dallo stesso Ca. che l'auto, con targa italiana, era nella disponibilità di un certo Al., originario di Casoria, affermando che quando era nella disponibilità del Ca. aveva targa tedesca.

La teste Pi.Ra. dichiarava di essere una broker assicurativa e di essere stata, dal 2018 fino al 2020 circa, la rappresentante legale della società (…) srl, a cui era stata venduta la Mercedes dal SA.

La donna dichiarava di aver ricoperto la carica di amministratore della predetta società su proposta di un certo De.Cr., il quale, non essendo ancora iscritto alla Sezione B della Camera di Commercio, a differenza di lei, le aveva chiesto di aiutarlo assumendo la rappresentanza della società finché lui non avesse sostenuto l'esame, offrendole come corrispettivo del suo impegno lo stipendio di 1.000,00 euro al mese.

La gestione effettiva della società, precisava, era affidata a suo marito e ad un loro dipendente, tal Ta.Al.

Fatta questa premessa, la teste riferiva che società era proprietaria di una Mercedes che era stata acquistata utilizzando la firma digitale depositata al P.R.A., che consente di effettuare il passaggio di proprietà anche a distanza. In ordine alle circostanze dell'acquisto, la donna riferiva che in un periodo in cui lei non andava in ufficio, per vicende legate a sue questioni personali, il dipendente An.Ta. le aveva prospettato la possibilità dell'acquisto di quest'auto e che, dopo il suo assenso, lui stesso aveva formalizzato il passaggio di proprietà, utilizzando la firma digitale che lei lasciava sempre in ufficio. La teste dichiarava poi di non conoscere né l'agenzia di pratiche auto di Fu.On., che aveva curato la pratica, né tantomeno di esserci mai stata, né Sa.Lu. (il venditore della vettura che era stata acquistata dalla società di cui lei era legale rappresentante) o, infine, Mo.Ma., precisando di non aver mai avuto alcun rapporto con la sua agenzia di pratiche auto. L'imputato Mo.Ma. decideva di sottoporsi ad esame; nel corso delle sue dichiarazioni affermava di essere titolare di uno studio di consulenza automobilistica che effettua trasferimenti di proprietà sul territorio nazionale, immatricolazioni dall'estero, duplicati della carta di circolazione e consulenza automobilistica in generale.

Con riguardo all'odierna vicenda l'uomo dichiarava che il SA. si era presentato presso la sua agenzia per richiedere l'immatricolazione di un veicolo Mercedes e che lui si era occupato di acquisire la documentazione estera necessaria all'espletamento della pratica (in particolare, il documento d'identità personale del SA. e l'autocertificazione firmata da quest'ultimo) e di averla depositata presso la motorizzazione. Il MO. precisava di non aver conosciuto il SA. prima di allora, ma di aver verificato che era un rivenditore di auto.

Circa la procedura che aveva curato, l'uomo spiegava che, per immatricolare un'auto in Italia dall'estero ed iscriverla al P.R.A., occorre un contratto denominato (…) C.O.C., che non viene predisposto dall'agenzia, ma è un documento che viene portato in visione (e non acquisito) all'agente da parte dell'acquirente. Il MO., che dichiarava di non conosceva il Ca., precisava che il venditore della vettura non era tenuto a sottoscrivere alcun documento affinché la pratica di importazione si perfezionasse, essendo sufficiente solo la presenza dell'acquirente, munito dei documenti d'acquisto dell'autovettura; aggiungeva che nella sua qualità non era tenuto a certificare alcuna presenza o dichiarazione, ma il suo compito era solamente quello di acquisire le autocertificazioni che l'acquirente rilasciava sotto la propria responsabilità. Infatti, a differenza del trasferimento di proprietà - dove c'è bisogno che l'agenzia automobilistica autentichi l'identità della parte venditrice e di quella acquirente e dove la pratica deve essere interamene svolta alla sua presenza, richiedendosi la partecipazione anche del venditore (tanto che l'agente, in quel frangente, assume la qualità di pubblico ufficiale) - per la pratica d'immatricolazione dall'estero sono necessari solamente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'acquirente (Sa.Lu., nel caso di specie), la delega alla presentazione della pratica e il contratto di vendita della vettura (dunque, nel caso che occupa, tra Ca.Gi. e Sa.Lu., che quest'ultimo gli produceva, ma che presentava solamente la firma dell'acquirente). Il MO. precisava che lui, quando deposita al P.R.A. il contratto di vendita, non ha la possibilità di verificare se quelle firme siano originali o meno, né è tenuto a verificare se la compravendita sia andata a buon fine o se sia stato soddisfatto il requisito del pagamento del prezzo; prende semplicemente atto di quanto gli viene presentato.

Il compendio documentale acquisito nel corso del processo ha dato riscontro, di volta in volta, alle dichiarazioni rese dai testi escussi; in particolare, veniva acquisita la documentazione del P.R.A. relativa alla prima iscrizione dell'autovettura Mercedes con istanza dell'acquirente, presentata dallo studio Mo., da cui risultano Ca.Gi. nella qualità di venditore e Sa.Lu. quale acquirente, dovendosi evidenziare la circostanza (più volte emersa nel corso del processo) che nella stessa è presente esclusivamente la firma dell'acquirente Sa.Lu. e non anche quella del venditore Gi.Ca. nonostante nell'atto vi sia un apposito riquadro dedicato alla firma del venditore.

Ancora, veniva acquisito il contratto di vendita tedesco dal quale si evincono i dati del venditore e dell'acquirente; anche su quest'atto è apposta esclusivamente la firma dell'acquirente sotto il documento di pagamento.

Veniva altresì acquisita la carta di circolazione, in cui il SA. risulta essere il proprietario della Mercedes dal 27.11.2015, nonché la precedente targa tedesca dell'autovettura, da cui non risultano precedenti proprietari.

Veniva acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del SA., relativa alla dichiarazione che il veicolo non era mai stato esportato all'estero e che non risultava essere stato mai immatricolato in nessun altro Stato, della Comunità Europea o extraeuropeo, e che le formalità di prima immatricolazione non risultavano trascritte in nessun altro P.R.A d'Italia, oltre ad essere libero da vincoli ed ipoteche.

E stato acquisito il certificato di proprietà del veicolo Mercedes intestato a Sa.Lu., il documento d'immatricolazione tedesco dell'auto intestato a Gi.Ca. e la visura Aci aggiornata, in cui l'autovettura Mercedes risultava intestata alla società (…) srl di proprietà di Faraone Vincenzo (vi è in atti la visura della Camera di Commercio di Napoli e la dichiarazione sostituiva di certificazione in cui Pi.Ra. dichiara di rivestire la qualità di legale rappresentante della (…)), nonché la trascrizione della dichiarazione di vendita, in cui la (…) s.r.L. acquistava il veicolo da Sa.Lu., sul quale è apposta la firma del venditore.

Vi è l'estratto del conto intestato alla società (…) s.r.l. di proprietà del Ca., dal quale risulta che in data 16.02.2018 era stato effettato un bonifico in entrata di euro 54.900 da parte della società (…) s.r.l., di proprietà di VI.Di., oltre alla delega di presa in carico per il trattamento del certificato di proprietà digitale di Sa.Lu. nella qualità di venditore allo sportello telematico dell'Automobilista attivo, c/o (…) s.a.s., per il trattamento del Certificato di proprietà digitale.

Orbene, così illustrati i risultati dell'attività istruttoria espletata, ritiene il Collegio che non sia stata raggiunta la prova dell'assunto accusatorio.

Come anticipato, il mancato rinvenimento di Ca.Ge. (denunciante ma non proprietario della vettura oggetto del presente processo), e dunque la sua mancata escussione in dibattimento, ha determinato un vulnus profondo nella ricostruzione della vicenda, o meglio della genesi della vicenda, e soprattutto delle modalità di acquisto della vettura, degli accordi intercorsi con il VI. (l'unico tra gli imputati che è emerso aver avuto rapporti diretti con il denunciante) e soprattutto le ragioni della presentazione della remissione di querela (acquisita in atti), che farebbe ipotizzare un pieno soddisfacimento delle sue ragioni creditorie, quali che fossero, o - dato ancor più inquietante - la sua inattendibilità in ordine al denunciato. Non può sottacersi, poi, che Ca.Gi., intestatario dell'autovettura (tale soltanto formalmente o anche nella sostanza, dato anche questo che non è emerso dall'istruttoria espletata, essendo stato riferito solamente nella denuncia presentata), non ha mai sporto alcuna querela in ordine alla presunta appropriazione indebita dell'autovettura, né ha mai formalmente disconosciuto l'atto di trasferimento.

Passando quindi, alla disamina dei capi di imputazione, ed iniziando dal capo A), che ipotizza il concorso di tutti gli imputati nella commissione della falsità di un atto pubblico, in relazione alla falsità dell'autocertificazione presentata al P.R.A. da Sa.Lu., occorre fare una prima notazione in relazione alla stessa formulazione del capo di imputazione, nel quale la condotta è stata descritta in maniera puntuale e precisa solo con riguardo al SA., mentre con riguardo agli altri due imputati non vi è alcuna indicazione circa la condotta dagli stessi tenuta nella realizzazione del reato; quanto al VI., infatti, si parla genericamente di qualità di concorrente morale, senza alcuna indicazione in cosa si sia estrinsecato il suo contributo di istigazione o di rafforzamento di un presunto accordo criminoso tra gli asseriti complici; con riguardo al MO., del pari, la descrizione della condotta nel capo di imputazione appare del tutto generica e non dettagliata, dovendola implicitamente desumere dall'aver attestato la veridicità dell'autocertificazione prodottagli dal SA. circa l'autenticità dell'atto di compravendita tra quest'ultimo ed il Ca., indicazione che non solo l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato non essersi mai verificata, ma che prima ancora non è stata esplicitata nel capo di imputazione.

Fatte dunque, queste premesse di natura processuale, e passando al merito della vicenda, occorre evidenziare che la compravendita di determinati beni mobili (tra cui le autovetture) soggiace ad un atto formale, l'iscrizione dell'atto nei Pubblici Registri Automobilisti, che serve a dare certezza ai terzi in ordine alla proprietà del bene ed a risolvere gli eventuali conflitti tra più acquirenti successivi. Nel caso di specie, si versa in una situazione particolare, in quanto la vettura in questione doveva esser immatricolata in Italia, essendo di provenienza estera, ed in relazione alle formalità necessarie per tale incombenza vi è una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui si attesta che nessun'altra pratica analoga è mai stata effettuata per la stessa autovettura, al fine poi di poter procedere all'iscrizione della stessa, una volta nazionalizzata, nei Pubblici Registri Automobilistici. Orbene, il SA. si era rivolto al MO., quale titolare di un'agenzia di pratiche auto che si occupa, tra l'altro, di questo tipo di procedure, e gli ha prodotto tale autocertificazione, oltre all'atto di compravendita intervenuto con il Ca. (Gi. e non Ge.) e dall'istruttoria dibattimentale espletata non solo non è emerso che tale atto (alla cui predisposizione ha partecipato solo il SA., e nessun ruolo hanno avuto gli altri due imputati) sia stato falsificato, ma anzi depone in senso contrario l'atto di remissione della querela sporta da Ca.Ge. nei confronti di VI.Di., nella quale il rimettente attesta di essere stato pienamente soddisfatto di quanto a lui dovuto, dichiarazione che getta anche un'ombra - così come ritenuto dallo stesso P.M. nel corso della propria requisitoria - sulla veridicità della precedente denuncia. Del resto, la circostanza che il Ca. si sia sottratto al confronto dibattimentale (essendo emerso con certezza che ha avuto notizia del presente procedimento e che - contrariamente a quanto affermato dalla madre, rinvenuta nel domicilio da lui dichiarato in denuncia - non si era recato negli Emirati Arabi, come riferito dalla donna, ma era presente sul suolo nazionale al momento della citazione testimoniale) impedisce di poter ritenere le accuse da lui mosse idonee a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti del soggetto accusato e quindi a far ritenere provato l'assunto accusatorio anche nei confronti degli asseriti complici. Tanto basta, a parere di questo Collegio, per giungere ad una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste.

Quanto alla seconda fattispecie in contestazione, occorre fare preliminarmente ed esaustivamente una precisazione in ordine alla contestazione di questo capo; la norma sul riciclaggio, l'art. 648 bis c.p., esordisce con una clausola di esclusione, affermando "Fuori dai casi di concorso nel reato". Ebbene, nel caso di specie l'Ufficio di Procura ha contestato ai due imputati MO. e SA. proprio di aver concorso nella realizzazione del reato presupposto, quello di cui al capo a), il che risulta ontologicamente e normativamente incompatibile con il reato di riciclaggio loro contestato al capo b); ciò già basterebbe di per sé ad una pronuncia assolutoria nei confronti dei due predetti imputati, ma tuttavia, anche a voler ritenere gli stessi estranei al primo reato, valgono anche in relazione a questa fattispecie le medesime considerazioni già svolte in relazione alla prima, in quanto non è stato in alcun modo dimostrato che l'atto di vendita prodotto dal SA. (quello tra lui ed il Ca.) fosse falso (deponendo anzi in senso contrario le medesime circostanze sopra evidenziate) e che, di conseguenza, le altre azioni di trasferimento fossero finalizzate ad impedire l'accertamento della provenienza delittuosa del bene, come vuole la norma.

Anche con riguardo a questa fattispecie, dunque, deve pervenirsi ad una pronuncia assolutoria nei confronti degli imputati perché il fatto non sussiste.

Il carico di lavoro dell'ufficio giustifica la riserva del termine per il deposito dei motivi.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve Mo.Ma., VI.Di. e Sa.Lu. dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.

Letto l'art. 240 c.p., dispone il dissequestro e la restituzione di tutto quanto ancora in sequestro agli aventi diritto.

Letto l'art. 544, III co. c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito dei motivi.

Così deciso in Nola il 20 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2024.

bottom of page